1 - Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici è un dovere per la commissione esaminatrice
Salve,
Sono a richiedere un vostro parere legale per quel che riguarda un errore che ho commesso al momento dell'iscrizione ad un concorso pubblico.
Nello specifico mi sono accorta, solo dopo che sono stati chiusi i termini per l'invio della domanda per questo concorso, le cui prove devono ancora tutte essere effettuate, di aver commesso un errore.
RISPOSTA
Cerchiamo innanzitutto di capire se si tratta di un falso innocuo oppure di un falso ideologico in sede di autocertificazione, ossia di un reato (artt. 483 del codice penale e 76 D.P.R. n. 445/2000).
L’articolo 76 recita che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
Nello specifico tra i titoli che assegnano dei punteggi aggiuntivi ho inserito il codice di laurea corretto ma ho selezionato il tipo di titolo errato.
RISPOSTA
Immagino che ci fosse un menù a tendina.
Ad ogni modo, avere inserito il codice di laurea corretto, esclude che possa trattarsi di falso ideologico in autocertificazione, ossia esclude la commissione di un reato.
So che può sembrare anomalo quindi provo a spiegarmi meglio. Nell'area in cui andavano inseriti i titoli aggiuntivi vi era sia un campo aperto in cui dover scrivere manualmente il titolo e la classe di laurea che una parte chiusa in cui selezionare la specifica (laurea magistrale, specialistica...).
In pratica io ho correttamente inserito la classe di laurea (xxxx), la votazione, la data in cui questa è stata conseguita (2020), la durata legale (2 anni) e l'università presso cui mi sono laureata ma poi ho erroneamente selezionato la voce laurea specialistica al posto di laurea magistrale.
RISPOSTA
Non solo possiamo escludere che si tratti di un reato, ma possiamo escludere anche il rischio dell'esclusione dal concorso, nel caso in cui risultassi vincitrice. E' evidente la tua buona fede, così come la contraddizione tra quanto digitato manualmente con l'opzione del menù a tendina, motivo per cui sarebbe la stessa commissione esaminatrice ad invitarti a correggere quanto opzionato nel menù a tendina, nel caso in cui risultassi vincitrice. Si chiama appunto soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice e si applica soltanto nelle ipotesi di evidente buona fede del concorrente.
Come già detto oramai sono scaduti i termini per ripresentere la domanda. Questa può essere considerata una dichiarazione mendace?
RISPOSTA
NO
Posso essere esclusa dal concorso per questo motivo?
RISPOSTA
NO
Posso fare qualcosa per rimediare al mio errore?
RISPOSTA
Ci penserà la commissione giudicatrice, tramite il soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui risultassi vincitrice del concorso. Nei concorsi pubblici il “soccorso istruttorio” non è una facoltà. Esso rappresenta un dovere per l'Amministrazione e quindi per la commissione esaminatrice di concorso; tutto questo per impedire che errori formali (emendabili senza violare la “par condicio” tra i candidati) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori. La sentenza n. 416 del 17 maggio 2022 del TAR Emilia Romagna sottolinea che il soccorso istruttorio è ammesso (anzi è doveroso) se l’esito di una procedura concorsuale venisse alterata da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione dell’amministrazione. Il principio su cui poggia la sentenza è che il danno, prima ancora che inficiare interesse privato, lederebbe l’interesse pubblico all'assunzione dei “migliori”, se non sanato.
Al momento non devi fare nulla, a parte partecipare alle prove concorsuali.
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.
2 - Esempio di soccorso istruttorio domanda partecipazione concorso incompleta da rettificare o integrare
Ho partecipato ad un concorso pubblico come operatore tecnico specializzato.
Nel presentare la domanda online come richiesto, ho allegato della documentazione (contratti lavoro) comprovante l'esperienza nella professione di almeno 5 anni, ho presentato documenti accertati esperienza decennale (2013-2023).
Nella compilazione della domanda, non so se per mia erronea omissione o per un problema al server non ho specificato per iscritto questa esperienza, che è stata pur sempre valutata al fine dell'ammissione al concorso utilizzando le copie contratto di lavoro inviate in allegato alla domanda.
Alla fine nella graduatoria finale mi sono trovato con zero punti per esperienza professionale e di conseguenza mi sono ritrovato al 15° posto anziché al 4°.
Quello che mi chiedo è, questa cosa poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio visto che la mia esperienza addirittura decennale era ben visibile e valutabile?
Ringrazio
RISPOSTA
Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, così come in generale in tutti i procedimenti amministrativi, è disciplinato dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990:
Art. 6 della legge n. 241/1990. (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
… b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241, il limite giuridico all’attivazione del soccorso istruttorio è rappresentato dalla mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché “consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.
Nel tuo caso avresti dovuto rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto l'esperienza professionale – lavorativa maturata fino ad oggi.
Avresti dovuto assumerti le responsabilità civili e penali di questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma tutto ciò non è accaduto, poiché hai semplicemente allegato i contratti di lavoro alla domanda di partecipazione al concorso.
Allegare i contratti di lavoro alla domanda di partecipazione, non comporta un'assunzione di responsabilità equivalente da un punto di vista giuridico, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ipotizziamo allora una situazione in cui il soccorso istruttorio sarebbe stato doveroso da parte della commissione esaminatrice.
Il candidato dichiara nella sua domanda di partecipazione al concorso, per errore, di avere 2 anni di esperienza lavorativa, tuttavia allega alla domanda un contratto di lavoro a termine della durata di 36 mesi.
La commissione prende atto che la dichiarazione deve essere con tutta evidenza rettificata, pertanto attiva il soccorso istruttorio nei confronti del candidato.
Tuttavia se il candidato ha completamente omesso questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alle pregresse esperienze, la semplice allegazione dei contratti di lavoro alla domanda non rende doverosa l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della commissione.
Sconsiglio di procedere con ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Presupposti del soccorso istruttorio errata domanda concorso pubblico, rettifica di un dato comunque fornito e non del tutto mancante
Egr. avvocato, quali sono i presupposti per attivare il soccorso istruttorio in caso di errore nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico?
Ho erroneamente indicato di avere maturato 4 anni di anzianità presso la pubblica amministrazione per la quale lavoro (Agenzia delle Entrate), in realtà sono stata assunta da oltre 5 anni. La pubblica amministrazione che ha bandito il concorso è perfettamente a conoscenza della mia anzianità di servizio, pertanto le chiedo se il mio errore possa essere rettificato, a seguito di soccorso istruttorio anche se il termine per la presentazione delle domande è scaduto?
RISPOSTA
I presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'articolo 6 della legge n. 241/1990, sono i seguenti:
1)deve trattarsi di una rettifica di un dato comunque fornito e non del tutto mancante,
2)l'attivazione del soccorso istruttorio non deve ledere la par condicio competitorum tra tutti i candidati partecipanti al concorso pubblico,
3)la carenza, ossia la mancata oppure errata indicazione del dato del candidato, non deve costituire un motivo espresso di esclusione ai sensi del bando di concorso ossia della lex specialis,
4)l'avvio del procedimento del soccorso istruttorio deve rispondere principalmente all’interesse della Pubblica Amministrazione a selezionare il miglior candidato, in ossequio del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 comma 2 della Costituzione,
5)il candidato ha correttamente allegato i titoli da valutare e dalla documentazione prodotta residuano margini di incertezza facilmente superabili (sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 9387/2023)
6)deve trattarsi di errori agevolmente riconoscibili, pena la violazione del principio di auto-responsabilità dei candidati (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza del 14 ottobre 2020, n. 1600),
7)deve trattarsi di errori formali facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione.
In questo caso, la candidata ha semplicemente dimenticato di inserire nella domanda un'annualità di lavoro in più che le avrebbe fatto raggiungere un punteggio più elevato in graduatoria.
Questo errore nella presentazione della domanda di partecipazione appare sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge 241/1990, essendo pienamente comprovata l'esperienza quinquennale di lavoro proprio nella Pubblica Amministrazione che ha bandito il concorso pubblico.
Consiglio di procedere con ricorso al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
4 - Soccorso istruttorio nelle progressioni verticali: punteggio attribuito per ogni incarico conferito con un provvedimento formale
Egr. avvocato, sono un dipendente dell'Università di Bologna ed ho partecipato ad una procedura per una progressione verticale con colloquio e valutazione titoli.
Tra i titoli oggetto di attribuzione di punteggio, c'erano anche gli incarichi svolti dal candidato. Nel bando è scritto che doveva essere attribuito 1 punto per “ogni incarico conferito con un provvedimento formale”.
Sono stato incaricato per 5 anni come “gestore amministrativo dei fondi per la ricerca”, nel senso che ho ricevuto 5 formali incarichi annuali dal direttore generale dell'Università, senza soluzione di continuità.
Avrei dovuto ricevere pertanto 5 punti, tuttavia me ne hanno assegnato soltanto 1, probabilmente perché nella domanda non ho precisato che si trattava di 5 incarichi differenti, conferiti a seguito di 5 decreti annuali del direttore generale. La mia domanda è la seguente: posso impugnare la graduatoria della progressione verticale al TAR?
La commissione nominata per la formazione della graduatoria della progressione economica verticale, non avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per consentirmi di precisare che in realtà non si trattava di un unico incarico, ma di 5 incarichi conferito con 5 provvedimenti formali, per 5 anni consecutivi, tutti con lo stesso oggetto?
Resto in attesa della vostra consulenza.
RISPOSTA
Confermo che la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e che pertanto ci sono i presupposti per impugnare la graduatoria al TAR Emilia – Romagna.
Nella presente fattispecie, la valutazione in merito alla legittimità o meno dell’operato dell’Amministrazione va condotta prima che alla stregua dei canoni di ragionevolezza e di logicità, in base alla lettera e della portata della lex specialis alla cui applicazione l’amministrazione si era autovincolata, ossia il bando di selezione.
L’art. 5 del bando di concorso, nel disciplinare la valutazione degli incarichi dichiarati dai candidati, dispone espressamente che sarà oggetto di esame “ogni incarico attribuito con formale provvedimento del Rettore, Direttore Generale, Direttore/Presidente di Struttura, Dirigenti”. Dalla lettura della norma in parola, si trae che la stessa non effettua alcuna distinzione tra nuovi conferimenti e provvedimenti di conferma di incarichi già precedentemente assegnati ai candidati, limitandosi a prevedere che deve essere valutato dalla Commissione ogni incarico conferito con un formale provvedimento.
La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto attenersi a tale disposizione e, conseguentemente, valutare tutti e 5 gli incarichi di “gestore amministrativo dei fondi per la ricerca” svolti dal candidato nel corso degli anni, attribuendo ad ognuno di essi il relativo punteggio. Essi, infatti, conformemente a quanto richiesto dall’art. 5 sopracitato, sono stati attribuiti con 5 distinti provvedimenti del Direttore generale.
Sarebbe illogico e discriminatorio non tenere conto del fatto che l’assegnazione ripetuta di un incarico nel corso di un determinato arco di tempo non ha minore dignità, dal punto di vista meritocratico, rispetto al conferimento di incarichi diversi all’interno del medesimo periodo temporale. In altre parole, dal punto di vista meritocratico non sussiste alcuna differenza tra un dipendente che è stato destinatario del medesimo incarico annuale per cinque volte di seguito e un dipendente che, nel corso del medesimo quinquennio, ha ricevuto cinque incarichi annuali diversi, specie laddove si tratti di incarichi riguardanti la medesima area di competenza.
Passiamo adesso ad esaminare il soccorso istruttorio che non è stato attivato: il candidato nella propria domanda, ha riportato il suddetto incarico come unico e svoltosi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022”.
La circostanza per cui l’appellante ha indicato all’interno della domanda di partecipazione che l’incarico in questione si è svolto nell’arco temporale di 5 anni avrebbe dovuto indurre l’Università degli studi di Bologna a ritenere che si trattava di una pluralità di incarichi e non di un singolo conferimento di durata quinquennale.
Alla luce di quanto dichiarato dal candidato in merito alla durata quinquennale dell’incarico di “gestore amministrativo dei fondi per la ricerca”, la Commissione avrebbe dovuto allora, attivare l’istituto del soccorso istruttorio al fine di ottenere chiarimenti dal candidato. Segnatamente, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire al candidato di specificare nel dettaglio quanto dallo stesso indicato in sede di domanda di partecipazione, chiedendo allo stesso, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990, di rettificare quanto indicato nella domanda.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che sono applicabili a tutte le procedure selettive, infatti, “il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali”. Anzi, prosegue la pronuncia in commento, in tali casi “l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione” (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
Il che è esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie, essendo stato l’appellante escluso dal novero dei candidati vincitori della selezione in contestazione a causa di un mero equivoco che avrebbe potuto essere risolto senza alcun aggravio per l’Amministrazione.
Sul punto, va poi evidenziato che, nel caso di specie, la domanda di partecipazione dell’appellante avrebbe dovuto essere solamente regolarizzata con l’indicazione degli ulteriori provvedimenti del Direttore generale dell’Università con cui l’incarico di “gestore amministrativo dei fondi per la ricerca” è stato assegnato al lavoratore dipendente, ossia documenti di cui l’Amministrazione è evidentemente già in possesso.
Di conseguenza, l’Università avrebbe dovuto considerare anche i documenti e le informazioni già in suo possesso, dal momento che “un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest’ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell’Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante” (TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021). Per tutti questi motivi, ti consiglio di impugnare la graduatoria con ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 483 del codice penale
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
