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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Forme di flessibilità dell'orario di lavoro esame congiunto con i sindacati
Gentile Avvocato.
Mi chiamo X Y e faccio parte della RSA .
l'azienda ha richiesto un incontro con l'oggetto di introduzione di nuova disciplina dell'orario di lavoro riferendosi agli articoli citati nell'oggetto dell'email, ossia gli articoli 76, 77, 173 del CCNL Industria Turistica comparto AICA.
1)Siamo a chiedere se potete spiegarci più semplicemente possibile i 3 articoli per spiegarci i pro e i contro.
RISPOSTA
Dobbiamo distinguere non tanto i pro e i contro … quanto le materie oggetto di negoziazione/intesa con i sindacati e quelle materie oggetto esclusivamente di un esame congiunto (articolo 76 CCNL) con le rappresentanze sindacali, fermo restando che l'azienda, una volta chiusa la fase di confronto con i sindacati, può organizzarsi come meglio crede, anche contro la volontà della RSA!
Iniziamo con l'articolo 76 CCNL, ossia il così detto orario multiperiodale, oggetto di semplice esame congiunto con la RSA.
Il datore di lavoro, previo esame congiunto con la RSA, può istituire un orario di lavoro multiperiodale come il seguente: secondo un sistema di distribuzione delle ore lavorative, ci saranno periodi plurisettimanali durante i quali i dipendenti lavoreranno di più e periodi in cui lavoreranno di meno, per compensare il precedente maggiore impegno lavorativo. Il periodo di maggior lavoro non potrà superare le 4 settimane consecutive, per non oltre due volte l'anno. La giornata lavorativa non potrà mai superare le 8 ore.
Facciamo un esempio: per quattro settimane il dipendente lavorerà 42 ore, mentre per le successive quattro settimane lavorerà 38 ore. Questo espediente consentirà all'azienda di organizzarsi in modo più performante, risparmiando sullo straordinario.
Sarà esentato dall'orario multiperiodale, il dipendente che è in grado di dimostrare comprovati, fondati e giustificati motivi! Vi consiglio di indicare nel verbale dell'esame congiunto, cosa si deve intendere per comprovati, fondati e giustificati motivi, idonei ad esentare il lavoratore subordinato dall'orario multiperiodale!
Tutte le altre forme di flessibilità dell'orario di lavoro saranno oggetto di intesa con la RSA … quindi potrete porre un veto!
Potrete porre un veto, ad esempio, alla banca delle ore di cui all'articolo 77, a sistemi orari multiperiodali di durata superiore alle 4 settimane consecutive (6 settimane se si tratta di agenzie di viaggio), alla flessibilità oraria presso strutture alberghiere in catena di cui all'articolo 173 del CCNL.
Di cosa si tratta ? L'articolo 173 CCNL disciplina un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, con assorbimento delle necessarie ore di ROL di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro. Per attuare l'articolo 173 CCNL non è sufficiente un esame congiunto, ma occorre l'intesa con la RSA.
2)Visto che abbiamo un contratto/accordo da piu' di 20 anni firmato fra sindacato ,azienda, e dipendenti che ci permette di lavorare 40 ore settimanali con 2 giorni di festa per tutti i reparti nessuno escluso, dove tutti bene o male posso avere una vita lavorativa e familiare normale, ci domandiamo dove i dipendenti potrebbero trovare beneficio?
RISPOSTA
Il beneficio dipende dalle esigenze personali e familiari del singolo dipendente …
Certamente si tratta di meccanismi di orario multiperiodale che fanno comodo all'azienda, poiché risparmia sullo straordinario da corrispondere ai suoi dipendenti!
Vorrei che fosse chiaro che occorre il consenso del sindacato, salvo quanto previsto dall'articolo 76 che è invece oggetto di esame congiunto, entro il limite delle 4 settimane consecutive, per non oltre due volte l'anno. La giornata lavorativa non potrà mai superare le 8 ore.
Ciò significa che per organizzare un multiperiodale articolato su 5 settimane di orario di lavoro superiore, anziché su 4, servirà il vostro consenso!
Fino a 4 settimane, per non oltre due volte l'anno … l'azienda può imporvi il sistema di flessibilità multiperiodale, anche contro la volontà della RSA!
Oppure potrebbe trovare beneficio solo l'azienda?
RISPOSTA
E' ovvio che ne trarrà beneficio prevalentemente l'azienda che vi farà lavorare di più ad agosto, per farvi recuperare a settembre … senza pagarvi lo straordinario per le maggiori ore lavorate ad agosto!
Spero di aver reso l'idea della fregatura che vi aspetta …
3)Come possiamo tutelarci?
RISPOSTA
Avendo la consapevolezza delle materie oggetto di semplice esame congiunto e delle materie oggetto di intesa sindacale.
A parte l'articolo 76, nei limiti di cui all'articolo 76 … potete porre il vostro veto!
Potreste darci tutti i vostri suggerimenti possibili ? Cordiali saluti
RISPOSTA
Vi consiglio, prima di firmare una nuova intesa relativa alla flessibilità oraria, di sottoporre alla mia attenzione il contenuto della piattaforma che vi sarà proposta dal datore di lavoro.
Riguardo l'articolo 76 CCNL, vi consiglio di disciplinare, insieme alla governance aziendale, cosa dobbiamo intendere per comprovati, fondati e giustificati impedimenti, idonei ad esentare il dipendente dalle 4 settimane di orario di lavoro maggiorato …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.