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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Licenziamento offerta conciliazione
Buongiorno Sono a richiedere un preventivo per la seguente consulenza per una amica : dipendente di uno studio medico da 34 anni (meno di 15 dipendenti) e per motivazioni soggettive del titolare ritiene che lui gradirebbe che non fosse più nell'organico. Non intende licenziarsi per poter accedere alla naspi.
RISPOSTA
E' più corretto scrivere che non intende dimettersi volontariamente per non perdere il diritto alla Naspi.
-Si ha diritto alla Naspi anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
-Si ha diritto alla Naspi anche in caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (dinanzi alle commissioni di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro) di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015.
Eventualmente se glielo proponesse potrebbe accettare un licenziamento consensuale con incentivo all'esodo senza conseguenze sulla possibilità della naspi?
RISPOSTA
Sì, si tratterebbe della così detta offerta di conciliazione.
Tale procedura deve essere attivata dal datore di lavoro contestualmente alla notifica dell'atto di licenziamento nei confronti del dipendente.
L’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015 prevede che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio dinanzi al giudice del lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), può convocare il lavoratore presso una delle sedi conciliative indicate dal quarto comma dell’art. 2113 del codice civile (tra cui, in particolare, le commissioni di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro) e dall’art. 76 del decreto legislativo 276 del 2003, e offrirgli un assegno circolare di importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 3 mensilità e non superiore a 27 mensilità. Per incentivare questo tipo di soluzione, il legislatore ha previsto che detto indennizzo non costituisce reddito imponibile per il lavoratore e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
Quante mensilità potrebbe chiedere e come dovrebbe essere formalizzato l'accordo?
RISPOSTA
Trattandosi di un'impresa di minori dimensioni (fino a 15 dipendenti per unità produttiva o in ambito comunale - fino a 5 dipendenti se impresa agricola), il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è quello regolato dall’art. 8 della legge n. 604/1966.
In particolare, qualora venga accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Considerato che in caso di licenziamento illegittimo, nella peggiore delle ipotesi, il datore di lavoro sarebbe condannato al pagamento di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto … mi sento di escludere che la dipendente possa ottenere più di 6 mensilità, in caso di procedura conciliativa presso le commissioni di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2113 del codice civile
- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali.