Assegnazione temporanea dipendente comune presso ente privato in controllo pubblico





Buongiorno, scrivo per esporre un quesito relativo ad un possibile trasferimento temporaneo. Di seguito illustro nello specifico la mia situazione.
Lavoro presso il Comune di Gallipoli dal 2017 come categoria D1, Funzionario Culturale, (2017/2019 a tempo determinato e dal primo luglio 2018 a tempo indeterminato), mio marito lavora ad Gallipoli presso l'STP, azienda di trasporto pubblico locale. Mio marito ha partecipato ad una procedura di mobilità volontaria indetta dall'ATM, azienda di trasporto pubblico locale, di Palermo risultando vincitore, la prossima settimana riceverà la comunicazione ufficiale con la richiesta di accettazione.

 

RISPOSTA

 

In questo momento, il nucleo familiare è residente in Puglia, pertanto tuo marito sposterebbe la sua residenza anagrafica in Sicilia, soltanto a seguito del suo trasferimento.



Trovandomi in questa situazione ho chiesto in via informale al Comune di Palermo la disponibilità ad accettare un eventuale mio trasferimento temporaneo e ho ricevuto verbalmente esito positivo sia dal Comune che dalla Biblioteca la quale però è una partecipata, o meglio ente pubblico vigilato (art.22 23/2013), a ciò aggiungo che abbiamo una bambina di 9 mesi.

 

RISPOSTA

 

Hai chiesto, sempre in via informale, al comune di Gallipoli, la disponibilità della Giunta a deliberare il nulla osta per il tuo trasferimento in Sicilia, presso il comune di Palermo oppure ente vigilato dal comune di Palermo?
In qualsiasi caso, il nulla osta del comune di Gallipoli sarà indispensabile per il tuo trasferimento.



La mia domanda è la seguente: alla luce di quanto esposto dovrei attivare una procedura di comando o una procedura di trasferimento temporaneo art. 42 del testo unico della maternità (151/2001), inoltre, posso inoltrare la richiesta anche alla Biblioteca pur essendo ente vigilato?

 

RISPOSTA

 

A mio parere, dovresti avvalerti dell'istituto previsto dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001: … "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private." Tale istituto quindi si presterebbe ad un'applicazione con riferimento anche alle società partecipate oppure agli enti pubblici vigilati dal comune, al fine di realizzare una redistribuzione più efficiente ed efficace delle risorse umane. Occorre ovviamente il preventivo consenso del comune di Gallipoli alla sottoscrizione del protocollo di intesa.
Procedura di comando triennale?
Certamente è realizzabile il comando presso il comune di Palermo.
Il legislatore con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni ha previsto l'assegnazione temporanea (comando/distacco); la stessa è disciplinata dall'art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001, il quale statuisce che le amministrazioni pubbliche "possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni". La disposizione fa riferimento esclusivamente alle pubbliche amministrazioni e ad un istituto di natura convenzionale, che deve prevedere il consenso del lavoratore. Detto istituto non può trovare applicazione con assegnazione di personale presso società partecipate dall'Ente comunale oppure presso enti privati seppure in controllo pubblico da parte dell'ente comunale.
Il trasferimento di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151?
Va bene soltanto nei confronti del comune di Palermo, tuttavia anche questo istituto non può trovare applicazione con assegnazione di personale presso società partecipate dall'Ente comunale oppure presso enti privati seppure in controllo pubblico da parte dell'Ente comunale.
Art. 42-bis del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151
(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.



Nel caso di procedura di mobilità volontaria indetta dalla Biblioteca potrei partecipare?

 

RISPOSTA

 

Soltanto se non si applica al tuo rapporto di lavoro, il vincolo quinquennale di permanenza presso la prima sede di assegnazione (comune di Gallipoli) e soltanto se l'ente che gestisce la biblioteca è un ente pubblico.
Risposta negativa invece, se si tratta di ente privato (associazione con personalità giuridica di diritto privato ad esempio), in controllo pubblico, concessionario della biblioteca comunale.



In ogni caso, il dipendente in trasferimento temporaneo potrà godere di un qualche canale privilegiato nel caso di procedura di mobilità?

 

RISPOSTA

 

Sì, certo, la priorità in favore del personale già distaccato/comandato è prevista direttamente dalla legge, ossia dall'articolo 30 comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.



La stabilizzazione dovrà comunque avvenire tramite concorso?

 

RISPOSTA

 

Sei già assunta a tempo indeterminato … a quale stabilizzazione fai riferimento?
La legge Madia (art. 20 del Decreto Madia d.lgs. n. 75/2017): ha previsto stabilizzazioni anche in assenza di concorso, tuttavia tu sei già assunta nel comparto pubblico con contratto a tempo indeterminato …



Quale sarebbe l'iter da seguire per attivare l'eventuale procedura di trasferimento temporaneo? Grazie per l'attenzione

 

RISPOSTA

 

Ti consiglio un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, tra il comune di Gallipoli e l'ente che gestisce la biblioteca.
Oppure un comando triennale tra il comune di Gallipoli ed il comune di Palermo, magari ai sensi dell'articolo 42 bis del testo unico in materia di maternità e paternità, in attesa che il comune di Palermo pubblichi un bando di mobilità e che tu possa ottenere un trasferimento in via definitiva e prioritaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: