Mancata proroga navigator diritto alla DIS-COLL per 6 mesi in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro
Salve, io sono un tecnico dei servizi per l'impiego presso ANPAL Servizi SpA, società in house totalmente controllata dall'ente pubblico ANPAL.
Sono uno dei cosiddetti "navigator" assunti con contratto co.co.co nel 2019 per supportare nella ricerca attiva di lavoro i percettori del Reddito di Cittadinanza.
Al di là di tutto il clamore mediatico che c'è stato su di noi e del fatto che spesso la nostra categoria è stata incolpata di carenze del sistema italiano di politiche attive del lavoro che ovviamente non dipendono da noi, quello che vorrei sottolineare è l'assoluta mancanza di futuro per la nostra figura professionale che ormai si è resa evidente negli ultimi mesi.
È proprio alla luce di questa mancanza di futuro che, mentre mancano ormai solo due mesi alla scadenza del nostro contratto (in scadenza il 30 aprile), a meno dell'ennesima proroga dell'ultimo minuto (che comunque anche qualora vi fosse sarebbe ormai probabilmente di pochissimi mesi, giusto per dare il tempo alle Regioni di espletare le procedure di concorso per l'assunzione di nuovo personale nei Centri per l'Impiego), io mi sto guardando attorno per cercare altro, e in particolare sto studiando per concorsi pubblici. E proprio in questo periodo, in una situazione come quella descritta nella quale mi verrebbe spontaneo dedicare sempre meno energie a questo lavoro, da un lato il mio carico di lavoro si è considerevolmente aggravato a causa della necessità a partire da quest'anno di verificare mensilmente l'impegno nella ricerca attiva di lavoro di tutti i beneficiari assegnati (che prima invece convocavamo mediamente una volta ogni 3 mesi) e dall'altro, a causa delle dimissioni di alcuni miei colleghi, i miei superiori mi hanno già prospettato la necessità di assegnarmi un numero considerevole di nuovi beneficiari presso un Centro per l'Impiego ulteriore rispetto a quello in cui già presto servizio, con un numero di beneficiari totale da vedere mensilmente che verrà perciò ad aumentare di molto.
Ora, date le mie premesse, io sarei tentato di dare le dimissioni, ma da un lato non ho ancora un altro lavoro sottomano e dall'altro perderei in quel caso il diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL che mi spetterebbe invece per un periodo di 6 mesi in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Confermo tutto quello che hai scritto fino ad ora, comprese le considerazioni di carattere politico.
A questo punto, io mi chiedo due cose: nel caso io, non potendomi licenziare spontaneamente per le ragioni suddette, tenessi dei comportamenti stridenti con le istruzioni impartitemi dal committente del rapporto co.co.co, ad esempio mi rifiutassi di recarmi nella nuova sede di lavoro assegnatami, e tali comportamenti dessero luogo ad un licenziamento disciplinare che mi consentirebbe di conservare il diritto alla DIS-COLL, potrebbe esserci qualche conseguenza preclusiva per quanto riguarda il mio futuro accesso ai concorsi pubblici?
Non sei un dipendente pubblico, poiché sei stato assunto da una società di diritto privato, sebbene si tratti di società in house.
Non sei nemmeno un dipendente, poiché non sei stato assunto con contratto di lavoro subordinato, ma con rapporto co.co.co!
Tecnicamente non possiamo nemmeno parlare di dimissioni o di licenziamento, ma di recesso unilaterale del collaboratore autonomo ovvero di recesso a causa dell'inadempimento del collaboratore autonomo.
Escludo conseguenze preclusiva per quanto riguarda il tuo futuro accesso ai concorsi pubblici.
Pongo questo quesito perché nelle domande dei concorsi pubblici viene solitamente richiesto come requisito, la cui carenza è causa di esclusione dal concorso, quello di "non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti".
Non sei un pubblico impiegato … anzi, non sei nemmeno un impiegato, ossia un lavoratore subordinato.
Mi sembra abbastanza evidente dal tenore letterale di tale causa di esclusione, che essa non possa trovare applicazione riguardo a contratti co.co.co. ma soltanto con riferimento a contratti di lavoro dipendente (per il quale è disciplinata ad esempio la fattispecie del "persistente insufficiente rendimento"), così come dovrebbe essere abbastanza chiaro (ma su questo punto potrebbero esserci più dubbi) che ANPAL Servizi SpA, in quanto società per azioni a controllo pubblico, è qualcosa di diverso da una pubblica amministrazione, come riconosciuto anche dal Tar del Lazio nella sent. n. 12143 del 22 ottobre 2019.
Confermo, è assolutamente pacifico quello che hai scritto.
Ma vorrei da Voi un'analisi più approfondita di questi due punti.
È molto semplice … anche a voler considerare il tuo contratto, fonte di un rapporto di lavoro subordinato (ma così non è …), le assunzioni presso una società partecipata sono assoggettate all'articolo 19 del testo unico sulle partecipate, quindi non sono concorsi pubblici ma selezioni svolte sulla base dei soli principi che regolano i concorsi pubblici!
Nota bene cosa prevedono i primi due commi dell'articolo 19 del decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175:
Art. 19 del decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175. Gestione del personale.
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ai dipendenti di una società in house, si applicano oltre al codice civile, leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
Il reclutamento non avviene per concorso pubblico, ma tramite selezioni ossequiose dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Penso che la norma sia talmente chiara, da non necessitare di ulteriori commenti.
C'è poi un secondo aspetto della questione su cui mi interessa avere un riscontro: scadendomi, come detto, il contratto di lavoro il 30 aprile, se io continuo a lavorare fino a quella data, nell'ipotesi in cui vi fosse poi un'eventuale proroga e io non la firmassi, potrei conservare il diritto a percepire la DIS-COLL? Riguardo a questo punto ho trovato in rete informazioni non chiarissime. Infatti, da un lato si dice che il diritto alla DIS-COLL sussiste solo in caso di perdita del lavoro involontaria, quindi per licenziamento da parte del committente o per scadenza naturale del termine contrattuale senza che vi sia una proposta di proroga (mentre si può tranquillamente rifiutare il "rinnovo", che è una figura diversa dalla proroga).
Esatto.
La proroga di un contratto a termine, consiste nel posticipare la sua scadenza.
Rifiutare la proroga quindi, significa dimettersi volontariamente dal rapporto di lavoro!
Il rinnovo invece, in ragione della soluzione di continuità tra il precedente rapporto a termine e, appunto, il successivo rinnovo, può essere rifiutato senza alcun pregiudizio al diritto alla DIS-COLL.
Mentre la mancata firma della proroga del contratto da parte del lavoratore escluderebbe il diritto alla prestazione.
Confermo al 100%.
Ho trovato però scritto in vari siti internet che tale esclusione trova di fatto applicazione solamente se l'azienda comunica al Centro per l'Impiego la rinuncia del lavoratore alla proroga (cosa che spesso molte aziende non fanno) e che ciò può avvenire solamente in presenza di traccia scritta di tale rinuncia. Ora io però temo, essendo ANPAL Servizi SpA un'entità sostanzialmente pubblica sebbene formalmente privata per le ragioni dette supra, che l'azienda, in virtù proprio delle finalità pubbliche che persegue, potrebbe essere portata a comportarsi in maniera molto rigorosa di fronte a un mio comportamento di questo tipo, segnalando al Centro per l'Impiego la mia rinuncia alla proroga e facendomi perdere tale diritto, a meno che io appunto eviti di lasciare alcuna traccia scritta di tale rinuncia.
L'ANPAL Servizi SpA è una società di diritto privato esattamente come tutte le altre.
Nei confronti dell'ANPAL Servizi SpA si applicano tutte le norme che si applicherebbero alle aziende private, nessuna esclusa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175, testo unico in materia di società partecipate.
Ma anche su questo punto vorrei da Voi una disamina approfondita.
Ribadisco che il legislatore ha previsto una norma ad hoc che prevede la perfetta equiparazione dei dipendenti della società partecipate da enti pubblici, alle società “ordinarie”: l'articolo 19 del decreto legislativo 19/08/2016 n° 175, testo unico in materia di società partecipate. Questa norma fa espresso riferimento alle norme “in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
“In claris non fit interpretatio”: nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.