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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Sanzionare il dipendente pubblico che non consegue il dottorato
Gent. mi, sono un dipendente pubblico e vi scrivo per un parere.
Sono rientrato in servizio lo scorso 3 Luglio 2021 dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa per motivi di studio con conservazione del trattamento economico per la frequenza di un Dottorato dal 9 Luglio 2018 al 2 Luglio 2021 (ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha novellato l’articolo 2 della Legge 13 agosto 1984). Ho frequentato per 3 anni il corso di studio ma non ho ancora effettuato la consegna della tesi dottorale e non ho sostenuto l'esame finale per cui avevo chiesto proroga.
Non ho dunque conseguito al momento il titolo di "Dottorato".
Il quesito che vi rivolgo riguarda le mie eventuali dimissioni.
La normativa prevede a riguardo che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.
Chiedo se, non avendo (ancora) io conseguito il titolo di Dottorato, qualora faccia espressa rinuncia al conseguimento dello stesso, possa dimettermi dall'impiego prima dei 2 anni senza incorrere nell'obbligo della ripetizione degli importi corrisposti.
RISPOSTA
No. Al termine del dottorato di ricerca, sia in caso di conseguimento del titolo che in caso di rinuncia, la norma stabilisce, che se il dipendente pubblico per sua volontà cessi il rapporto di lavoro nei due anni successivi, questo dovrà restituire tutte le retribuzioni ricevute durante l’aspettativa.
In concreto, dal momento in cui rinuncerai al conseguimento del titolo di Dottorato, decorrerà il termine di due anni di permanenza obbligatoria, a pena di restituzione degli emolumenti percepiti.
Da una lettura della normativa che ho effettuato sembrerebbe di sì, e a tal fine vi allego una nota esplicativa della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia.
RISPOSTA
Attenzione, perché dobbiamo sempre domandarci qual è la “ratio” di una circolare avente questo contenuto sostanziale.
Nota bene questo passaggio: “Analoghe considerazioni rilevano quando la legge disponga che il dipendente - dottorando – come è avvenuto nella specie - conservi la retribuzione spettante, senza percepire la borsa di studio: in tal caso, vi è un beneficio (la conservazione della retribuzione, per non disincentivare il dipendente che si voglia cimentare nel corso del dottorato) che non viene retroattivamente meno, se le scelte di vita del dipendente-dottorando si orientino nel senso di tornare a svolgere l’attività lavorativa riferibile al suo status”.
Cosa significa in concreto?
Significa che, ad esempio, dopo soli due anni di dottorato, il dipendente ha diritto di fare una precisa scelta di vita: quella di tornare a svolgere l'attività lavorativa ordinaria.
Non si può sanzionare un dipendente che sceglie di tornare al suo lavoro, senza avere conseguito il dottorato, perché questa particolare scelta di vita deve essere tutelata, secondo il parere del Consiglio di Stato.
Nel tuo caso invece, non si tratterebbe di una scelta di vita, ma di una modalità di elusione di una norma di legge che difficilmente sarebbe tutelata dal giudice.
Vi scrivo però per avere un vostro parere legale a riguardo in modo da poter eventualmente procedere nella maniera più corretta. Nel ringraziarvi per la disponibilità e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria, attendo vostro eventuale preventivo e vi porgo i miei più cordiali saluti.
RISPOSTA
In concreto: non si può sanzionare il dipendente pubblico che non consegue il dottorato, in ragione di una precisa scelta di vita, quella di tornare al suo lavoro.
Proprio perché si tratta di una scelta di vita meritevole di tutela, il dipendente che ritorna al suo lavoro avendo rinunciato al dottorato, non potrà ugualmente dimettersi nei due anni successivi … perché non si tratterebbe di una scelta di vita, ma di una palese elusione della norma di legge e del principio di buona fede.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Congedo straordinario per dottorato di ricerca - Nota del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico
- LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.