Autorizzazione insegnante scuola per fare l'influencer
Buongiorno, Sono R.E., docente a tempo indeterminato presso un liceo classico.
Ho aperto per diletto vari account social, un canale YouTube, un canale TikTok, una pagina Facebook e un account instagram dove pubblico foto e video divertenti dei miei cani.
I canali stanno andando bene e ho i requisiti per essere pagata.
E' possibile fare contemporaneamente l'insegnante e l'influencer?
Pagata, per quale tipologia di prestazioni?
Si tratterebbe di donazioni in denaro che gli utenti dei tuoi canali, per puro spirito di liberalità, trasferirebbero sul tuo conto corrente oppure sulla tua carta prepagata?
Oppure si tratterebbe del corrispettivo per avere accesso riservato alla tue fotografie nonché ai tuoi video?
Ovvero si tratterebbe del compenso per le pubblicità che apparirebbero suoi tuoi canali web?
In quest'ultimo caso, le aziende richiedenti la pubblicità suoi tuoi canali, pretenderebbero una fattura per detrarre e dedurre la spesa, con la dichiarazione dei redditi; dovresti necessariamente aprire una partita Iva, trattandosi di attività caratterizzata da continuità. Medesime conclusioni laddove fossi pagata direttamente da YouTube e TikTok per le visualizzazioni avute e per le Inserzioni pubblicitarie nei tuoi video. Chiedo di specificare la contropartita del corrispettivo che ti sarebbe corrisposto.
Mi chiedo cosa devo fare?
Dipende dalla prestazione che metterai in vendita, nonché dal volume di affari che prevedi di avere, quanto meno in fase di start up.
Sapreste indicarmi l'iter da seguire? 1. Chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico e/o al Provveditorato? (I video e le foto possono essere classificate come opere di ingegno?)
Si tratta di opere dell'ingegno, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 numeri 6 e 7 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941):
“6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53 del decreto legislativo n. 156/2001 (testo unico pubblico impiego): Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché' di docenza e di ricerca scientifica.
2. Posso aprire una partita IVA (se ho capito bene è necessaria per ricevere i pagamenti)?
Se si tratta di donazioni effettuate liberamente dagli utenti, non è necessaria la partita Iva.
Considerato che i tuoi “prodotti” sono classificabili come opere artistiche, frutto del proprio ingegno creativo, se l'attività è svolta in modo non professionale e non continuativo, si può operare anche senza Partita IVA. Se si tratta di vendere spazi pubblicitari, la partita Iva sarà necessaria, non fosse altro perché le aziende ti chiederanno una fattura da “scaricare” con la dichiarazione dei redditi.
3. Devo chiedere l'autorizzazione per aprire la partita IVA?
A chi?
Grazie
I miei più cordiali saluti
L'autorizzazione deve essere richiesta al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico ti autorizzerà all'apertura della partita Iva, soltanto in caso di trasformazione del tuo contratto di lavoro, da full time a part time non superiore al 50% del monte orario.
In ogni caso, l'attività di lavoro autonomo professionale non deve essere posta in essere in conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento. L’impegno lavorativo deve essere compatibile con l’attività lavorativa di servizio cui l'insegnante è addetto e non pregiudicarne il regolare svolgimento. Qualsiasi attività lavorativa deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.