- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Congedo per genitori dipendente comunale smart working accordo aziendale
AGGIORNAMENTO: novità per congedi parentali introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022
In attuazione della Direttiva UE 2019/1158 del 20/06/2019, in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e prestatori di assistenza, con il Decreto legislativo n. 105 del 30/06/2022, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/2022, sono state introdotte importantinovità in materia di congedi, permessi e altri istituti, in vigore dal 13/08/2022.
1) Congedo di paternità obbligatorio per i dipendenti del settore privato e pubblico (nuovo art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001): il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Questo periodo di congedo obbligatorio è retribuito al 100% e viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie; il trattamento previdenziale del congedo di paternità è il medesimo applicato al congedo di maternità (art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001). Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita.
2) Congedo parentale (modifiche agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001)
E' CONFERMATO
il limite complessivo di dieci mesi di congedi parentali, fruibili dai genitori per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, nonché i seguenti periodi massimi, continuativi o frazionati:
-fino a sei mesi, dalla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità;
-fino a sei mesi, dal padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio.
-Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi; in tal caso, il limite di congedo fruibile dal padre è elevato da sei a sette mesi. Quando c'è un solo genitore, si eleva da dieci a undici mesi il limite massimo di fruizione del congedo parentale.
NOVITA' RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE DEL CONGEDO PARENTALE
Ai sensi del nuovo decreto legislativo n. 105/2022, i periodi retribuiti di congedo parentale risultano essere i seguenti:
-alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino spetta una retribuzione al 30% per periodi di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
-al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del figlio spetta una retribuzione al 30% per periodi di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; -entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo
parentale retribuito al 30% della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo retribuito al 30% complessivo tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi);
-al genitore solo, degli 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi (e non più 6 mesi) sono retribuiti al 30%;
-per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi retribuiti al 30% per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuto, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino, il 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Buongiorno gentile avvocato, sono una dipendente di un comune e ho una bambina di 10 anni con certificazione di legge n. 104/1992 art. 3 comma 1.
Ho fatto richiesta di prestazione lavorativa in modalità agile, ma mi è stata negata in quanto non è stata considerata la situazione di mia figlia come prioritaria.
RISPOSTA
Nel settore pubblico lo smart working semplificato si è concluso il 31 marzo del 2022. Nella Pubblica Amministrazione è comunque possibile lo smart working soltanto in presenza di accordi aziendali. Tranne il caso in cui già abbiano concesso lo smart working ad altro dipendente con figlio avente certificazione di legge n. 104 art. 3 comma 1 (quindi in caso di disparità di trattamento), non ci sono possibilità di adire le vie legali da parte tua.
Trovo questo profondamente ingiusto a maggior ragione del fatto che l'ente presso cui lavoro non accetta come giustificativo di assenza neppure i certificati di ricovero ospedalieri della bambina.
RISPOSTA
Non accettano i certificati di ricovero ospedalieri, perché la bambina ha più di otto anni.
Fino al compimento del terzo anno del figlio/a, entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio; il ricovero ospedaliero è ricompreso nelle malattie del figlio/a, ma soltanto fino agli otto anni di età.
Dai nove ai dodici anni? Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro come segue:
a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Le assenze per malattia per i bambini superiori a 8 anni possono rientrare in tale tipo di astensione. E io sono costretta spesso a prendere ferie o permessi per motivi personali per coprire queste situazioni. Grazie del tempo che vorrà dedicarmi.
La saluto cordialmente RISPOSTA Devi fare riferimento alla previsione dell’art. 43 comma 3 del CCNL 21.5.2018, in materia di congedo parentale; i primi trenta giorni non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero (l’intera retribuzione fissa mensile, compresi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per lavori disagiati, pericolosi ovvero dannosi per la salute).
Allego il contratto collettivo enti locali; l'istituto giuridico di riferimento è l'articolo 43 “congedo dei genitori”.
Art. 43 CCNL Funzioni enti locali. Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.