Militare consegue abilitazione insegnante di sostegno iscrizione prima fascia delle gps docenti





Buonasera, sono un sottufficiale delle Forze Armate con tredici anni di servizio.
Il prossimo anno conseguirò l’abitazione al sostegno e intendo iscrivermi alla prima fascia delle gps docenti. Ho alcune domande in merito a ciò:
È possibile porsi in aspettativa e firmare contratti di lavoro a tempo determinato nel contempo?

 

RISPOSTA

 

No.
Questo tipo di aspettativa riguarda il personale civile del Ministero della Difesa, nei confronti del quale si applica il CCNL Ministeri.
Le aspettative dei militari sono indicate dal codice dell'ordinamento militare.
Ad esempio l’aspettativa per motivi privati è regolata dall’articolo 901 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” che prevede, tra l’altro, che:
“1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato. 2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento […]”. Non è possibile chiedere l'aspettativa per motivi privati, al fine di sottoscrivere un altro contratto di lavoro con differente ente pubblico oppure azienda privata.



In alternativa, quale sono le tempistiche dalla presentazione delle dimissioni al perfezionamento delle stesse?

 

RISPOSTA

 

Mi sembra di capire che tu non abbia obblighi di ferma nell'Esercito, dopo undici anni di servizio. La legge non prevede precise tempistiche; occorre attendere i tempi tecnici del Persomil.
Generalmente occorrono dai 90 ai 120 giorni … ma si tratta di un dato statistico … la legge non dice nulla a tal proposito! In materia di dimissioni del sottufficiale, la norma di riferimento è l'articolo 933 del codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010. Nota bene cosa prevede il primo comma: se il militare “non puo' di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo, se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio”.
Art. 933 D.Lgs. n. 66 del 2010. Cessazione a domanda
1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza. 7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

Il comando del tuo ente di appartenenza inoltrerà la tua istanza di cessazione dal servizio permanente, una volta compiuta l'istruttoria, al comando generale dell'Esercito italiano, per l'emissione del provvedimento amministrativo di cessazione dal servizio permanente che ti sarà regolarmente notificato, durante il tuo servizio oppure presso la tua residenza.



Che posizione si assume dopo le dimissioni (congedo assoluto, riserva di complemento)?

 

RISPOSTA

 

Avendo meno di 20 anni di servizio, certamente non sarai collocato nella riserva: “Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva”.
Secondo quanto previsto dal Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente - Edizione 2021 (allegato), il personale militare, che presenta istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio permanente, viene collocato nella categoria del complemento, ai sensi dell’art. 933, comma 6 del C.O.M., qualora abbia svolto: - meno di 25 anni di servizio effettivo, se Ufficiale che non rivesta il grado di Colonnello o equiparato; - meno di 20 anni di servizio effettivo, se Sottufficiale o Graduato.
Si puntualizza che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio e collocamento in una delle suddette categorie del congedo, i militari che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente/Comando della Difesa svolta attraverso i medesimi poteri.



Il militare ha diritto a punteggi nelle gps docenti?

 

RISPOSTA

 

Si valuta il servizio militare al fine di attribuire un congruo punteggio nelle GPS docenti. La Cassazione sentenza 35380 del 18 novembre 2021 ha statuito la computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, ai fini delle GPS docenti, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.



Il ccnl scuola prevede scatti stipendiali dopo l’ottavo anno di servizio. Ne avrei diritto?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
Cordiali saluti.

 

RISPOSTA

 

Se sarai assunto con il contratto scuola 2022, avrai diritto agli scatti temporali di anzianità, come per tutti i docenti:
per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria gli scatti di anzianità comportano i seguenti aumenti di stipendio:
• da 9 a 14 anni +177,48 euro;
• da 15 a 20 anni +333,98 euro;
• da 21 a 27 anni +485,86 euro;
• da 28 a 34 anni +635,71 euro;
• da 35 anni in poi +747,31 euro.
Per gli insegnanti della secondaria di Primo grado gli scatti di anzianità comportano i seguenti aumenti di stipendio:
• da 9 a 14 anni +205,96 euro;
• da 15 a 20 anni +387,50 euro;
da 21 a 27 anni +563,80 euro;
• da 28 a 34 anni +736,73 euro;
• da 35 anni in poi +864,90 euro.
Per gli insegnanti della secondaria di Secondo grado gli scatti di anzianità comportano i seguenti aumenti di stipendio:
• da 9 a 14 anni +257,44 euro;
• da 15 a 20 anni +452,87 euro;
• da 21 a 27 anni +701,81 euro;
• da 28 a 34 anni +864,90 euro;
• da 35 anni in poi +994,91 euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: