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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Reato guida in stato di ebbrezza non è un impedimento all'assunzione nella PA
Buongiorno, sono a chiedere un preventivo per la consulenza giuridica per il seguente quesito. CONCORSO MIUR SCADENZA 5 MAGGIO 2022.uscito sulla G.U. . - 4a SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" DEL 19 APRILE 2022, pubblicato DECRETO DIPARTIMENTALE N.33 DEL 6 APRILE 2022 DI MODIFICA DEL BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO. L'art 6 punto i) del presente bando prevede: di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonchè precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico di ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
Il reato contravventizio è un reato che rientra nei suddetti casi?
RISPOSTA
Il reato contravventizio (guida in stato di ebbrezza, tanto per intenderci … ) non costituisce un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, non essendoci la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Non comporta nemmeno applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Il reato contravventizio è però iscrivibile nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, tuttavia la riforma Orlando ha semplificato la materia. Mi spiego meglio: a seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:
1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.
A mio parere, trattandosi di una condanna tramite decreto penale, peraltro per un reato contravventizio, non deve essere certificata nella domanda di partecipazione al concorso.
Cosa prevede art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n.313? Si può rispondere di non avere riportato nè condanne nè precedenti... Grazie
RISPOSTA
Prevede quello che deve risultare dal casellario giudiziale, ossia tutti i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi (anche il decreto penale di condanna definitivo). Tanto premesso, dovremmo chiederci semmai, quali provvedimenti del casellario giudiziale dovrebbe essere indicati nelle domande di concorso?
Soltanto i provvedimenti indicati nell'articolo 28 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n.313 (come modificato dalla riforma Orlando): “L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Dichiarazione assenza carichi pendenti prima sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Io ho superato un concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica. All'atto della scelta della organizzazione in cui andare a lavorare in fase di compilazione di apposito format on.line mi si chiede di dichiarare eventuali procedimenti penali pendenti.
Avendo io un carico pendente per violazione dell'art. 189 codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) peraltro dichiarato in fase di iscrizione al concorso medesimo a suo parere per quale ragione viene di nuovo richiesto e quali conseguenze può portare tale dichiarazione ai fini della assunzione quale dirigente dello Stato?
RISPOSTA
La sussistenza di carichi pendenti viene chiesta nuovamente, in fase di scelta della sede e di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per un motivo molto semplice: nell'arco temporale che intercorre tra la compilazione della domanda di partecipazione al concorso e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il candidato, adesso vincitore di concorso, potrebbe avere ricevuto avvisi di garanzia, decreti di rinvio a giudizio, decreti penali di condanna, sentenze di condanna del tribunale penale.
Successivamente alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato potrebbe aver perso il requisito della capacità di contrattare e lavorare per la pubblica amministrazione, anziché il requisito delle qualità morali e di condotta incensurabili. In tal caso, non sarebbe più invitato per la firma del contratto individuale di lavoro.
Del resto, un simile procedimento avviene anche per le gare pubbliche di appalto. L'offerente dichiara i requisiti “morali” sia alla presentazione dell'offerta che successivamente, alla firma del contratto di appalto.
Quali conseguenze?
Nella tua particolare fattispecie, nessuna conseguenza concreta, considerato che la situazione è rimasta immutata, rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione al concorso.
Se nel frattempo avessi ricevuto una condanna penale per abuso d'ufficio … ovviamente la mia risposta sarebbe stata differente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.