Aspettativa dipendente enti locali patologia di un familiare





Salve, sono un pubblico dipendente, comparto Enti Locali.
A seguito della perdita della mamma ho usufruito dell'aspettativa per motivi familiari e personali di cui all'art. 39 del CCNL Enti Locali (senza retribuzione, per dodici mesi in un triennio).
Sono rientrata al lavoro, ma continuo ad attraversare un periodo molto complicato e sto pensando addirittura di dimettermi. Vorrei farlo comunque dopo aver utilizzato tutti gli istituti a disposizione per posticipare per quanto possibile questa scelta.

RISPOSTA

Attenzione a quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL funzioni locali: “il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo”.
Art. 42 CCNL. Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.



La mia Dirigente è a conoscenza della mia situazione e si è mostrata disponibile nei miei confronti.

RISPOSTA

L'aspettativa deve essere concessa con disposizione di servizio della tua Dirigente, la quale immagino che debba esercitare nei confronti dei suoi collaboratori, tutte le funzioni del datore di lavoro.



Attualmente sto verificando se posso usufruire dell'aspettativa di cui all'art. 40, comma 3 del CCNL Enti Locali (senza retribuzione, della durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa) per gravi e documentati motivi di famiglia ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

RISPOSTA

Di seguito il comma 3 dell'articolo 40 del CCNL:
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39, se utilizzata allo stesso titolo.
Attenzione: il comma 3 dell'articolo 40 parla di motivi di famiglia, gravi e documentati. Non si parla di motivi di salute, ma di motivi di famiglia.



Il Regolamento interministeriale n. 278/2000 all'articolo 2, comma 1, individua e disciplina quattro motivi.
Ecco il quesito: a quale tra i casi indicati dal Regolamento potrei far riferimento?
La lettera a) fa riferimento alle necessità familiari derivanti dal decesso di un familiare. Per questa ipotesi il lavoratore (art. 3, comma 2) è tenuto a documentare l'evento con la relativa certificazione. A suo tempo non conoscevo questo caso e non l'ho utilizzato per la mamma. Potrei ancora utilizzarlo a distanza di circa due anni?

RISPOSTA

Se permangono quelle necessità familiari, causate dal decesso della mamma, sei ancora nei termini per fare riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a).
La fattispecie di cui alla lettera a) non indica un termine perentorio decorrente dal decesso del familiare; questa fattispecie è attivabile fino a quando permane quella situazione di difficoltà familiare scaturita dal decesso. A mio parere, puoi fare riferimento alla lettera a).



La lettera b) fa riferimento a situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nella cura o nell'assistenza di un familiare. Per questo caso l'art. 3 al terzo comma stabilisce che il lavoratore è tenuto a dichiarare espressamente la sussistenza della situazione. Mio padre ha 89 anni ed è rimasto solo. Poco dopo essere rimasto da solo ha avuto una forma seria di Covid che ha superato. Possono ritenersi sussistenti le condizioni per utilizzare la lettera b)?

RISPOSTA

Certamente sì, ma ritengo più opportuno il riferimento di cui alla lettera a).
Tuo padre, essendo rimasto solo a seguito del decesso della moglie, necessita di un'assistenza quotidiana che soltanto sua figlia potrebbe garantire.
Allegherai un certificato su carta bianca del suo medico di base che certifica che ad esempio, tuo padre ha la pressione molto bassa nelle prime ore del mattino, pertanto necessita della presenza in casa della figlia, oppure che soffre di artrosi motivo cui cui necessita di una persona accanto che lo aiuti nelle quotidiane incombenze.
Immagino che un uomo di 84 anni avrà per forza di cose degli acciacchi …



La lettera c) fa riferimento a situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente. Anche per questo caso l'art. 3 al terzo comma stabilisce che il lavoratore è tenuto a dichiarare espressamente la sussistenza della situazione. Nella mia ricerca in ordine a questo caso ho trovato on line in più di un articolo la differenza tra depressione e disagio personale. La depressione sarebbe una vera e propria patologia e, in quanto tale, permetterebbe di fruire delle assenze per malattia, retribuite. Il disagio personale, non accompagnato da sindrome depressiva, darebbe invece diritto a richiedere l'aspettativa, non retribuita e della durata massima di due anni, per gravi motivi personali.

RISPOSTA

Ad esempio una situazione di grave conflittualità che si è venuta a creare sul posto di lavoro anziché un figlio tossicodipendente che è finito in comunità ovvero una separazione/divorzio.



Sempre nella mia ricerca ho trovato tra i casi esemplificativi che permetterebbero di utilizzare la lettera c) la separazione ed il divorzio.
(ENASC patronato: Il grave disagio, ad esclusione della malattia, come è noto diversamente normata, potrebbe configurare ipotesi di motivi di sofferenza personale come separazione, divorzio). Io non sono separata o divorziata, ma sono stata lasciata dal mio compagno (non convivente) poco dopo la perdita della mamma e continuo a vivere un periodo davvero difficile. Possono ritenersi sussistenti le condizioni per utilizzare la lettera c)?

RISPOSTA

Lasciamo perdere la lettera c), considerato che non avendo mai convissuto con il tuo partner non potresti nemmeno dimostrare il “grave disagio” derivante dalla fine della relazione.



La lettera d) fa riferimento a situazioni derivanti da specifiche patologie di un familiare di cui vengono elencate le caratteristiche. Per questa ipotesi il lavoratore (art. 3, comma 1) deve presentare idonea documentazione del medico specialista. Questo è l'unico caso che non ho preso in considerazione, in quanto mio padre non ha patologie conclamate.

RISPOSTA

Sì, anche la lettera d) deve essere accantonata.



Ho chiesto chiarimenti sull'argomento al Servizio Personale del mio Ente. La collega a cui mi sono rivolta ha detto che le pratiche di aspettativa di cui all'art. 40, comma 3 del CCNL Enti Locali che lei ha personalmente seguito sono per patologie di familiari, e quindi corredate da specifica documentazione medica.

RISPOSTA

Non è prevista soltanto la fattispecie di cui alla lettera d) …



Quando le ho fatto notare che il Regolamento n. 278/2000 disciplina anche altri casi, è risultato chiaro che non li conosceva.

RISPOSTA

Chiedo scusa: secondo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del tuo comune, chi è competente all'adozione della determina di concessione dell'aspettativa “de quo”?
Immagino che sia la tua Dirigente, considerato che a ciascun Dirigente sono attribuite le competenze del datore di lavoro, in riferimento ai propri collaboratori.



Anche dopo la lettura - sommaria - della norma che le ho indicato, secondo la mia collega, se non c'è documentazione medica a corredo, non ci sono le condizioni per fruire di questa tipologia di aspettativa.

RISPOSTA

I motivi (non necessariamente di salute) devono essere gravi e documentati.
Mi rendo conto che una motivazione di carattere sanitario sia facilmente documentabile, rispetto alla fine di una relazione affettiva tra due fidanzati non conviventi … ma questo è un altro discorso…
Rappresenta idonea documentazione anche una sentenza di divorzio oppure un documento che attesti la tossicodipendenza di un figlio che ha deciso di iniziare un percorso di recupero.
Tanto premesso, dovremmo chiederci quale documentazione disponi, sia essa sanitaria oppure non sanitaria …



Io non sono d'accordo, ma vorrei tornare al Servizio Personale con una ricerca a supporto convincente.

RISPOSTA

A mio parere, dovresti tornare dal Dirigente competente a concederti l'aspettativa che, in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovrebbe essere la tua Dirigente.
Il mio consiglio ? Chiedere al medico di base di tuo padre, un certificato in ragione del quale risulta una patologia non necessariamente grave (pressione alta oppure bassa, artrosi etc etc), ma idonea a rendere fortemente consigliabile la presenza della figlia presso la sua abitazione.
Tanto basta per concedere l'aspettativa “de quo”.
Consiglio di chiederla ai sensi della lettera a).



Non ho trovato molto...

RISPOSTA

Obiettivamente non c'è molto …
Mai nessun dirigente ha fatto storie, quando gli è stata presentata istanza per la concessione di questa aspettativa.
Il dipendente va in aspettativa senza diritto alla retribuzione … quindi non c'è il rischio di condanna per danno erariale!
Il dipendente può essere sostituito durante l'aspettativa attingendo da qualche graduatoria (anche di altri comuni, graduatoria a tempo determinato oppure indeterminato), per un'assunzione a termine … quale sarebbe il problema?!



In particolare per i casi b) e c) alcuni Enti richiedono:
- Poste Italiane: contestualmente alla domanda di congedo, va consegnata una dichiarazione di sussistenza delle situazioni previste;
- UNIPG (?), nell'elenco completo dei giustificativi: domanda motivata.
Sembrerebbe che molto dipenda dalla discrezionalità del Dirigente.

RISPOSTA

Esatto, però un minimo di documentazione lo dovrai allegare alla tua domanda … rivolgiti al medico di base di tuo padre!



Al riguardo, come ho già evidenziato all'inizio, la mia Dirigente conosce la mia situazione e le mie intenzioni di arrivare alle dimissioni, si è mostrata disponibile nei miei confronti e non ha nessuna intenzione o interesse ad ostacolare la mia richiesta di aspettativa.

RISPOSTA

… ed allora qual è il problema?!
Devi presentare l'istanza alla tua dirigente, corredata dal certificato del medico di base di tuo padre (oppure di un medico specialista); sarà la tua dirigente eventualmente a volersi confrontare con la dirigente dell'ufficio personale!
Non devi andare a parlare tu con l'ufficio personale …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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