Priorità in graduatoria riserva ex Ufficiali di complemento congedati





Buongiorno, ho vinto un concorso da funzionario all'Agenzia dei Monopoli, sono un Ufficiale in Ferma Prefissata in congedo quindi appartenente alle categorie beneficiarie della riserva a disposizione dei volontari in ferma prefissata congedati senza demerito (artt. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010).
Nella graduatoria finale pubblicata dall'agenzia, in cui sono già in posizione vincitrice (nono su tredici posti disponibili), non è stato indicato in nessun modo il mio status di riservista.
Ho chiamato l'Ufficio competente per dei chiarimenti e mi è stato riferito che in graduatoria non è stato indicato niente in quanto essendo già vincitore la riserva non dà luogo a nessun beneficio ulteriore.

RISPOSTA

È ovvio che sia così …
… la riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 è indicata in graduatoria, soltanto nel momento in cui la si attiva ai fini dell'assunzione dell'Ufficiale in Ferma Prefissata in congedo. In questo caso invece, non risulta necessario avvalersi della riserva, motivo per cui in graduatoria non è stato indicato nulla.
È tutto assolutamente legittimo!



Secondo la mia opinione l'interpretazione dell'Ufficio è scorretta in quanto la riserva dovrebbe dare diritto all'assunzione in via prioritaria rispetto gli altri concorrenti e quindi dovrebbe spettarmi la prima posizione in graduatoria e una priorità sulla scelta della sede di lavoro (che appunto avviene per ordine di graduatoria).

RISPOSTA

Assolutamente no!
L’art.1014 del codice dell'ordinamento militare individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9 codice dell'ordinamento militare)
“Riserva di posti” non significa diritto all'assunzione in via prioritaria rispetto gli altri concorrenti! Significa che almeno il 30% dei posti deve essere riservato ad una specifica categoria di soggetti.
Nota bene: per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva anche ai bandi che prevedono assunzioni per un numero esiguo dei posti, il comma 4 del citato articolo 1014 codice ordinamento militare prevede che se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente, banditi dalla medesima amministrazione.
Al legislatore interessa che per ogni dieci assunti, tre siano soggetti aventi diritto alla riserva “de quo”, anche se questi tre soggetti vengono assunti con concorsi successivi, a seguito di sommatoria di frazioni di posti riservati.
Al legislatore non interessa se il soggetto avente diritto alla riserva arrivi primo in graduatoria oppure ultimo dei vincitori, giacché il diritto dei riservisti potrebbe concretizzarsi anche con un unico concorso bandito successivamente.
Nulla a che vedere con la posizione in graduatoria dell'ex Ufficiale AUFP in congedo … nulla a che vedere con la scelta della prima sede di lavoro!



A supporto della mia tesi interviene anche il bando di concorso in cui, in uno dei suoi punti, è scritto: "le riserve dei posti che non risultino coperte per mancanza di aventi titolo sono conferite ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria".

RISPOSTA

Non è come scrivi … mi spiego meglio.
ESEMPIO
Concorso a tredici posti da funzionario, di cui tre posti riservati agli ex Ufficiali di complemento in congedo.
L'unico ex Ufficiale in congedo risultato idoneo al termine del concorso, si classifica al sedicesimo posto della graduatoria.
La Pubblica amministrazione assumerà i primi dodici classificati, più il sedicesimo in graduatoria, segnalando pubblicamente la riserva ex artt. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010. Questo non significa che l'ex Ufficiale in congedo terminerà il concorso al primo posto, quindi avrà priorità nella scelta delle sedi.
I posti riservati dal bando di concorso erano tre, tuttavia abbiamo un unico ex Ufficiale di complemento in congedo, idoneo in graduatoria.
Il bando prevede che "le riserve dei posti che non risultino coperte per mancanza di aventi titolo sono conferite ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria" … Cosa significa?
Significa che la Pubblica amministrazione assumerà i primi dodici in graduatoria, senza che i due posti di riservista, non destinati agli ex Ufficiali in congedo, debbano aggiungersi alle riserve del prossimo concorso pubblico che sarà bandito dalla stessa pubblica amministrazione.
Tutto chiaro?
Con il prossimo concorso pubblico, questa Pubblica amministrazione prevedrà l'assunzione di 10 funzionari, di cui 3 riservati ex artt. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 … ma non 5 posti riservati, ossia 3 + 2 del precedente concorso!
Chiaro questo passaggio logico?
È questo il significato di quanto riportato nel bando di concorso!



Potrebbe cortesemente confermare o smentire la mia tesi e darmi qualche spunto normativo da inserire nella PEC che ho intenzione di inoltrare al relativo ufficio? Nel caso avessi ragione e l'Ufficio continua a non tenere conto della mia situazione ci sono gli estremi per un ricorso? Grazie, saluti.

RISPOSTA

Mi dispiace, ma non hai ragione.
Sei andato oltre la “ratio” della norma di legge, finalizzata a garantire un numero minimo di assunzioni di ex Ufficiali di complemento in congedo, tuttavia non a stabilire una priorità in graduatoria oppure nella scelta delle sedi di prima assunzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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