Diritto al riposo biologico 15 giorni continuativi lavoratori reparti RX e TAC
Buonasera, sono un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che lavora con contratto a tempo indeterminato "CCNL Studi Professionali" inquadrato come categoria di rischio B e livello di inquadramento 2, in uno studio radiologico privato.
Vorrei sapere se per i lavoratori Tecnici di Radiologia assunti con questo contratto spettino o meno i 15 giorni continuativi di ferie per riposo biologico, che vengono fatti fruire automaticamente ogni anno ai miei colleghi dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale.
Pongo il quesito dopo aver visualizzato sul sito "Consulta Nazionale Professione TSRM" il seguente articolo nel link che allego qui di seguito
15 giorni di riposo Rx per recupero biologico e TSRM con partita IVA – Quesito 4
Nel suddetto articolo vi è riportato che:
Le c.d. "ferie Rx" (ex congedo ordinario per rischio radiologico) risalgono infatti al DPR 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde in un ultimo comma dell'art. 36: "il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti". L'ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa.
Tuttavia, la Legge 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all'art. 9: "le norme di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti" (tratto da Sentenza Corte di Cassazione n. 3882 del 18 febbraio 2010).
Di conseguenza, anche i CCNL della sanità privata riportano tale beneficio:
– Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011. Art. 5 "Misura del periodo di ferie": "(...) per i soli dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta al periodo ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico ..." .
Da quanto finora esposto, mi sembrerebbe di aver capito che a prescindere da qualsiasi tipo di contrattazione collettiva nazionale, vi sia la prerogativa in base alla Legge di Stato n.25 del 1983, della fruizione dei 15 giorni di ferie per riposo biologico, per la figura dei Tecnici di Radiologia operanti sia nell'ambito del Privato che del Pubblico.
Vi chiedo se poteste confermare o meno la veridicità di queste affermazioni, sulla base della Normativa che regolamenta questo argomento, per poter obbligare con cognizione di causa il mio Datore di Lavoro a farmi usufruire dei suddetti giorni di ferie aggiuntivi.
In allegato i documenti in formato PDF che ho reperito e cui fanno riferimento i concetti finora espressi.
Ringraziandovi per la disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti.
RISPOSTA
La tua disamina giuridica è perfetta.
Abbiamo una gerarchia delle fonti di diritto e secondo questa scala di fonti, la contrattazione collettiva è gerarchicamente subordinata rispetto alla legge.
Peraltro, in alcuni casi, la contrattazione collettiva è autorizzata direttamente dalla legge, a derogare alle fonti primarie, ma soltanto per dettare condizioni migliorative nei confronti dei dipendenti … ma non è questo il caso!
Non a caso, la contrattazione collettiva degli Studi Professionali si è adeguata ai diritti riconosciuti dalle norme di legge, in favore dei lavoratori dipendenti dei reparti RX e TAC che prestano servizio presso laboratori di patologia clinica e strutture sanitarie ambulatoriali private. Si tratta appunto del protocollo aggiuntivo del 30 luglio 2013, in rettifica al CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011. Questo protocollo aggiuntivo ha preso atto di una normativa nazionale favorevole ai lavoratori, dichiarando che le giornate (15) continuative di rischio biologico spettano anche nei confronti di alcuni lavoratori ai quali si applica il CCNL Studi Professionali, a patto che prestino servizio nei reparti RX e TAC.
La collocazione temporale del riposo biologico sarà concordata tra il lavoratore ed il datore di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25 Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attivita' di tecnico sanitario di radiologia medica.
- Protocollo aggiuntivo del 30.07.2013 al CCNL Studi professionali del 29.11.2011