Valore legale vincolante della lettera di impegno all’assunzione





Egr. avvocato una domanda molto semplice: quando una lettera di impegno all'assunzione ha valore legale? Quando costituisce un vincolo all'assunzione e quanto è semplicemente un patto informale tra due parti che si danno la parola da galantuomini?
Il futuro datore di lavoro ha firmato una lettera di impegno all'assunzione, ma nel frattempo ho trovato un altro lavoro più redditizio.
Io non ho mai firmato questa lettera di impegno, per accettazione oppure semplicemente per presa visione. Posso venire meno all'accordo contenuto in questa lettera di impegno?

RISPOSTA

La lettera di impegno è utilizzata prima della stipula di un contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), specialmente in caso di un futuro contratto di apprendistato.
Se è firmata soltanto dal datore di lavoro, non è vincolante per il lavoratore.
Sei libero pertanto di venire meno all'accordo contenuto nella lettera di impegno “de quo”, non essendo giuridicamente vincolante nei tuoi confronti.

Per essere vincolante giuridicamente, la lettera di impegno all'assunzione

a)deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore

Deve contenere

b)la data limite in cui le parti dovranno poi provvedere a firmare il contratto individuale di lavoro

c)i dati identificativi dell’azienda e del lavoratore,

d)la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di eventuale fine del medesimo (occorre specificare se il contratto è a tempo determinato o indeterminato)

e)il luogo e l’orario settimanale in cui l’attività lavorativa deve essere svolta

f)le principali mansioni che il lavoratore sarà chiamato a svolgere

g)la tipologia di contratto collettivo applicabile

h)la qualifica e l’inquadramento rispetto alla classificazione contrattuale.

i)l’indicazione della retribuzione annuale lorda

l)la durata dell’eventuale periodo di prova, se previsto,

m)gli eventuali impegni di riservatezza

n)il consenso al trattamento dei dati personali

o)una clausola risolutiva in caso di inadempienza, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile

Ci sono poi clausole accessorie che potrebbero essere indicate nella lettera d'impegno, a discrezione delle parti interessate. Mi riferisco al

a)patto di non concorrenza,

b)diritto di precedenza nel caso di assunzioni a tempo indeterminato

c)clausole penali in caso di inadempienza

In caso di lettere d'impegno giuridicamente vincolante, la parte adempiente, nell'ipotesi d'inadempienza della controparte, potrebbe rivolgersi al tribunale civile per richiedere il rispetto di quanto ha sottoscritto nel pre-contratto, ovvero la risoluzione con correlata richiesta di risarcimento danni.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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