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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Ai concorsi pubblici si applica la normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando
Sono un dipendente a tempo indeterminato nel comparto Sanità da più di 10 anni.
Sono una categoria C, amministrativo.
Nel 2019 è stato bandito un concorso per categoria D. con riserva di posti per gli interni ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs 165/2001.
RISPOSTA
All'epoca era possibile bandire concorsi pubblici con posti riservati agli interni, nei limiti del 50%. Lo prevedeva appunto l'articolo 52 comma 1 bis del testo unico pubblico impiego.
Questa norma è stata modificata dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021. Leggiamo cosa prevede adesso (evidenzio le parti fondamentali):
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
…
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021)
I concorsi con riserva del 50% in favore degli interni, sono stati sostituiti da procedure comparative riservate interamente agli interni, nei limiti del 50% dei posti messi a concorso destinati all'accesso dall'esterno.
Esempio: una pubblica amministrazione ha previsto di assumere dieci dipendenti dall'esterno, profilo C1. Ha facoltà di assumere 5 dall'esterno, consentendo a 5 dipendenti interni di fare la progressione verticale, “tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti” ai sensi dell'attuale art. 52 comma 1 bis del testo unico pubblico impiego.
Sono ancora in vigore i concorsi riservati esclusivamente agli interni, di cui all'articolo 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017 nel limite del 20% delle assunzioni previste dall'esterno per la categoria.
Esempio: il comune ha deciso di assumere dall'esterno 4 dipendenti istruttore amministrativo C, pertanto può bandire un concorso interamente interno, dalla B alla C.
Premesso che il concorso con riserva al 50% in favore degli interni, era previsto al momento della pubblicazione del bando, ma adesso non è più regolato dal nostro ordinamento, quale norma di legge dobbiamo applicare? Quella in vigore al momento della pubblicazione del bando oppure quella attuale?
Nei concorsi pubblici si applica la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e non quella sopravvenuta. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 6 luglio 2004 n. 5018).
Il vostro concorso con riserva del 50% in favore degli interni è valido, giacché al momento della pubblicazione del bando, l'articolo 52 comma 1 bis del testo unico pubblico impiego era formulato diversamente rispetto ad oggi.
Il concorso è stato, di fatto, espedito nel 2021 e concluso a gennaio di quest'anno. Siamo in procinto di firmare il contratto. Ai sensi della normativa sopra richiamata noi dipendenti interni (12 su 177 idonei) dovremmo fare una progressione verticale, con esonero del periodo di prova e continuità degli istituti contrattuali maturati e non goduti ed, eventuale, riconoscimento, a titolo di assegno, dell'eventuale differenza economica tra il trattamento conseguito a seguito di progressione orizzontale e il nuovo trattamento. Dal competente ufficio del personale ci dicono di no.
RISPOSTA
… ma allora perché hanno concluso il concorso, approvando la graduatoria con atto amministrativo del gennaio 2022, visto che la norma non era più in vigore, a seguito delle modifiche di cui all'articolo 3, comma 1, legge n. 113 del 2021? Avrebbero dovuto annullare gli atti del concorso già nel 2021 … o forse questi funzionari sono da manicomio?!
Che nel frattempo la normativa è cambiata e non si può procedere in tal modo ancorché previsto nel bando.
È Legittimo?
Potremmo, secondo Lei, fare ricorso?
RISPOSTA
Ai concorsi pubblici si applica la normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando.
La normativa è cambiata nel 2021 … per quale motivo hanno concluso il concorso nel 2022 anziché annullare la procedura a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa?
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 6 agosto 2021, n. 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.