Datore di lavoro trasferisce l'ufficio amministrazione in Croazia





Buonasera,
La mia azienda operante nel settore metalmeccanico con 127 dipendenti ha deciso di spostare tutto l'ufficio amministrazione in Croazia a partire da gennaio 2023.
Le persone coinvolte sono 6. Sono venuta a conoscenza che due di queste saranno accompagnate alla pensione due saranno ricollocati mentre a me e il mio manager sarà fatta una proposta economica di uscita.

RISPOSTA

Non sarai obbligata ad accettare la proposta economica di uscita.
Ricordo che la Suprema Sezione Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 06/12/2018 n° 31652 statuisce che, in punto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’esigenza di riduzione di personale legata a ragioni inerenti l’attività produttiva, può legittimamente fondare il recesso datoriale, soltanto se sorretto dalla comprovata impossibilità di reimpiegare diversamente il lavoratore, che a sua volta sia stato individuato tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità, e dalla corretta applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile, che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio.
In parole povere, per licenziarti legittimamente, il datore di lavoro dovrà dimostrare l'impossibilità di reimpiegarti presso altro reparto, indicando il motivo per cui alcuni dipendenti, occupati in posizione di piena fungibilità rispetto a te, sono stati spostati presso altri uffici/reparti, in ossequio al principio di correttezza e buona fede.
Vorrei chiederti un chiarimento.
Sono davvero identiche le mansioni svolte da queste sei persone, presso l'ufficio amministrazione? Mi sembra di capire che si tratti di mansioni omogenee, tuttavia ti chiedo un apposito chiarimento, visto che si tratta di un particolare fondamentale ai fini della presente consulenza.



Pertanto non si tratta di licenziamento collettivo ma individuale per motivi oggettivi.

RISPOSTA

Confermo, non si tratta di licenziamento collettivo.
Ad ogni buon conto, i principi di correttezza e buona fede, in concreto, secondo l’orientamento di legittimità ormai pacifico della Corte di Cassazione, si traducono nell’applicazione, nella scelta del lavoratore da licenziare, dei criteri di cui all’art. 5 Legge n. 223/1991, ed in particolare dei carichi di famiglia e dell’anzianità, a cui possono, e devono, aggiungersi criteri diversi, purché non arbitrari ed basati su razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.



Volevo sapere se anche in questo caso nel ricollocare persone con mansioni omogenee si applicano i requisiti di legge. Cioè anzianità aziendale e carichi di famiglia. Faccio presente che i miei due colleghi che saranno ricollocati attualmente svolgono il mio stesso lavoro, sono in azienda da meno anni di me e non hanno figli minori (io due figli uno di 10 e uno di 14 anni)

RISPOSTA

Confermo quello che hai scritto: nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro secondo l’art. 5 Legge n. 604/1966, dimostrare quanto segue: “il “giustificato motivo” di licenziamento, non può limitarsi all'esistenza delle esigenze obiettive di cui all’art. 3 delle legge citata, ma deve riguardare anche il nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente (….).
In parole povere, il datore di lavoro deve motivare le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato”.
Hai perfettamente ragione, pertanto ti consiglio di valutare bene la proposta di “buona uscita” che ti faranno …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: