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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Licenziamento ante tempus contratto a tempo determinato





In ipotesi di licenziamento illegittimo, ante tempus, somministrato in data 13.10.2011, nel corso un contratto di lavoro con il termine nullo.

RISPOSTA

Attenzione, mi parli di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò significa che il dipendente ha adito le vie legali, con ricorso al tribunale del lavoro, per ottenere una sentenza dichiarativa che accerti la nullità della clausola appositiva del termine, ordinando la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore?
In concreto, abbiamo una sentenza esecutiva del tribunale del lavoro che dichiara nullo il termine apposto al contratto a termine?



E quindi con il diritto alla conversione da tempo determinato a indeterminato:

RISPOSTA

Pertanto il diritto alla conversione del rapporto di lavoro è stato dichiarato con sentenza esecutiva del giudice del lavoro? Dalla risposta a questa domanda, dipende l'esito della presente consulenza.



La indennità spettante al lavoratore in funzione del licenziamento illegittimo e nullità del licenziamento è quella prevista dall'art 32 c.ma 5 legge 183/2010? (2,5-12 mensilità) oltre al diritto di essere riammesso nel posto di lavoro.

RISPOSTA

Si tratta di una scuola di pensiero giurisprudenziale dei tribunali di merito, minoritaria e superata dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, 26 marzo 2019, n. 8385.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, comporta la trasformazione con efficacia dichiarativa retroattiva e non costitutiva ex nunc del rapporto di lavoro, sicché il licenziamento illegittimamente comunicato dal datore di lavoro deve considerarsi intervenuto su un rapporto a tempo indeterminato, con conseguente applicazione dell’art. 18 legge 300/1970, appunto secondo la dimensione aziendale se superiore o minore alle 15 unità.



Oppure secondo altro punto, trattandosi di un ante tempus l'indennità di licenziamento segue le regole dei licenziamenti individuali, e cioè spetta il risarcimento commisurato a tutte le mensilità dalla data della dichiarata disponibilità alla data della sentenza salvo eventuali ricavi (art 18 stat lavoratori) oppure la tutela obbligatoria secondo la dimensione aziendale se maggiore o minore alle 15 unità?
Gradirei avere oltra al parere scritto, anche giurisprudenza di merito e legittimità.

RISPOSTA

Se il giudice del lavoro non ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, si configurerebbe esclusivamente un recesso illegittimo esercitato dal datore di lavoro, per cui il lavoratore avrebbe diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto originariamente prevista.
Mi sembra di capire che il giudice abbia dichiarato la nullità del termine, quindi la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; dobbiamo pertanto applicare la tutela reale o obbligatoria secondo la dimensione aziendale se superiore o minore alle 15 unità di personale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, 26 marzo 2019, n. 8385
  • LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
 

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