Diniego per esigenze organizzative nulla osta comando categoria protetta





Sono un istruttore amministrativo contabile legge 68/99 categoria protetta in servizio di ruolo presso un Ente Locale da circa un anno e mezzo. Ho partecipato ad un bando per un comando.

RISPOSTA

Per “comando” dobbiamo intendere un trasferimento temporaneo del dipendente comandato, nell'interesse dell'ente “ospitante”. Il comando ha una durata non superiore a tre anni. Il personale comandato ha precedenza rispetto agli altri richiedenti, in caso di successivo bando per mobilità, ossia per ottenere un trasferimento a titolo definitivo. Secondo l'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, è comunque richiesto il previo assenso in caso di trasferimento presso altra pubblica amministrazione.
Il comma 1 dell'articolo 30 del testo unico pubblico impiego è stato modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021, poi dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 215 del 2021, poi dall'art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 79 del 2022.



E' stato richiesto al mio ente datore di lavoro il nulla osta al comando.

RISPOSTA

Il comando si sostanzia nell'accordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'ente pubblico “ospitante”, con il consenso del dipendente “comandato”. E' necessario pertanto il preventivo nulla osta al comando.



L' ente datore di lavoro ha risposto negativamente x esigenze organizzative ma dando disponibilità per un eventuale mobilità.

RISPOSTA

Le motivazioni dell'ente datore di lavoro apparentemente, possono apparire contraddittorie!
Come è possibile … un trasferimento temporaneo potrebbe creare disagi organizzativi che invece un trasferimento a titolo definitivo non potrebbe creare ?!
Come si spiega tutto ciò?
Il dipendente trasferito deve essere sostituito per non creare disagi organizzativi all'ente comunale. Spesso è più semplice sostituire un dipendente trasferito a titolo definitivo che un dipendente trasferito a titolo temporaneo.
Il dipendente comandato dovrebbe essere trasferito a sua volta con un altro dipendente comandato oppure con un'assunzione a termine.
Il dipendente trasferito per mobilità invece, potrebbe essere sostituito con un'assunzione a tempo indeterminato, quindi con un concorso (oltre che ovviamente con un bando di mobilità).
Magari presso il tuo ente comunale di appartenenza, si è configurato il seguente scenario: il comune ha chiesto le graduatorie di tutti i concorsi per istruttore amministrativo contabile riservati alle categorie protette, in vigore presso gli altri enti comunali della Regione / Provincia. Nessun idoneo, collocatosi in queste graduatorie, ha espresso il suo consenso per un'assunzione a tempo determinato. Diversamente, gli idonei interpellati avrebbero espresso il loro consenso per un'assunzione a tempo indeterminato.
Di conseguenza, un tuo trasferimento temporaneo comporterebbe inevitabilmente un posto vacante in dotazione organica ad esempio per tre anni, mentre un tuo trasferimento per mobilità, a titolo definitivo, consentirebbe l'immediata sostituzione della categoria protetta, con un concorso pubblico oppure attingendo dalle graduatorie dei concorsi dei comuni della stessa Regione /Provincia.



Consideri che il comando mi porterebbe ad un temporaneo avvicinamento con rientro nella provincia di residenza e avvicinamento alla mia abitazione.

RISPOSTA

D'accordo, però non hai un diritto soggettivo all'avvicinamento alla tua residenza.



Mi consiglia un ricorso?

RISPOSTA

Dipende dallo scenario che si è configurato, in ragione del quale ti è stato comunicato il diniego. Se le cose stanno come immagino … non ti consiglio di ricorrere al giudice del lavoro.
Secondo me, in alcuni casi è molto più facile sostituire un dipendente che si trasferisce a titolo definitivo, rispetto ad un dipendente che si trasferisce temporaneamente per due o tre anni!



Ma l'ente richiedente conserverebbe il posto di comando in attesa dell'esito del ricorso?

RISPOSTA

L'ente richiedente potrebbe anche revocare la procedura di comando.
Il giudice del lavoro si pronuncerà celermente in via cautelare, fermo restando il successivo processo ordinario che potrebbe anche durare anni.
Se il giudice del lavoro dovesse rigettare la tua richiesta cautelare, l'ente richiedente potrebbe revocare la procedura per sopravvenute ragioni di opportunità oppure scorrere la graduatoria relativa al comando, motivando la scelta in ragione dell'urgenza relativa all'acquisizione di questa unità di personale.



Non vorrei ottenere il nulla osta, ma non avere più il posto per il comando.
Grazie.

RISPOSTA

Il rischio è sussistente, specialmente in caso di rigetto della domanda cautelare d'urgenza. Se lo scenario è quello prospettato nella presente consulenza, non ci sarebbero nemmeno i presupposti per un ricorso al giudice del lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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