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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Mobilità volontaria dipendente Agenzia Dogane e Monopoli
Buonasera, sono un dipendente dell'Agenzia Dogane e Monopoli, assunto mediante mobilità intercompartimentale in data 11/09/2019, ora per motivazioni personali vorrei spostarmi nuovamente c/o un altro ente ma l'Agenzia sta operando attività ostruzionistica adducendo come motivo ostativo la carenza di personale.
RISPOSTA
La carenza di personale, ai sensi della nuova normativa in materia di mobilità volontaria, deve essere accertata al momento della cessione del contratto e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
In base al nuovo articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 che circoscrive il nullaosta dell'Ente di appartenenza ad alcune casistiche specifiche, tra le quali la carenza di personale vorrei porre il seguente quesito: - il piano del fabbisogno del personale 2020-2022 prevede un'immissione in ruolo di un numero di dipendenti che comporterebbe il ritorno ad una percentuale inferiore al 20% (attualmente è di circa il 30%), pertanto ho bisogno del nullaosta o il trasferimento è automatico in base al nuovo art.30 e inoltre devo aspettare l'effettiva presa in servizio dei vincitori per conteggiare il totale dei dipendenti?
RISPOSTA
Al momento non possiamo sapere se potrai o meno ottenere il trasferimento volontario, giacché il calcolo relativo alla percentuale di carenza di personale in dotazione organica, va effettuato al momento della cessione del tuo contratto.
Se al momento della cessione del tuo contratto individuale di lavoro, le assunzioni programmate saranno state effettuate, non sarà necessario alcun nulla osta.
La risposta pertanto è la seguente: devi aspettare l'effettiva presa in servizio di un numero di vincitori di concorso, tale da impedire il superamento della percentuale del 20%, al momento della cessione del tuo contratto e soltanto al momento della cessione del tuo contratto individuale di lavoro.
L'ente essendo organizzato in uffici territoriali, ognuno strutturato con una propria dotazione organica, su quale base si fa il conteggio della carenza di personale?
RISPOSTA
In base alla dotazione organica del singolo ufficio territoriale.
Territoriale o nazionale?
RISPOSTA
Territoriale.
Vanno considerate tutte le unità o si conteggia per area o addirittura per profilo?
RISPOSTA
Dotazione organica (senza distinzione di area o di profilo) dell'articolazione territoriale presso cui presti servizio, in riferimento all'area di appartenenza, ossia nel tuo caso seconda area: “E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.
Il profilo giuridico ed economico è irrilevante, ai fini del calcolo, poiché le stesse mansioni che possono essere richieste al dipendente F3 possono anche essere pretese dal dipendente F1.
Essendo io seconda area (equivalente alla categoria C negli Enti Locali) con profilo professionale di Ragioniere, su che base si fa il conteggio della dotazione e della carenza?
RISPOSTA
Quanti dipendenti di categoria C ci sono nel tuo ufficio territoriale?
Nell'art. 30 del testo unico pubblico impiego si parla anche di infungibilità, la mia posizione di ragioniere (pur non svolgendo strettamente questa attività ma la stessa di altri inquadrati con lo stesso profilo) può essere dichiarata tale visto che non ce ne sono altri nella mia sede distaccata?
RISPOSTA
Al contrario dell'ente comunale, nelle agenzie fiscali non è stato istituito uno specifico profilo professionale di “ragioniere – istruttore contabile”.
E per ultima cosa il vincolo dei 3 anni può essere fatto valere nonostante ci sia stata con la mobilità solo una semplice cessione di contratto senza nessuna nuova sottoscrizione?
RISPOSTA
Nota bene il dettato normativo: “... personale assunto da meno di tre anni … “ La cessione del contratto di lavoro per mobilità non è una nuova assunzione!
In caso contrario non sarebbe aspettato il periodo di prova di 6 mesi nei quali chiedere di tornare all'Ente precedente (cosa che ho fatto e mi è stata negata)?
RISPOSTA
La cessione del contratto di lavoro per mobilità intercompartimentale non è una nuova assunzione! Non si applica il vincolo triennale.
È possibile ricorrere in caso di diniego del nulla osta?
RISPOSTA
Sì, in caso di lesione dei diritti soggettivi del richiedente.
A quale giudice eventualmente?
RISPOSTA
Tribunale del lavoro.
A chi si potrebbe chiedere un parere vincolante per l'ente? Grazie
RISPOSTA
Parere vincolante … a nessuna autorità!
Un autorevole parere rafforzato? Alla direzione centrale competente in materia di personale dell'Agenzia Dogane e Monopoli.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.