Assunzione dipendente per sostituire un’altra in maternità sgravio contributivo





Una dipendente dovrebbe essere assunta per sostituire un'altra che dal 04 gennaio 2022 va in maternità obbligatoria per cinque mesi.
Naturalmente sarà assunta con lo stesso orario e con le stesse mansioni di quella da sostituire, il tutto per poter usufruire delle agevolazioni contributive previste in questi casi. Il problema consiste nel fatto che la nuova dipendente non può essere disponibile prima del 10 gennaio 2022.
Vorrei sapere se questo fatto può essere ostativo per ottenere l'agevolazione contributiva.
Cioè, in altre parole, deve per forza di cose essere assunta dal giorno 04 gennaio 2022?
Grazie.

RISPOSTA

Non deve per forza essere assunta dal giorno 4 gennaio 2022.
Questa condizione non è prevista come necessaria, né dall'articolo 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, né dal MESSAGGIO INPS n. p. 2001/0023/000093 del 31.05.2001 (Il datore di lavoro può sostituire un dipendente in astensione ex lege 53/2000 mediante l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente qualifica diversa, purché sia rispettata l’equivalenza oraria della prestazione), né dalla Circolare INPS numero 117 del 20-6-2000 “paragrafo 4: Modalità di accesso al beneficio”:
“Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate, ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, e successive modificazioni, attesteranno, con autocertificazione da presentare alla competente Agenzia dell'Istituto:
-che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000;
-che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità”.

Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n. 53/2000 – Circolare 117del 20-6-2000INPS

In caso di assunzione a termine per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurativi INAIL del 50%.
L'assunzione può essere effettuata con un anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire. La contrattazione collettiva può prevedere un anticipo superiore.
Lo sgravio si applica anche nel caso in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituito. In sostituzione del dipendente assente è possibile assumere uno o più lavoratori part-time. In tal caso, il beneficio è riconosciuto a condizione che la sommatoria dell'orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.

In sintesi: la norma di legge prevede un limite soltanto all'arco temporale di anticipo, rispetto all'inizio del congedo per maternità: un mese di anticipo. Non prevede nulla invece, in caso di contratto a termine in sostituzione di lavoratrice in maternità, con decorrenza successiva all'inizio del congedo.
Questo fatto non può essere considerato ostativo per ottenere l'agevolazione contributiva “de quo”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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