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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Ricorso al tar risarcimento danni per errore nella formazione della graduatoria
Egr. avvocato, ho partecipato nel 2018 ad un concorso per un posto da istruttore direttivo amministrativo presso un ente locale, categoria D posizione economica D1.
Sono dipendente comunale dal 2011, istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Ho partecipato al concorso da istruttore direttivo sia per avvicinarmi alla mia residenza sia per percepire uno stipendio più elevato.
A distanza di oltre tre anni, mi hanno fatto notare che la graduatoria di questo concorso (mi sono classificato al secondo posto) è sbagliata perché hanno calcolato male il punteggio dovuto per la mia anzianità di servizio da istruttore amministrativo C1.
Si trattava infatti di un concorso per titolo ed esami e, per ogni anno di anzianità da C1, venivano attribuiti 0,50 punti con la precisazione che in caso di anzianità superiore a sei mesi, ci sarebbe stato l'arrotondamento in eccesso ad un anno, quindi l'attribuzione di 0,50 punti.
Al momento del concorso avevo 6 anni e otto mesi di anzianità, pertanto mi avrebbero dovuto attribuire 3,50 punti, anziché 3 punti e, quel mezzo punto in più mi avrebbe fatto salire al primo posto della graduatoria; sarei pertanto risultato vincitore e non semplicemente idoneo. Sono trascorsi oltre tre anni dall'approvazione della graduatoria e dall'assunzione in servizio del vincitore, pertanto non soltanto non è più possibile impugnare la graduatoria, ma nemmeno quella graduatoria è più valida oppure utilizzabile da parte di altri enti.
Se non è più possibile impugnare con ricorso al TAR la graduatoria di un concorso pubblico, il candidato può richiedere, sempre con ricorso al giudice amministrativo, un risarcimento dei danni, causati dalla Pubblica Amministrazione?
In relazione a quali tipologie di danni è possibile chiedere un risarcimento, in caso di errore della pubblica amministrazione nell'approvazione di una graduatoria di un concorso?
RISPOSTA
Confermo la possibilità di richiedere con ricorso al giudice amministrativo, un risarcimento dei danni causati dalla Pubblica Amministrazione, in caso di errore nella formazione della graduatoria, anche se sono trascorsi oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria e pertanto non è più possibile impugnarla per chiedere l'annullamento della stessa.
La possibilità di chiedere un risarcimento danni è valida per il candidato che non è stato assunto dalla pubblica amministrazione o che è stato superato in graduatoria da altri candidati, anche se la graduatoria non è stata impugnata nel termine di 60 giorni; lo afferma la recedente ordinanza della Cassazione civile, sez. III, del 14 marzo 2022, n. 8101.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il risarcimento del danno subito da un lavoratore, per anni costretto a fare il pendolare per un errore in graduatoria della pubblica amministrazione.
Quale tipologia di danno deve essere risarcita? Secondo la Cassazione sia il danno patrimoniale (danno alla carriera), in termini di perdita di chance, che il danno esistenziale. Non sarà mai possibile chiedere un risarcimento danni alla pubblica amministrazione organizzatrice del concorso, nell'ipotesi in cui l'errore in graduatoria dipende dalla documentazione errata presentata dal candidato, a prescindere dalla rilevanza penale di tale condotta.
Ricordo per inciso che il termine per impugnare la graduatoria, ossia il provvedimento amministrativo formale contenente i risultati dell’attività di valutazione della Commissione esaminatrice, è di 60 giorni dalla conoscenza giuridica della stessa, a seguito di pubblicazione della sua approvazione.
A proposito del termine di validità della graduatoria, ricordo che è triennale per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 91 comma 4 del testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) in quanto legge speciale e biennale per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni (art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); tuttavia è lo stesso testo unico enti locali, all’art. 88, ad indicare che al personale in servizio presso gli Enti Locali si applicano le norme del Testo unico del Pubblico Impiego.
Il regime di validità della graduatoria degli enti locali, triennale oppure biennale, non risulta ancora chiarito in modo definitivo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.