Contributi per la pensione versati in Inghilterra totalizzazione internazionale pensionistica





Buongiorno, da un paio di anni lavoro come Comandante a tempo indeterminato per uno yacht battente bandiera Inglese, la società armatrice ha sede a Londra. Quindi ricevo regolarmente a fine mese busta paga Inglese per 12 mesi con il netto versatomi su conto bancario italiano e con le varie tasse e contributi pensionistici versati in Inghilterra.
La mia residenza è in Italia.
La mia domanda è:
Come funziona per la pensione?

 

RISPOSTA

 

Immagino che a prescindere dalle tue future scelte lavorative, avrai trascorso gran parte della tua vita lavorativa, svolgendo attività di lavoro autonomo oppure subordinato in Italia, con versamento dei contributi previdenziali all'INPS.
I contributi versati all'estero sono comunque da considerare residuali, rispetto ai contributi versati in Italia. Gli anni di lavoro prestati all'estero tuttavia, si possono considerare per andare in pensione in Italia tramite riscatto contributivo / totalizzazione, sistema che permette di ottenere l'accredito di contributi per determinati periodi della propria vita professionale, compresi i periodi di lavoro subordinato svolti all'estero. In concreto, vi è la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati.
Nonostante la Brexit, è ancora possibile dal 1° gennaio 2021, continuare ad utilizzare i contributi versati oltremanica per guadagnare l'accesso alla pensione. Lo ha reso noto l'INPS nella Circolare n. 53/2021 in cui spiega gli effetti ai fini pensionistici del nuovo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e dell'annesso Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) siglato lo scorso 24 dicembre 2020.
Di seguito il paragrafo relativo alla totalizzazione internazionale pensionistica:

Circolare INPS n° 53 del 06-04-2021

3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica
Ai sensi dell’articolo SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Come già previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, dispone che: “[…] l’istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:
(a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
(b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
(c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima”.
Analogamente, l’articolo SSCI.11 dell’Allegato SSC-7 del Protocollo, risulta speculare all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Pertanto, le disposizioni già fornite con le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, paragrafo 9, e n. 88 del 2 luglio 2010, in materia di accertamento del diritto e calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, sono da considerarsi integralmente applicabili, salvo quanto diversamente indicato al successivo paragrafo 5 della presente circolare; sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), che quelli maturati successivamente, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale.
Infine, si evidenzia che sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31 dicembre 2020, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015), nonché quello dei cinque anni di lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del periodo lavorativo (cfr. i messaggi n. 4449 del 13 marzo 2013 e n. 3730 del 16 ottobre 2019).



Per l'età pensionabile devo fare riferimento al mio paese di residenza?

 

RISPOSTA

 

Occorre fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano.



Chi dovrà versarmi la pensione? Avendo anche contributi versati in Italia per lavori precedenti.

 

RISPOSTA

 

La pensione sarà versata dall'INPS, previa valorizzazione dei contributi esteri, attraverso la totalizzazione.
Considera altresì che sei cittadino italiano, residente anagraficamente in Italia.



I possibili scenari da tener conto possono essere 2:
1)Raggiungo un età pensionabile con l'attuale datore di lavoro inglese
2)Cambio lavoro e raggiungo l'età pensionabile con datore di lavoro italiano.
In caso di scenario numero 2, potrò far valere nei conteggi per determinare età pensionabile e importo della pensione gli anni lavorativi esteri e i contributi versati?
In allegato:
- Ultima busta paga
- Ultimi P60
In attesa di Vs gradita risposta, porgo cordiali saluti.

 

RISPOSTA

 

In caso di scenario numero 2 potrai far valere nei conteggi per determinare età pensionabile e importo della pensione, gli anni lavorativi esteri e i contributi versati, secondo le norme in materia di totalizzazione internazionale.
In tutti i Paesi in cui si applica la normativa comunitaria (ma anche in UK) è prevista la possibilità di totalizzare i contributi non sovrapposti, ma solo se si può far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione in Italia.
La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l'interessato ha lavorato.
La totalizzazione internazionale, prevista dalla normativa comunitaria e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.
In base ai Regolamenti comunitari il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione internazionale è un anno (52 settimane), tuttavia hai già due anni di servizio … quindi il problema del periodo minimo non si pone …
ATTENZIONE: i periodi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.