Aggiornamento progressioni di carriera nuovo contratto collettivo nazionale enti locali
Il CCNL Funzioni locali 2019 – 2021, fino al prossimo 31 dicembre 2025, in attuazione dell'articolo dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, sempre nei limiti del 50% dei posti messi a concorso per quella specifica categoria, ha finalmente previsto la possibilità per gli enti locali di bandire progressioni di carriera (le vecchie progressioni verticali, ad esempio dalla categoria C alla categoria D) che tengano conto dell'esperienza acquisita e delle professionalità maturate nel corso degli anni di servizio dai dipendenti, anche in assenza del titolo di studio per l'accesso dall'esterno alla categoria. L'altro 50% dei posti disponibili deve essere destinato all'esterno, con concorso pubblico.
Le progressioni di carriera sono previste dal comma 6 dell'articolo 13 del CCNL Funzioni locali in allegato:
6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.
Per partecipare alle progressioni di carriera, l'ente locale pubblicherà apposito bando, con i criteri di cui al successivo comma 7:
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite
7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
La graduatoria sarà in centesimi e ciascuno dei tre suddetti criteri dovrà prevedere l'attribuzione di almeno 20 punti su 100 punti.
I restanti 40 punti potranno essere spalmati su questi tre criteri oppure l'ente comunale prevedrà differenti criteri aggiuntivi, con apposito bando pubblico.
Progressione tra categorie. Requisiti in assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria (ad esempio la laurea per la categoria D degli enti locali)
Ai fini delle nuove progressioni verticali previste dal CCNL, rivolte ai dipendenti comunali che pur avendo un'idonea anzianità di servizio, non hanno il titolo di studio necessario per l'accesso all'esterno alla categoria (es. laurea quadriennale in giurisprudenza vecchio ordinamento per la categoria D), si applicano i requisiti di cui alla tabella C del CCNL.
Ad esempio, il dipendente comunale categoria C, con almeno dieci anni di servizio, può passare in categoria D, senza una laurea specialistica (3 + 2) ovvero senza una laurea vecchio ordinamento, a condizione che abbia un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata in categoria C; oppure una laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata sempre nell’area degli Istruttori (ex categoria C).
Progressione tra categorie | Requisiti |
---|---|
da Area degli Operatori (cat. A) all’Area degli Operatori esperti (cat. B) | a) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile; |
da Area degli Operatori esperti (cat. B) all’Area degli Istruttori (cat. C) | a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; |
da Area degli Istruttori (cat. C) all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (cat. D) | a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile. |
1 - Progressioni verticali ente locale senza laurea requisiti di esperienza e professionalità
Buongiorno sono un assistente di polizia locale cat c2 presso Unione di comuni in provincia di Latina con solo diploma di scuola superiore.
Da circa 6 anni pur essendo senza laurea ma per capacità … ho avuto incarichi da ispettore cat d1 … Chiedo se fosse possibile passare alla categoria d direttamente pur essendo senza laurea per esperienza pluriennale… tenete conto che l’ente vorrebbe farlo ma ha bisogno di un appiglio legale …
Resto in attesa di vs riscontro…ed indicazioni per il pagamento della consulenza.
Al momento non è possibile, non essendo stato ancora approvato il nuovo CCNL per gli enti locali 2019 – 2021 (comparto funzioni enti locali).
Occorre attendere la revisione degli ordinamenti professionali degli enti locali, tramite i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021, ancora da approvare.
Il contratto collettivo per gli enti locali per il periodo 2019 – 2021 potrà definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti (ad eccezione dell’area del personale di elevata qualificazione, una novità della prossima contrattazione collettiva sulla scorta del decreto legge Brunetta sul reclutamento), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
L'art. 3 comma 1 del decreto legge sul «reclutamento» (Dl 80/2021), convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto quindi che la contrattazione collettiva possa consentire la partecipazione alla progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, anche al personale non in possesso della laurea, a condizione che abbia il requisito dell'esperienza e professionalità maturate (si tratta fondamentalmente di mansioni superiori) ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, proprio come nel tuo caso!
Restiamo in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 – 2021;
successivamente potranno essere bandite progressioni verticali per la categoria D, anche senza il titolo di studio della laurea, in presenza di determinati requisiti di esperienza e professionalità.
All'articolo 52 del decreto)) legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ((, il comma 1-bis è sostituito)) dal seguente:
«((1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attivita’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente)).».
Al momento, secondo la nota del 16 giugno dell'Aran, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4172 del 31 maggio 2021, per partecipare alle procedure “speciali” di progressioni verticali, attivate dalle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, è necessario che i concorrenti siano in possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso dall’esterno alla categoria, ossia dei titoli richiesti per l’accesso al pubblico impiego a seguito di un ordinario concorso aperto a tutti i candidati.
Attenzione ai limiti di carattere finanziario indicati dalla Corte dei Conti.
Il numero dei posti da occupare attraverso le progressioni verticali non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale del giudice contabile di cui alle pronunce della Sezione regionale di controllo della Campania, n. 103/2019/PAR e della Sezione regionale di controllo della Puglia, n. 71/2019/PAR, la percentuale del 30 per cento “deve riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di PARI categoria - e non il numero di posti previsti per i concorsi di QUALSIASI categoria”, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
In concreto, per dar corso a una progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, l'Unione dei Comuni dovrà prevedere nel piano triennale del fabbisogno del personale, l’assunzione di almeno quattro dipendenti della stessa categoria, ossia l'assunzione di 4 unità di personale in categoria D + 1 progressione verticale dalla categoria C alla categoria D.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D con anzianità
Egr. avvocato, sono un istruttore amministrativo, dipendente comunale, categoria C, posizione economica C3; in attesa che il CCNL 2019/2021 per gli enti locali renda possibili anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (laurea), ma con anzianità quinquennale, le progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D, vorrei capire qual è l'attuale situazione al mese di novembre 2021.
Con quali strumenti si passa da una categoria a quella più elevata?
Attualmente, ai fini del passaggio tra categorie (le così dette progressioni orizzontali), abbiamo due strumenti giuridici:
a)la procedura comparativa ai sensi dell'articolo 52 comma 1 bis del testo unico pubblico impiego, d.lgs. 165/2001, con riserva del 50% per gli esterni riguardo le posizioni disponibili
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021)
Quali sono i presupposti per la partecipazione alle procedure comparative? valutazione positiva conseguita negli i ultimi 3 anni in servizio, assenza di provvedimenti disciplinari, possesso di titoli o competenze professionali o studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Le procedure comparative sono applicabili previa regolamentazione da parte dell'ente comunale.
Con il CCNL 2019/2021 le procedure comparative saranno possibili anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma con anzianità quinquennale.
b)il concorso riservato agli interni.
Il d.lgs. 75/2017 all’art. 22 comma 15 prevede dei percorsi di progressioni verticali da realizzare con concorsi interamente riservati agli interni.
Per far scattare un concorso riservato agli interni, dalla categoria C alla categoria D, l'ente locale dovrà programmare almeno quattro assunzioni per unità di personale D1 (limite del 30% delle assunzioni previste nel piano assunzionale, non arrotondabile)..
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Progressione verticale in deroga, competenze professionali accertate con un colloquio valutativo
Egr. avvocato, da quasi 25 anni sono un dipendente comunale istruttore amministrativo (ex C1) ed il mio Comune ha deciso di bandire una procedura di progressione verticale “in deroga”, la cui partecipazione è consentita anche agli istruttori non in possesso della laurea.
Comprende perfettamente che si tratta di un'importante possibilità di diventare funzionario – elevata qualificazione, al termine della procedura.
Il bando della progressione verticale in deroga, così come approvato con determina del Dirigente dell'Area Personale Affari Generali, prevede i seguenti criteri di selezione (con attribuzione di punteggio).
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite
Il bando prevede tuttavia che le competenze professionali siano accertare non semplicemente tramite la presentazione di attestati di partecipazione a corsi interni ed esterni, ma con un colloquio valutativo, svolto da una commissione interna composta dal segretario generale, dal Dirigente del Personale e dal Dirigente dell'Area Finanziaria – Entrate.
E' legale prevedere che le competenze professionali, ai fini dell'attribuzione del punteggio, siano accertate con un colloquio valutativo?
Assolutamente sì, è legale ai sensi del Parere Aran n. 5318 del 10/07/2023.
Il parere è stato emesso a seguito della seguente richiesta inviata all'Aran da un Comune: “Con la presente si chiede a Codesta spettabile Agenzia un chiarimento alla corretta applicazione dell’articolo 13, commi 6 e7, del CCNL del 16/11/2022.
Il summenzionato comma 6 utilizza l’inciso ‘… la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative …’ (contrariamente all’articolo 15 dove si uso l’inciso ‘procedura comparativa’), ciò vuol dire che è legittimo accertare le ‘competenze professionali’ previste alla lettera c) del successivo comma 7 attraverso un colloquio valutativo? …”.
In allegato il parere dell'ARAN (tra le fonti)
“Oggetto: Progressioni verticali ‘in deroga’. Richiesta parere.
In relazione al quesito in esame, si ritiene che nel quadro dei criteri delineati dalla disposizione contrattuale di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali), oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, quanto richiesto sia possibile. …”.
E' possibile prevedere nel bando un colloquio valutativo, giacché le procedure di progressione verticale in deroga non sono procedure semplicemente “comparative” di titoli ed esperienza acquisita, ma consentono una valutazione da parte di una commissione, a condizione che le rappresentanze sindacali siano state informate ed abbiano avuto la possibilità di attivare la procedura del confronto, su questo particolare aspetto relativo alla selezione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 6 agosto 2021, n. 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Parere Aran n. 5318 del 10/07/2023
- Sezione regionale di controllo della Campania, n. 103/2019
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 4172 del 31 maggio 2021