Corso universitario e-learning permessi diritto allo studio personale militare





Buongiorno avvocato, sono un militare dell'Esercito Italiano, un volontario in ferma prefissata quadriennale; sono iscritto all'Università La Sapienza di Roma, facoltà di giurisprudenza e vorrei capire quali sono le modalità del diritto allo studio da parte del personale militare, in considerazione di quanto previsto dalla nuova circolare Previmil del 17 settembre 2021 – Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare.
Ho diritto alle 150 ore annue di diritto allo studio?
A chi spettano le 150 ore annue di diritto allo studio, riguardo il personale militare?

RISPOSTA

Hai diritto alle 150 ore di diritto allo studio. Ai sensi dell’articolo 1504, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare”, il beneficio delle 150 ore annue di diritto allo studio spetta anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
In generale, ai sensi dell’articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recepito inizialmente dagli articoli 18 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, al personale militare destinatario dei provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva, nonché al personale militare dirigente che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio è concesso, oltre ai previsti giorni di licenza straordinaria per esami, un periodo complessivo di 150 ore all’anno da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.



Come attestare l'avvenuta iscrizione al corso universitari di giurisprudenza?
Come attestare la partecipazione alla lezione?

RISPOSTA

Per attestare l’avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per quanto concerne la documentazione della frequenza delle lezioni di un determinato corso o dello svolgimento degli impegni ad esso connessi, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza rilasciato dalla segreteria didattica dell’istituto, che gestisce il corso.



Quali novità ci sono per i corsi e-learning, rispetto alla precedente circolare Previmil Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0141265 del 22 marzo 2012?

RISPOSTA

Secondo la nuova circolare Previmil REG2021 0410791 del 17 settembre 2021 – Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, per quanto concerne i corsi e-learning, sia quelli attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno implementato il ricorso a tale modalità di lezione a distanza, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio.
Deve trattarsi pertanto di lezioni fornite con modalità sincrona e non asincrona (le lezioni registrate sono le così dette lezioni asincrone).
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, l’interessato è tenuto a presentare all’Ente di appartenenza un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.



In caso di frequenza di corsi universitari e-learning, ho diritto alla licenza straordinaria nonché alle quattro giornate prima dell'esame?

RISPOSTA

Confermo che secondo la nuova circolare Previmil, anche in caso di lezione telematica, il militare ha diritto di fruire:
- della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli accademici
- delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami.



Se poi non sostengo l'esame universitario in relazione al quale ho chiesto i benefici del diritto allo studio, cosa accade?

RISPOSTA

Se il militare non ha sostenuto l’esame per malattia o per sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate, le giornate di preparazione all’esame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrà essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontà dell’interessato, debitamente documentati).
Le 150 ore non possono essere utilizzate per l’attività di solo studio, ma per impegni da assolvere durante l'orario di lavoro del militare.
I militari con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l’Amministrazione della difesa, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
A disposizione per chiarimenti.
Si allega la nuova circolare Persomil del 17 settembre 2021, in materia di diritto allo studio del personale militare.
Cordiali saluti.

Fonti:

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