1 - Aspettativa medico ospedaliero a tempo indeterminato e rapporto di non esclusività
Buongiorno sono un medico ospedaliero con assunzione a tempo indeterminato e rapporto di non esclusività, cioè in extramoenia e possessore di partita Iva.
RISPOSTA
La legge n. 412/91, pur individuando l’unicità del rapporto lavoro dipendente con il servizio sanitario nazionale, ha riconosciuto il diritto del dirigente medico di esercitare l’attività libero professionale, anche al fine di contemperare l’esigenza della crescita professionale del singolo professionista. Proprio in ragione alle predette deduzioni, il diritto all’esercizio della libera professione del dirigente medico è stato successivamente rafforzato dall’art. 4 del d. leg. n. 502/92 e dalle leggi successive in merito, riconoscendolo come diritto del dipendente sanitario.
Vorrei chiedere aspettativa di 12 mesi non retribuita per andare a lavorare in una clinica privata NON convenzionata con il SSN.
RISPOSTA
L'articolo 18 della legge n. 4 novembre 2010 n. 183, come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019, consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile per una sola volta “..anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” e per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Come indicato nel parere del Ministero della Pubblica Amministrazione n. DFP-0019365-P-24/03/202, è preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame.
Parere aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183
“Poiché il legislatore del 2010, nel derogare a tale disposizione, ha richiamato esclusivamente le fattispecie indicate nel citato art. 18 - attività professionali e imprenditoriali -, se ne desume che, in base al tenore letterale della norma ed alla previsione generale di cui al citato art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, è preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame”.
Vorrei utilizzare la formula di aspettativa per sviluppo attività professionale secondo l'art 18 comma 1 legge 183/2010.
Per il mio caso è lecito aspettarsi l' aspettativa o potrebbero esserci problemi?
Grazie
RISPOSTA
Escludo che la tua Azienda Sanitaria di appartenenza possa concederti l'aspettativa di cui all'articolo 18 comma 1 legge 183/2010, per sottoscrivere un contatto di lavoro subordinato presso un soggetto privato.
Considerato che già svolgi l'attività autonomo - professionale con partita Iva, non ravviso i presupposti giuridici per la concessione della suddetta aspettativa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Dirigente medico in extramoenia incompatibilità, non può rendere prestazioni in concorrenza con l'Azienda sanitaria di appartenenza
Sono un dirigente medico in extramoenia.
Alcuni colleghi che eseguono interventi di chirurgia estetica, mi hanno chiesto di collaborare con loro presso una struttura privata convenzionata.
I ricoveri sarebbero solo ed esclusivamente in regime privato, non a carico del SSN, che non prevede neanche DRG per questi tipi di interventi.
Per questo non sarei in conflitto d'interesse con la mia azienda, essendo interventi che in ospedale non si possono effettuare.
Ed in ogni caso non sarei il primo operatore, ma di fatto mi occuperei solo dell'assistenza anestesiologica.
La fatturazione sarebbe ai pazienti direttamente od ai colleghi, e non avrei alcun tipo di rapporto economico o contrattuale con la struttura convenzionata.
Vorrei sapere con in regime di extramoenia è concesso, ovvero se ci sono altre soluzioni, come richiesta di part time o aspettativa per motivi di lavoro autonomo a altro, che me lo consentano liberamente.
Aspetto Vostre , grazie
RISPOSTA
Il dirigente medico in regime di extramoenia non può
-rendere prestazioni in concorrenza con l'Azienda sanitaria di appartenenza
-effettuare prestazioni anche occasionali presso Enti accreditati con il servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 72 comma 9 della legge n. 448/1998
-svolgere attività libero professionale nei confronti di soggetti verso i quali svolge funzioni di vigilanza, di controllo oppure sanzionatorie
-lavorare come lavoratore subordinato o parasubordinato di strutture private, siano essere convenzionate oppure non convenzionate
Considerato che
-non si configura alcun conflitto d'interesse con la tua Azienda sanitaria
-non si instaura alcun tipo di rapporto economico o contrattuale con la struttura convenzionata
-la fatturazione avviene nei confronti del paziente oppure del collega, in quanto ti occuperesti soltanto dell'assistenza anestesiologica
Tanto premesso e considerato, nulla osta allo svolgimento dell'attività in regime di extramoenia, fatto salvo il caso in cui la tua Azienda sanitaria abbia adottato un regolamento interno per le incompatibilità e l'autorizzazione agli incarichi extraistituzionali, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, che ad esempio, preveda il divieto di svolgere attività professionale all'interno di un'altra struttura ospedaliera, anche per il dirigente medico in extramoenia.
Resto a disposizione per esaminare questo eventuale regolamento interno (mi sento tuttavia di escludere questa ipotesi di divieto regolamentare, tuttavia per eccesso di zelo sarebbe il caso di controllare).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 Gennaio 1957, n. 3 [Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. ]
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 Disposizioni in materia di finanza pubblica.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- DFP-0019365-P-24/03/2021 Parere in materia di aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183.
- LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
