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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Assegno e TFR bancari ex intesa 2007 corretta applicazione dell’art. 85 co. 3 CCNL bancari
Si richiede se sia corretta l’applicazione dell’art. 85 co. 3 del ccnl bancari che fa una banca e se siano conformi, quale conseguenza, le modalità di calcolo delle quote annuali TFR.
Il suddetto articolo disciplina l’eventualità che ove in caso di passaggio dal grado di Q2 (2° livello categoria quadri direttivi) al grado di Q3 (3° livello categoria quadri direttivi) si verifichi un incremento retributivo annuo inferiore ai 3.000 €, debba essere riconosciuto - comunque - un aumento non inferiore a tale importo, definito “assegno ex intesa 2007” da spalmarsi su base mensile. Tale eventualità si può verificare in quanto nel passaggio da Q2 a Q3 vengono azzerati gli scatti di anzianità in precedenza maturati come Q2, per cui la nuova retribuzione come Q3 può risultare inferiore.
Nel fare il confronto retributivo Q2/Q3 per individuare la differenza da riconoscere la banca in questione non utilizza le sole voci retributive tabellari contemplate dal ccnl, ma anche una voce “ex premio aziendale” prevista dal c.i.a. (contratto integrativo aziendale) che si riferisce ad un premio pregresso, che sulla base di accordi sindacali/datoriali a suo tempo intervenuti è stato in parte spalmato sulle singole mensilità e per la parte residua mantenuto e versato annualmente in un’unica soluzione nel mese di maggio (si precisa che l’ex premio per il Q3 è maggiore di ca. 2.000 € rispetto al Q2 per cui incide in modo significativo nel calcolo dell’incremento spettante).
RISPOSTA
Non dobbiamo confondere i due piani contrattuali, quanto meno da un punto di vista giuridico. Abbiamo un contratto collettivo nazionale che disciplina l' “assegno ex intesa 2007”, al ricorrere di determinati presupposti direttamente previsti dal CCNL bancari.
Abbiamo poi un contratto integrativo aziendale che prevede un “ex premio aziendale”, al ricorrere di presupposti e criteri indicati nella contrattazione decentrata di secondo livello. L’ex premio aziendale, previsto in contrattazione aziendale, non può limitare la quantificazione dell'importo dell'assegno ex intesa 2007, visto e considerato che si tratta di due contratti differenti tra loro.
A parere dello scrivente non si ritiene corretta l’inclusione nel calcolo di una componente estranea al ccnl, che con tutta evidenza riduce la portata dell’effettivo incremento di 3.000 € prevista dal citato 85.
RISPOSTA
Confermo.
Tra l'altro, un contratto aziendale non rappresenta un valido titolo giuridico per ridurre i diritti dei lavoratori consacrati nel CCNL bancari.
Con il contratto aziendale si possono prevedere maggiori diritti economici per i dipendenti dell'azienda, oppure si possono prevedere emolumenti diversi da quelli previsti in sede di contrattazione nazionale.
Gli istituti e gli importi della contrattazione nazionale non possono essere modificati “in peius” dalla contrattazione integrativa.
Si trova conferma in tal senso, oltre che nell’assenza di richiami del ccnl alla contrattazione integrativa che potrebbero legittimare l’operato della banca, anche (indirettamente) nelle seguenti circostanze:
• l’erogazione dell’ex premio avviene nell’anno successivo a quello di competenza, ma la banca lo considera da subito nel calcolo (quindi per competenza) al momento del passaggio da Q2 a Q3. In tal modo si realizza una evidente discrasia temporale nell’integrale erogazione dell’incremento ex art. 85, in quanto una parte sarà presente nell’”assegno ex intesa 2007” incluso nella retribuzione erogata mensilmente, mentre una parte sarà riconosciuta in effetti solo l’anno successivo quando sarà erogato l’ex premio;
• l’art. 9 del c.i.a. prevede, in caso di assenza superiore ai 6 mesi, l’erogazione dell’ex premio solo in proporzione ai mesi di presenza, per cui, ove si verificasse tale eventualità, si andrebbe a riconoscere un ex premio inferiore, con il conseguente (e poco trasparente) effetto di riconoscere l’incremento ex art. 85 in misura minore rispetto a quella stabilita.
RISPOSTA
Gli istituti e gli importi della contrattazione nazionale non possono essere modificati “in peius” dalla contrattazione integrativa.
Il CCNL bancari prevede forse che l'istituto dell’ “assegno ex intesa 2007” possa essere derogato dalla contrattazione decentrata aziendale?
Assolutamente no!
Detto ciò, le tue argomentazioni sono molto valide da un punto di vista logico, nella misura in cui rendono l'idea delle conseguenze paradossali che si avrebbero, laddove si confondessero gli istituti della contrattazione nazionale con gli istituti della contrattazione decentrata aziendale.
Altro comportamento non conforme della banca, a parere dello scrivente, è l’esclusione dell’incremento ex art. 85 nel calcolo della quota TFR da accantonare, sulla base di una formale e non coordinata lettura dell’art. 81 co. 6 del ccnl, che stabilisce che nel periodo “01/01/2015 – 31/12/2018” il Tfr è calcolato solo sulle “voci tabellari di stipendio, scatti ed ex ristrutturazione tabellare” (previsione confermata anche nel nuovo contratto). Ritiene infatti la banca che il suddetto incremento non vada preso in considerazione in quanto attribuito alla voce “assegno ex intesa 2007” che non viene richiamata dall’art. 81 co. 6. E’ evidente che tale assegno sostituisca, nella sostanza (e nemmeno integralmente per le modalità di calcolo dell’incremento già sopra esposte) gli scatti biennali ex Q2, azzerati nel passaggio a Q3, e che pertanto vada incluso nel calcolo.
RISPOSTA
Confermo.
Questo assegno sostituisce nella sostanza gli scatti biennali ex Q2, azzerati nel passaggio a Q3, ed assume la stessa sostanza giuridica; pertanto deve essere incluso nel calcolo.
Per come ha operato dalla banca, invece, si arriva all’anomalia che la quota annuale di TFR accantonata come Q3 (calcolata solo sullo stipendio) sia inferiore a quella in precedenza accantonata come Q2 (calcolata su scatti ed ex ristrutturazione oltre che sullo stipendio), così violando un principio basilare e inderogabile del nostro ordinamento che è la non riducibilità unilaterale della retribuzione (è tale il TFR essendo retribuzione differita).
RISPOSTA
Esatto, il trattamento di fine rapporto ha natura giuridica di retribuzione differita, in quanto il datore di lavoro è obbligato al trattamento, al pari della retribuzione periodica, in ragione della medesima prestazione di lavoro.
Dall’interpretazione dell’art. 2120 del codice civile, comma 2, possiamo dedurre che il legislatore ha determinato una base di calcolo del t.f.r. estremamente ampia, la quale ricomprende «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro». Secondo la normativa, non devono essere computate ai fini del t.f.r.: le somme non corrisposte in «dipendenza del rapporto di lavoro», le somme corrisposte a titolo «occasionale» e quelle corrisposte a titolo di «rimborso spese». Il t.f.r., dunque, secondo il codice civile, è commisurato non solo in base alla retribuzione percepita, ma anche all’insieme dei trattamenti di qualsiasi natura goduti dal lavoratore; in tal modo costituiscono parametro del calcolo anche somme non aventi natura retributiva in senso tecnico. Secondo il codice civile, il TFR è commisurato a tutti gli emolumenti della retribuzione, tranne
1)le somme non corrisposte in «dipendenza del rapporto di lavoro»,
2)le somme corrisposte a titolo «occasionale»,
3)le somme corrisposte a titolo di «rimborso spese».
Confermo in pieno le tue argomentazioni giuridiche e le tue conclusioni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2120 del codice civile
- CCNL bancari 31 marzo 2015