Diritto al congedo matrimoniale in caso di seconde nozze





Buongiorno, avrei bisogno della consulenza di un avvocato del lavoro per quanto riguarda la legittimità della mia richiesta di congedo matrimoniale.
Mi chiamo C.M., 36 anni, di Milano, impiegata presso xxxxxxxx SPA nella sede aeroportuale di Ciampino.
Premetto di avere un contratto a tempo indeterminato dal 2009 e di essere stata assunta nel 2006. Nel 2008 ho contratto matrimonio, terminato nel 2011 e concluso con un divorzio nel 2016.
Presi il congedo matrimoniale nella mia attuale azienda.
Il 17 luglio 2022 contrarrò un nuovo matrimonio, esclusivamente civile, ma l'azienda sostiene che non ho diritto al congedo matrimoniale poiché mi sto sposando nella stessa azienda del precedente matrimonio.

RISPOSTA

Non avresti diritto al nuovo congedo matrimoniale, esclusivamente nell'ipotesi in cui contraessi le seconde nozze esclusivamente con effetti religiosi, ma non civili.
Il congedo matrimoniale deve essere concesso anche al lavoratore che si sposa per la seconda volta, con esclusione dell'ipotesi in cui le nozze abbiamo soltanto valenza religiosa e nessun effetto civile. In nessun’altra circostanza il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il congedo matrimoniale al lavoratore; anche se l’azienda in cui si lavora è la stessa delle prime nozze e del primo congedo matrimoniale, questa è obbligata a riconoscere il diritto al dipendente.



Ho contattato due avvocati di mia conoscenza civilisti, il sindacato della mia azienda e tutti sostengono che sia un abuso di potere.
Vorrei avere informazioni dettagliate da un avvocato del lavoro con, possibilmente, qualche testo scritto a cui fare riferimento, per capire quale sia la strada migliore e soprattutto per sapere se l'azienda può rifiutare il congedo.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.

RISPOSTA

Confermo alla luce di quanto previsto dall’articolo unico del R.D.L. 24.6.1937 n. 1334, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla giurisprudenza, in particolare dal T.A.R. Lazio sentenza n. 11 del 15.01.1991. I Giudici Amministrativi del T.A.R. Lazio affermano che “è quindi arbitrario restringere il suo campo di applicazione ai soli casi prime nozze”.
Non solo, evidenzio i passaggio più salienti della suddetta sentenza favorevole al lavoratore che allego alla presente consulenza: “la fruizione del congedo matrimoniale non è soggetta alla discrezionalità dell’Amministrazione, che, a fronte della domanda dell’interessato, ha solo il potere-dovere di controllare, pretendendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell’evento (matrimonio) per il quale è previsto il congedo”.
A proposito della “reiterazione” del matrimonio, “poiché la richiamata normativa (sia di legge che contrattuali) si riferisce a questo istituto senza alcuna limitazione ed è quindi arbitrario restringere il suo campo di applicazione ai soli casi prime nozze. Per quanto superfluo si fa rilevare che anche anteriormente all’introduzione del divorzio nell’ordinamento giuridico italiano effettuata con la legge n. 898/1970 (sulla disciplina del casi di scioglimento del matrimonio), il matrimonio poteva essere reiterato per intervenuto annullamento di quello precedente o per la morte del precedente coniuge. Anche in tale situazione normativa, pertanto, ove il legislatore avesse voluto limitare la concessione del congedo alla prime nozze, avrebbe dovuto farlo espressamente. Prevedendo invece il congedo straordinario “per contrarre matrimonio” non poteva che riferirsi a tutti i casi di matrimonio (e quindi anche all’ipotesi di nozze reiterate) (l’art. 37 del T.U. 10.1.57 N. 3 è, sul punto, conforme sostanzialmente all’articolo del precedente R.D.L. n. 1334/1937, riconoscendo all’impiegato il diritto al congedo straordinario quando “debba contrarre matrimonio”; di portata generale è anche la disposizione contrattuale che prevede il congedo per matrimonio)”.
La durata del congedo matrimoniale, anche in caso di seconde nozze, è pari a 15 giorni di calendario; si devono conteggiare anche i giorni festivi ed il week end.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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