Modifica unilaterale orario lavoratore part time





Da più di trent'anni ho un contratto part time, presso un'attività commerciale in cui è previsto il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8:30/13:00 - 15:30/20:00.
Il sabato dalle 8:30 alle 13:00.
Il mio orario part time è invece il seguente: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00.

RISPOSTA

Si tratta di part time orizzontale. Si chiama part time orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa.



Ahimè non ho mai avuto la copia del contratto e non so' se si tratti di un contratto part time flessibile. Da pochi e per alcuni anni, avendo, in itinere, il datore di lavoro inserito il tempo prolungato finalizzato ad incrementare le rendite dell'attività e agevolare i colleghi a una redistribuzione dell'orario di lavoro più agevole per loro, mi è stato imposto, verbalmente, di lavorare la sera dalle 15:30 alle 20:00, prima per due volte a settimana, poi, avendo ripreso con l'orario spezzato ( 8:30/ 13:00 - 15:30/20:00 ) di un solo giorno a settimana, finalizzato a coprire la mansione e il turno di riposo di un collega, con la promessa che, in seguito a nuova assunzione sempre con contratto part time, avrebbero ripristinato l'orario di lavoro originario dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00.

RISPOSTA

Possiamo pertanto affermare che il cambio di orario non è mai stato formalizzato per iscritto; si tratta soltanto di una cortesia che il datore di lavoro ha chiesto al suo dipendente, per alcuni anni.
Sia chiaro: nessun contratto di lavoro part time né tanto meno nessun contratto collettivo nazionale di lavoro potrebbero mai autorizzare una simile imposizione unilaterale del datore di lavoro, senza il consenso del lavoratore dipendente.



La situazione, per quanto ci sia stata la nuova assunzione, a tutt'oggi è rimasta invariata, con, se posso così definirla, l'aggravante, che in virtù dei turni di ferie dei colleghi, mi impongo di andare al lavoro, nuovamente, per due o anche più sere a settimana, e sempre, come viene evidenziato, a dispetto del mio disappunto, rispettando le ore lavorative fissate per contratto di 4,5 giornaliere e con preavviso verbale di alcuni mesi, atto a consentirmi l'organizzazione del tempo libero. Chiedo a Voi, supporto, affinché possa avere chiarezza sul fatto se sono costretta a dover accettare le condizioni imposte o, se, ed eventualmente come, posso obiettare di essere sottoposta a periodici cambiamenti del turno dovendo, sempre nelle mie 4,5 ore lavorative, sopperire alle assenze per ferie e dei turni serali di riposo di alcuni colleghi. Ringrazio anticipatamente per il supporto e il tempo che potrete dedicarmi.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Immagino che il tuo contratto collettivo nazionale di lavoro sia il CCNL Commercio.
Chiedo conferma di questo.
Cosa prevede il CCNL Commercio, in materia di flessibilità del part time?
Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore formalizzato con un atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale — verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto).
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva del 10%. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15%. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 15%.
Allego il CCNL Commercio: ti invito a leggere l'articolo 25 a conferma della mia consulenza. Laddove il tuo CCNL non fosse il CCNL Commercio, mi riservo di modificare la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: