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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Dimissioni al termine periodo di apprendistato non ha diritto alla naspi
Sono un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La scadenza del periodo di formazione è prevista per il 27/09/22. Dopo un primo colloquio con i titolari per concordare la continuazione del rapporto di lavoro, ce n'è stato un secondo in cui ho ritratto e fatto presente la mia intenzione nel portare a termine il rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di formazione.
Mi è stato detto dai titolari di dover rassegnare le dimissioni per poter concludere il rapporto di lavoro.
Chiedo: Se l'intenzione è quella di portare a scadenza il contatto, devo dare le dimissioni o mi basta far presente l'ultimo giorno di formazione che non c'è, dalla mia parte, interesse nel continuare il rapporto di lavoro utilizzando il recesso “ad nutum”?
Sarà inoltre possibile fare richiesta per la naspi avendo luogo la cessazione di un contratto a termine?
Ringrazio anticipatamente
RISPOSTA
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale.
Attenzione: da un punto di vista giuridico, sebbene sia previsto un periodo di apprendistato che nel tuo caso scade il prossimo 27 settembre, non si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato! Non a caso, il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 prevede quanto segue: “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Si parla correttamente di dimissioni volontarie, in caso di recesso dell'apprendista, poiché occorre rispettare il termine di preavviso, come da articolo 2118 del codice civile, decorrente dal termine del periodo di apprendistato:
Art. 2118 del codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Non potresti legittimamente recedere dal contratto, l'ultimo giorno d formazione, considerato che sei tenuto al rispetto del termine di preavviso delle dimissioni volontarie.
L'apprendista dovrà presentare formalmente le dimissioni, tramite il modello telematico incluso nel sito web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Questo modello dovrà essere inviato in un secondo tempo, a mezzo pec, al datore di lavoro e all'Ispettorato territoriale.
In caso di dimissioni volontarie dell'apprendista, non spetta la NASPI, considerato che la decisione di non proseguire il rapporto di lavoro è stata presa d'iniziativa dal lavoratore.
Ripeto: non si tratta di un contratto a termine, ma di un contratto a tempo indeterminato dal quale è possibile recedere, nel rispetto del preavviso di dimissioni (nel caso del lavoratore), al termine del periodo di apprendistato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.