Differenza tra aspettativa senza assegni per periodo di prova e dimissioni con diritto alla conservazione del posto





Gent.li consulenti, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) della scuola, mi ha comunicato che il 6 settembre 2022 vorrà iniziare il periodo di prova in qualità di Funzionario per il Ministero dell'Economia a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami. Vorrei saper se è possibile concedere l’aspettativa per il periodo di prova (che dovrebbe essere di 4 mesi) con conservazione del posto o accogliere le dimissioni con conservazione del posto e quali differenze e conseguenze vi siano tra le due procedure.
Distinti saluti

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del CCNL Scuola del 29.11.2007, norma ad oggi, pienamente in vigore, “il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola

ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.


A conferma, riporto il link dell'orientamento ARAN CFL137:
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali


Ha diritto all'aspettativa senza assegni, per un arco temporale corrispondente al periodo di prova presso il Ministero della Economia.
Quanto dura l’aspettativa?
Avrà la stessa durata del periodo di prova, immagino sei mesi …
Generalmente i periodi di prova per i vincitori di concorsi ministeriali, hanno una durata di sei mesi.
Qual è la differenza “concreta” tra aspettativa per lo svolgimento di periodo di prova presso un'altra Amministrazione Pubblica e dimissioni con diritto alla conservazione del posto?
In caso di dimissioni con diritto alla conservazione del posto, il dipendente deve rispettare i termini di preavviso di cui all'articolo 23 del CCNL Scuola:


ART. 23 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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