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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Pensionamento lavoratore precoce per quota 41 in qualità di caregiver
Buongiorno, sono un lavoratore precoce, sentito il parere di un patronato, ho presentato domanda di riconoscimento dei requisiti per quota 41 in qualità di caregiver in quanto da Aprile scorso mi hanno riconosciuto il diritto ai permessi della legge 104 per mio suocero, disabile grave, con il quale sono residente. L'unico residente con me e mio suocero è la moglie di 77 anni, i figli non hanno residenza con mio suocero.
RISPOSTA
I figli non sono conviventi con il loro genitore, ossia tuo suocero.
Secondo la circolare INPS n. 33/2018, Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (messaggio INPS n. 6512/2010).
In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Soltanto una domanda: se tuo suocero è convivente con te, se tu convivi ovviamente con tua moglie … ciò significa che c'è una figlia convivente con il soggetto beneficiario del riconoscimento ai sensi della legge n. 104/1992.
Pur riconoscendo il lavoro precoce mi contestano il diritto alla figura di caregiver, con la nota che riporto di seguito:
Egregio signore, in merito alla sua contestazione relativamente al rigetto della suo domanda le comunico che in base alla circolare n 33/2018 relativa al riconoscimento del diritto, lei non ha diritto in quanto, a partire dal 1° gennaio 2018, l'ampliamento dei beneficiari per parenti affini entro il secondo grado ( suoceri, generi, nuore, coniugi derivanti da precedente legame e cognati) che assistano, al momento della richiesta, da almeno sei mesi, il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla L. n. 104 del 1992 è subordinato all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona malata si trovino in una delle seguenti condizioni:
•abbiano compiuto settanta anni di età al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso;
•anch'essi siano affetti da patologie invalidanti;
•sono deceduti o mancanti
Come da loro indicato si indica nello specifico i parenti di 1° grado conviventi ma mi contestato il diritto per l'esistenza di parenti non residenti.
Potrei avere un parere in merito?
RISPOSTA
Allego la circolare n. 33 del 2018 (nelle fonti).
Tuo suocero non deve risultare convivente con i suoi figli, per consentirti il pensionamento da lavoratore precoce.
Può però risultare convivente con sua moglie, visto che tua suocera ha più di 70 anni.
Una domanda: tua moglie dove risiede? Se tua moglie risiede insieme al marito ed ai suoi genitori, non hai diritto al pensionamento da lavoratore precoce, visto che ci sarebbe una figlia convivente con il padre disabile.
Diversamente, il diniego che ti ha fornito l'INPS non avrebbe una sua logica interna, sarebbe completamente errato sia nelle motivazioni che nelle conclusioni.