Smart-working semplificato per aziende private fino al 31 agosto 2022





Sono beneficiaria della legge 104/92 con connotazione di gravità (comma 3).
Lavoro in un'azienda privata: le mie mansioni sono compatibili con il lavoro agile in quanto tutto il mio lavoro viene svolto esclusivamente al computer; disponiamo inoltre di chat aziendale per consulto con i colleghi.
Attualmente, cioè fino a quando verrà prorogato lo smart-working semplificato (al momento, al 31 agosto 2022, mi sembra), la mia azienda sta chiedendo ai dipendenti le presenze con 3 giorni in ufficio e 2 in modalità agile, senza contratti individuali.

 

RISPOSTA

 

Confermo: per le aziende private, lo smart-working semplificato è stato prorogato fino al prossimo 31 agosto.
Per la pubblica amministrazione invece, è stato previsto il rientro in presenza già da diversi mesi (salvo accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente per lo smart-working).
Dal prossimo 1 settembre, ci sarà il ritorno all’obbligo dell’accordo individuale tra azienda e dipendente, come adempimento preliminare e necessario per ricorrere a questa tipologia, anche nel privato. Con il Decreto Covid del 24 marzo la possibilità di smart working senza accordo individuale era stata prorogata al 30 giugno, ma un emendamento approvato in sede di conversione in legge lo sposta al 31 agosto. Inoltre, le tutele dei lavoratori fragili vengono prorogate fino al 30 giugno.



Le mie domande sono queste:
1) Posso chiedere, in virtù del mio beneficio della legge 104/92, più giorni a settimana in smart-working? Es. 3 o 4 giorni in smart-working anzichè 2 a settimana? Potrei chiedere anche 5 giorni su 5 a settimana?
Tenete conto che sono una persona che lavora molto, a cui piace lavorare, e l'azienda ne è a conoscenza. Non chiedo permessi, ma solo di poter lavorare da casa più giorni di 2 a settimana.

 

RISPOSTA

 

Confermo: è stato prorogato, dal 31 marzo al 30 giugno 2022, il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima. La proroga a favore dei lavoratori lavoratori fragili riguarda i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022.
Il decreto legge sarà convertito in legge entro il prossimo 23 maggio, pertanto la normativa potrebbe subire modifiche (probabilmente modifiche migliorative per i lavoratori dipendenti).
IN SINTESI
Rispetto al lavoro agile, si è in presenza della proroga al 30 giugno del 2022 del regime cosiddetto semplificato introdotto nel maggio del 2020 (D.L. 34 2020 art. 90 commi 3-4).



2) Se sì, questa richiesta posso farla e usufruirla entro il 31 agosto, oppure anche oltre questa proroga dello smart-working semplificato?

 

RISPOSTA

 

Premesso che si parla di un decreto legge che a breve sarà convertito in legge con probabili modifiche, al momento il diritto alla smart working per i lavoratori fragili, è previsto fino al 30 giugno 2022. Il lavoratore fragile, fino al 30 giugno, ha diritto allo smart working se le sue mansioni sono compatibili con il lavoro a distanza.
Lo smart working con modalità semplificate (senza accordo individuale) è invece previsto fino al 31 agosto.
Successivamente al 31 agosto, non è dato sapere quale sarà la normativa: probabilmente sarà necessario stipulare accordi individuali con i dipendenti.



3) Quando terminerà questa proroga (il 31 agosto oppure più in là se venisse prorogato nuovamente), dovremo aspettarci che lo smart-working venga regolamentato: io potrò sempre fare richiesta sulla base del beneficio di cui sopra?

 

RISPOSTA

 

Certamente sì, ma non avrai diritto allo smart working, 5 giorni lavorativi su 5 … al contrario del periodo fino al prossimo 30 giugno.



In forma sintetica, mi sembra che l'iter legislativo ad oggi sia questo:
Art. 18 comma 3bis della Legge n. 81/2017 disciplina la forma ordinaria di lavoro agile (senza riferimenti ai beneficiari della 104/92)
Art. 39 comma 2 del Decreto di Legge "cura Italia" n. 18/2020
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Segue la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del DL "cura Italia")
Decreto di Legge 4 febbraio 2022 Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.
Decreto di Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. "Decreto riaperture". Non sono più presenti proroghe per la concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili OLTRE IL 30 GIUGNO 2022
E' corretto così? Quindi dopo il 30 giugno 2022 (oppure il 31 agosto?) posso avanzare le richieste di cui sopra oppure no? Mi sembra di capire che questo Decreto di Legge verrà convertito in legge entro il 23 maggio di quest'anno.
In prospettiva futura, quali sono le mie possibilità di chiedere uno smart-working oltre i 2 giorni a settimana?
Grazie!

 

RISPOSTA

 

Fino al 30 giugno 2022, considerato che le tue mansioni sono compatibili con lo smart working, hai diritto di chiedere di lavorare da casa, anche 5 giorni su 5; diritto soggettivo significa che, fermo restando che le mansioni devono essere compatibili con il lavoro da casa, il datore di lavoro non può dirti di no!
Dal primo luglio al 31 agosto invece, hai diritto di accesso alla modalità di smart working semplificato (ossia senza accordo individuale), ma il datore di lavoro potrebbe anche risponderti: “durante la settimana, farai tre giorni di lavoro in smart working e due in presenza”.
Dal primo settembre, salvo proroghe, al fine di ottenere lo smart working dovrai sottoscrivere un apposito accordo individuale con il datore di lavoro.
L'articolo 2087 del codice civile
impone comunque al datore di lavoro di porre in essere tutto quanto in suo potere per garantire la tutela della salute dei dipendenti, a prescindere dalla normativa emergenziale; anche dal primo settembre, in ogni caso, un diniego allo smart working richiesto da un lavoratore fragile, dovrebbe comunque essere congruamente motivato dal datore di lavoro, in ragione di particolari esigenze di servizio!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
PS. quanto scritto nella presente consulenza, potrebbe essere modificato dalla prossima conversione in legge del decreto legge “decreto riaperture”.

Fonti: