5 Consulenze:

1 - Diritto di conservazione del posto di lavoro durante lo svolgimento del periodo di prova





Buongiorno, il quesito è il seguente: ero un dipendente di un Comune a tempo indeterminato. Scorrendo una graduatoria dove ero utilmente collocato, sono stato assunto a tempo indeterminato presso un'altra Amministrazione di diverso comparto, nella fattispecie un Ministero. Ho accettato ed ho presentato volontarie dimissioni al Comune, facendo riferimento all'art. 20, comma 10, del CCNL del 2018 delle Funzioni Locali che prevede la conservazione del posto senza retribuzione presso l'ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l'ente o amministrazione di destinazione. Attualmente sono in servizio presso il Ministero, ma per vari motivi vorrei tornare in servizio presso l'Ente di provenienza (Comune), avvalendomi del diritto alla conservazione del posto, essendo ancora in periodo di prova. Non riesco a capire con certezza se il fatto, che le due Amministrazioni appartengano a comparti diversi, può essere di impedimento alla conservazione del posto.

RISPOSTA

A prescindere dalla prassi amministrativa e dagli orientamenti giurisprudenziali, è stato fornito riscontro alla tua richiesta di aspettativa ex art. 20, comma 10, del CCNL del 2018 delle Funzioni Locali, riservata ai vincitori di concorso a tempo indeterminato?
Hai ottenuto l'aspettativa dal tuo comune?



Ho trovato un orientamento ARAN, il CFL53, che sembrerebbe avvalorare questa ipotesi. Secondo questo orientamento, il diritto alla conservazione del posto tra amministrazioni di diverso comparto opererebbe solo a condizione di reciprocità, nel senso che esiste solo se, nell'ambito della contrattazione collettiva dell'ente di diverso comparto, sia prevista una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in un altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza.

RISPOSTA

Il caso prospettato nell'orientamento ARAN, esclude l'applicazione della disciplina del citato art.20, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018, dato che il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale. Non si tratta di personale pubblico privatizzato … un caso davvero particolare.



Nel contratto Funzioni Locali questa previsione sembrerebbe essere dettata dal c.12 dell'art. 20, anche se non è di chiarissima interpretazione.

RISPOSTA

Confermo. Ovviamente il comma 12 articolo 20 del contratto collettivo nazionale disciplina la fattispecie del dipendente di differente comparto che risulta vincitore di un concorso presso un ente locale; in questo caso si applicherebbe la condizione di reciprocità.



Nel contratto del Ministero, che è Il CCNL Funzioni Centrali 2018, questa clausola sembra mancare. All'art. 14 è prevista la conservazione del posto per chi svolge un periodo di prova presso un'altra Amministrazione, ma sembrerebbe mancare la clausola di reciprocità che nel CCNL Funzioni Locali è prevista dal c.12 art. 20. Prendendo solo il dato letterale del Contratto Funzioni Locali, che è poi quello della mia amministrazione di provenienza dove io dovrei mantenere il mio posto di lavoro, la conservazione di tale posto è palese e certa.

RISPOSTA

Ma il contratto funzioni locali disciplina il caso inverso rispetto alla tua fattispecie. L'articolo 14 comma 10 non prevede la clausola di reciprocità.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
Quando il contratto collettivo nazionale funzioni centrali 2018 ha previsto un'estensione anche ai comparti di contrattazione differenti, lo ha indicato esplicitamente, come nel comma 2 del summenzionato articolo 14:
2. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d. lgs. n. 75/2017.
Se il CCNL avesse previsto la clausola di reciprocità, avrebbe formulato il seguente comma 10:
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza [anche di diverso comparto] per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione [anche di diverso comparto]. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.



Mi sorgono dubbi però leggendo il parere ARAN CFL53 e il CCNL funzioni centrali, dove sembra non esserci una espressa previsione di mantenimento del posto reciprocamente per chi proviene da altro comparto.

RISPOSTA

Confermo: non c'è nessun riferimento alla condizione di reciprocità, nel CCNL Funzioni Centrali 2018.



Io vorrei recedere dal contratto con l'amministrazione dove sono ora in servizio (Ministero) e tornare nella mia amministrazione di provenienza (Comune), avvalendomi del diritto alla conservazione del posto. Concludendo il quesito è: lo posso fare con sicurezza?

RISPOSTA

No. Ad ogni modo, è sufficiente inviare una pec all'ufficio personale del comune in questione, per chiedere se l'aspettativa ex art. 20, comma 10, del CCNL del 2018 delle Funzioni Locali, richiesta al momento delle dimissioni, è stata concesso o meno.



E poi che valenza ha questo orientamento ARAN che stabilisce la reciprocità?

RISPOSTA

La valenza di una circolare interna alle pubbliche amministrazioni, nei confronti della quale ci si deve attenere.



Non posso avvalermi del diritto alla conservazione del posto, anche se questo è previsto con certezza dal contratto della mia Amministrazione di Provenienza? In attesa di riscontro Vi ringrazio e saluto cordialmente.

RISPOSTA

Il pubblico dipendente è tenuto ad applicare gli orientamenti ARAN o meglio, è tenuto ad interpretare i contratti collettivi secondo le indicazioni dell'ARAN.
A mio parere è prevalente l'orientamento ARAN anche in questo caso.
Tanto premesso, si tratta di un falso problema: quale interpretazione ha adottato il tuo comune?
Basta chiederlo con una pec inviata all'ufficio personale oppure al segretario generale.
Se il comune si è discostato dal parere ARAN … non sarà un tuo problema, visto che potrai avvalerti dell'aspettativa per tornare in servizio come dipendente comunale.
Se l'aspettativa ad oggi non ti è stata comunicata … temo che non ti sia stata concessa …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2- Conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova presso la nuova amministrazione di appartenenza





Buonasera, ecco il quesito:
sono un dipendente a tempo indeterminato e ho già superato il periodo di prova di un ente pubblico non economico (contratto Funzioni centrali).

RISPOSTA

Hai diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova presso la nuova amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021:
“Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza”.



Avendo vinto un concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, voglio chiedere alla mia amministrazione il diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova.
Ne ho diritto?

RISPOSTA

Hai diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per un arco temporale pari alla durante del periodo di prova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Quale deve essere la corretta formulazione della mia richiesta?
Attendo preventivo e necessito di una risposta in tempo molto brevi. Grazie cordiali saluti.

RISPOSTA

Si tratta di “diritto alla conservazione del posto” e non di un'aspettativa non retribuita, pertanto dovrai rassegnare le dimissioni, nel rispetto del periodo di preavviso, con la seguente precisazione: “Con riserva di avvalermi del diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutta la durata del periodo di prova presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientrando a domanda nella area o categoria e profilo professionale di provenienza, in caso di mancato superamento della prova o per recesso unilaterale da parte del sottoscritto”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Esonero dal periodo di prova con il consenso dell'interessato





Buongiorno, pongo il seguente quesito: art. 20 CCNL Università, il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova della durata di 3 mesi.
A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 80 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno 2 anni.

RISPOSTA

L'articolo 80 si riferisce alle così dette progressioni verticali.



art. 19 CCNL Funzioni centrali: Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Alla luce di queste 2 norme: pongo il caso di un dipendente cat. D Università X che vince un concorso per la stessa categoria (D) presso Università Y.
Ha comunque diritto al periodo di prova anche se l'ha superato già presso l'università di provenienza?

RISPOSTA

Certamente sì.
Per consenso dell'interessato, si intende il consenso del dipendente.



Il CCNL non ne fa menzione ma elenca solo i casi in cui il personale non è soggetto a periodo di prova.

RISPOSTA

Un D istruttore direttivo amministrativo - Funzionario dell'Università, il quale abbia superato il periodo di prova all'Università, se assunto al Ministero sempre come D istruttore direttivo amministrativo – Funzionario ministeriale, può rinunciare al periodo di prova.



Altro caso: Dipendente cat. D Università X vince concorso presso la stessa categoria Area 3 F1 presso un Ministero. In questo caso può essere esonerato dal periodo di prova in quanto già superato presso l'Università?

RISPOSTA

Sì, sempre che il dipendente lo desideri …



E in caso di esonero dal periodo di prova dovrebbe dimettersi dall'Università?

RISPOSTA

Esatto



Può comunque sempre beneficiare del periodo di prova per valutare bene il nuovo lavoro?

RISPOSTA

Assolutamente no!
Per questo motivo, l'esonero dal periodo di prova deve avvenire soltanto con il consenso del dipendente … perché c'è una piccola fregatura dietro …



(la norma parla di esonero dal periodo di prova "con il consenso dell'interessato").

RISPOSTA

… e per quale motivo, servirebbe il consenso dell'interessato?
Perché se si rinuncia al periodo di prova, si deve rassegnare le dimissioni il giorno prima di prendere servizio al Ministero.



Altro caso: Dipendente cat. D università X vince concorso in categoria non contrattualizzata ( es. Prefettura; magistratura ecc ). In questo caso deve necessariamente rassegnare le dimissioni presso l'Università prima di prendere servizio nel nuovo ruolo?
Resto in attesa
Cordiali saluti

RISPOSTA

Sì, perché trattandosi di categoria non contrattualizzata, non è previsto un periodo di prova.
Anche in caso di vittoria del concorso pubblico da segretario comunale (categoria contrattualizzata), non essendo previsto un periodo di prova per i segretari comunali dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, occorre rassegnare le dimissioni presso l'Università, prima di prendere servizio nel nuovo

4 - Non ha diritto alla conservazione del posto il dipendente a tempo determinato dimissionario





Ho lavorato alle dipendenze di un tribunale come tecnico di amministrazione con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 12 marzo 2024 fino a al 05/12/2024, il contratto doveva terminare il 30/06/2026.
Ho dato le dimissioni al tribunale in quanto vincitore di concorso a tempo indeterminato in altra pubblica amministrazione per la quale ho iniziato a lavorare in data 02/12/2024.
Ho presentato le mie dimissioni in data 26/11/2024 e non ho rispettato il preavviso di 15 gg. richiesto dal contratto. In tribunale mi è stato detto che le mie dimissioni sarebbero comunque decorse dal 01/12/2024 (ovvero dal primo del mese).
Il nuovo lavoro non mi piace per niente e vorrei rientrare in Tribunale. Posso chiedere la revoca delle mie dimissioni e tornare al mio vecchio lavoro oppure non c'è più speranza di rientrare?
Attendo con fiducia riscontro, grazie.

RISPOSTA

Non c'è più speranza di tornare.
Hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante il periodo di prova presso l'altra amministrazione dove hanno preso successivamente servizio, soltanto coloro che erano in servizio a tempo indeterminato.
Saresti potuto rientrare, soltanto se avessi lavorato presso il tribunale, a tempo indeterminato. Il referente normativo della presente consulenza è l'articolo 19 comma 10 del CCNL Ministeri e Funzioni Centrali che si applica anche ai dipendenti del Ministero della Giustizia:

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

5 - Richiesta di rientro nella Pubblica Amministrazione statale per diritto alla conservazione del posto vincitore di concorso





Buonasera, vorrei sottoporvi i seguenti quesiti:
1) supponiamo che un dipendente chieda di rientrare/essere riammesso in una Pubblica Amministrazione statale, per es., il 16 marzo (lunedì), facendo valere il diritto alla conservazione del posto ex art. 12, co. 10, CCNL Funzioni Centrali (per il vincitore di concorso presso altra pubblica amministrazione).
Pertanto, tale dipendente dovrebbe dimettersi a decorrere dalla stessa data (lunedì, 16 marzo) presso l’Amministrazione Pubblica dove sta espletando il periodo di prova.
Nella comunicazione di dimissioni dovrebbe indicare quale ultimo giorno di servizio il 15 marzo (ossia di domenica).

RISPOSTA

Attenzione al comma 8 dell'art. 12, co. 10, CCNL Funzioni Centrali:
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati”.
L'ultimo giorno di servizio sarà venerdì 13 marzo, considerato che il lavoro settimanale è spalmato su giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.



In questo caso, l'Amministrazione Pubblica presso la quale vengono rassegnate le dimissioni è obbligata a riconoscere a livello previdenziale e retributivo anche le giornate del sabato e della domenica?

RISPOSTA

No, secondo quanto previsto dal suddetto comma 8.



La settimana lavorativa è articolata di solito su n. 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
In sostanza, è assicurata la continuità tra un servizio e l'altro, senza soluzione di continuità?

RISPOSTA

No, perché l'amministrazione presso la quale saranno rassegnate le dimissioni, non dovrà riconoscere a livello previdenziale e retributivo, anche le giornate del sabato e della domenica.



Oppure, per maggiore sicurezza, è meglio dimettersi in un giorno infrasettimanale (per esempio, con data di riammissione martedì, 17 marzo, e ultimo giorno di servizio, lunedì 16 marzo)?

RISPOSTA

Esatto, si tratta esattamente del consiglio che ti avrei dato.



2)Inoltre, considerato che le dimissioni durante il periodo di prova si possono rassegnare SENZA PREAVVISO e in qualunque momento, è possibile comunicare per iscritto e con anticipo la data di decorrenza delle dimissioni?

RISPOSTA

Certamente sì, fermo restando che deve essere decorsa la metà del periodo di prova, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12.



Per es., con comunicazione scritta, datata ed inviata via PEC il 16 febbraio, si comunica che le dimissioni avranno decorrenza dal 16 marzo (con ultimo giorno di servizio 15 marzo, domenica) in quanto il dipendente vuole rientrare in pari data (16 marzo) presso l'Amministrazione Pubblica dove ha diritto alla conservazione del posto.

RISPOSTA

Meglio indicare come data il 17 marzo rispetto al 16 marzo …
Ad ogni modo, confermo, puoi procedere come hai scritto.



Ciò in quanto l'Amministrazione Pubblica alla quale si presenta la richiesta di riammissione, chiede di norma, al fine di attivare la procedura per la stipula di un nuovo contratto, che venga indicata la data di decorrenza delle dimissioni rassegnate nell'altra Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova con produzione della copia della comunicazione delle dimissioni.

RISPOSTA

Ok, sono esigenze perfettamente conciliabili con le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.



3) Infine, per rassegnare le dimissioni durante il periodo di prova è sufficiente una comunicazione scritta, inviata tramite PEC, oppure anche nel Pubblico Impiego le dimissioni devono essere presentate con le modalità telematiche previste dal D.Lgs. n. 151/2015, art. 26, comma 2.
Grazie in anticipo per il riscontro.
Cordiali saluti.

RISPOSTA

È sufficiente una pec ovviamente firmata digitalmente, non applicandosi la normativa prevista dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2015.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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