Numero massimo di reperibilità mensili del dirigente medico





Buongiorno, sono un dirigente medico radiologo.
Il mio quesito è molto semplice: qual è il numero massimo di reperibilità mensili (complessive tra diurni e notturni di pronta disponibilità) può richiedere per legge un primario ai suoi collaboratori allo stato attuale?
Grazie e distinti saluti

RISPOSTA

Non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
La disciplina della reperibilità mensile del Dirigente medico è disciplinata dall'articolo 27 del Contratto Collettivo nazionale Sanità, applicabile alla dirigenza medica.
Il contratto collettivo utilizza il termine servizio di pronta disponibilità.
Tale servizio è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall'Azienda sanitaria per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Sulla base del piano annuale, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. In sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

A disposizione per chiarimenti.

Si allega il CCNL di riferimento.

Cordiali saluti.

Fonti:

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