Accordo individuale per il lavoro agile con il dipendente in smart working





Sono una dipendente universitaria. L'anno scorso ho effettuato le lezioni in modalità agile, essendo convivente con mio padre di 81 anni affetto da disabilità grave (ai sensi della Legge n. 104/1992 integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 attestante lo stato di "disabilità grave") accertato dalla Commissione del Centro medico legale INPS di Salerno in data 9/12/2014 (non revisionabile).
Quest'anno in un primo momento sono stata autorizzata allo stesso modo, tuttavia in seguito mi è stato comunicato che del Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 2021, a decorrere del 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella in presenza.

RISPOSTA

Modalità ordinaria in presenza, salvo accordo individuale per il lavoro agile con il dipendente.
A seguito dell’approvazione del D.P.C.M. 23 settembre 2021, è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il decreto 8 ottobre 2021 (in G.U. 13 ottobre 2021, n. 245). Al lavoro agile è dedicato l’art. 1 recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”.
La disposizione è essenzialmente divisa in due tipi di interventi:
 il primo dispone misure organizzative per consentire il rientro in presenza di tutto il personale;
 il secondo prevede misure temporanee ai fini dell’autorizzazione al lavoro agile in attesa della definizione dell’istituto da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e obiettivi del lavoro agile da definirsi all’interno del PIAO.
Fermo restando che il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l’accesso a tale tipologia di lavoro è autorizzato dall’amministrazione.
Ai fini suddetti l’amministrazione:
a) costituisce un gruppo interno di lavoro con l’obiettivo di:
1) effettuare una mappatura all’interno delle macrostrutture per individuare i servizi che possono essere resi con lavoro agile, specificando nel dettaglio le specifiche attività da svolgere a distanza, e quelle che richiedono comunque la presenza in sede. Qualora le dimensioni e le qualifiche presenti nella struttura lo consentano, sono individuate misure per garantire una rotazione del personale in modo da assicurare un’equilibrata alternanza dello svolgimento delle attività nelle due modalità (a distanza e in presenza);
2) individuare quindi le posizioni lavorative che possono fruire dell’autorizzazione, a livello sia di figure professionali che di numero di soggetti autorizzabili, anche tenendo conto delle condizioni personali riportate alla successiva lettera b) (si tratta del tuo caso);
3) accertare che lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile individuate per ciascuna unità operativa, non comportino pregiudizio o non riducano in alcun modo la fruizione e la qualità dei servizi nei confronti degli utenti. Con riguardo a questa ultima finalità, le condizioni di svolgimento del lavoro agile devono consentire di migliorare la qualità dei servizi erogati;
4) prevedere la durata settimanale/plurisettimanale dello svolgimento del lavoro agile e i giorni di rientro in sede, anche ai fini di una equilibrata rotazione del personale;
5) individuare le attività che non possono essere rese mediante tale tipologia di lavoro;



Le mie domande sono queste: 1) il mio caso rientra nella 'modalità ordinaria'? Inoltre se l'art. 39 del decreto legge 17/3/2021 non è stato abrogato perchè non dovrei poter svolgere le mie mansioni in modalità agile?

RISPOSTA

Il tuo caso rientra tra le posizioni lavorative che possono fruire dell’autorizzazione all'accordo individuale per il lavoro agile.
La normativa di cui al decreto individua le condizioni prioritarie ai fini dell’autorizzazione al lavoro agile, nonostante il ritorno in presenza.
Assumono carattere prioritario le richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile formulate:
1) dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
2) dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le dette priorità sono previste dall’art. 18, comma 3-bis della legge n. 81/2017;
3) i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, D.L. n. 18/2020: la disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021).
Fatte salve le suddette priorità, l’amministrazione individua ulteriori criteri che possono essere basati sulle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2020 che possono comunque costituire un utile riferimento.
Il decreto individua criteri di priorità che «considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo familiare di figli minori di 14 anni, della distanza dalla zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza».
Ai fini dell’autorizzazione, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli atti organizzativi, occorre tenere conto di quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 2021 e cioè:
 lo svolgimento del lavoro agile non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi verso gli utenti;  non devono sussistere situazioni di lavoro arretrato ovvero, se le stesse sono presenti, deve essere stato adottato un piano di smaltimento dello stesso.
La materia del lavoro agile è trattata nel capo II della legge n. 81/2017.
L’accordo tra le parti relativo alle modalità di svolgimento del lavoro agile, stipulato per iscritto, è regolato dall’art. 19 della stessa legge.
Sono condizioni per definire l’accordo:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.



2) In ogni caso a quanti giorni di permesso retribuito avrei diritto per assistere mio padre (finora non ne ho mai usufruito).

RISPOSTA

Premesso che avresti diritto al congedo straordinario retribuito di due anni, per assistere tuo padre (fruibile anche in modo frazionato), i premessi mensili sono pari a 3 giorni, fruibili anche con modalità oraria (18 ore mensili).



3) E' vero che i caregiver hanno diritto -in base alle modifiche della Legge 104- a 12 giorni al mese di lavoro agile fino al 31/12/2021?

RISPOSTA

No.
Salvo controindicazioni previste dal decreto (es. dipendente con attività di front office oppure dirigente con responsabilità di area), l'accordo individuale per il lavoro agile, potrebbe prevedere anche lo smart working per un numero superiore a 12 giorni mensili.
Il numero di 12 giornate mensili non è previsto dalla normativa, non è indicato da nessuna norma di legge.



4) Qualora chiedessi 3 mesi del congedo spettante ai parenti/affini fino al 3° grado di soggetti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 151/01, mi verrebbe concesso subito? Faccio presente che non ho bisogno di più tempo, in quanto, avendo già maturato i requisito di opzione donna, farò domanda di collocamento a riposo. Ringrazio e saluto.

RISPOSTA

Il dirigente potrebbe concedertelo anche il giorno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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