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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Ex Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Esercito Italiano richiamato in servizio come Ufficiale di Completamento
Buongiorno, sono un laureato in economica assunto come funzionario tecnico presso l'Agenzia Dogane e Monopoli (Area 3 - F1).
In qualità di Ex Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Esercito Italiano sono stato richiamato in servizio come Ufficiale di Completamento usufruendo della conservazione del posto garantita dall'art. 48 del CCNL Funzioni Centrali 2016/18 "Servizio militare" (disposizione non disapplicata dal nuovo contratto).
RISPOSTA
Confermo: anche il nuovo contratto collettivo ha confermato questa disposizione.
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare
Lo stesso articolo, per quanto riguarda il trattamento economico, cita l'art. 1799 del D.Lgs. 66/2010: " Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1 (il trattamento economico dell'amministrazione militare), limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato".
Allo stato attuale l'Agenzia delle Dogane sta continuando a pagarmi lo stipendio così come dettato dalla Contrattazione Collettiva.
Il problema oggetto del quesito nasce con l'Amministrazione dell'Esercito Italiano. L'Ufficio Stipendi della Base presso cui presto servizio ritiene infatti che nel mio caso si applichi l'art. 23-ter del DL 201/2011 e l'art. 4 del DPCM 23 Marzo 2012 secondo i quali "A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza".
RISPOSTA
Per funzioni direttive, si intende l'inquadramento contrattuale corrispondente alla vecchia carriera direttiva, ossia quelle posizioni della dotazione organica di una Pubblica Amministrazione, per l'accesso alle quali occorre il titolo di studio della laurea: i funzionari della terza area.
Ancora oggi i testi di legge parlano di dipendenti della ex carriera direttiva che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sono transitati nella qualifica funzionale ad Funzionario. Parliamo del vecchio settimo, ottavo e nono livello della Pubblica Amministrazione, quello che attualmente, presso l'Agenzia delle Dogane, si chiama terza area, fascia retributiva F1.
In quanto funzionario delle Dogane, terza area D1, sei stato assunto per esercitare funzioni direttive.
Secondo l'Ufficio Stipendi mi competerebbe quindi, a carico dell'amministrazione dell'Esercito Italiano, il solo 25 % del trattamento economico dettato dall'art. 1799 del Dlgs. 66/2010 – codice ordinamento militare (l'intero stipendio da Ufficiale).
RISPOSTA
Essendo stato inquadrato nella ex area direttiva delle Dogane, ossia la terza area.
Secondo la mia interpretazione invece mi spetterebbero, ovviamente per i soli mesi di richiamo militare, entrambi gli stipendi in quanto il DL 201/2011 cita specificatamente il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate ed io non esercito nessuna di queste funzioni ne nell'amministrazione di provenienza (in cui sono un semplice funzionario neoassunto senza nessun incarico di responsabilità) né nell'amministrazione Esercito (in cui nonostante sono un Ufficiale Inferiore non ho nessuna posizione di Capo Nucleo, Capo Sezione o Comando in generale; non ho nemmeno dei sottoposti in diretta gestione).
RISPOSTA
Non confondere l'inquadramento contrattuale del funzionario nella terza area, ossia la ex carriera direttiva, con le posizioni organizzative che il Dirigente assegna ai “capo team” dell'Agenzia Fiscale.
L'assenza di un incarico di responsabilità non è pertinente con il tuo inquadramento nella ex carriera direttiva.
Alla luce di quanto suddetto chiedo delucidazioni circa la corretta corresponsione del mio trattamento economico.
RISPOSTA
Eserciti funzioni direttive, in quanto assunto nella terza area, ossia la ex carriera direttiva, il vecchio settimo livello del comparto Pubblica Amministrazione.
Nel caso avessi ragione ma l'Esercito Italiano mi corrispondesse il solo 25 % del trattamento come potrei agire per far valere le mie ragioni? Grazie, saluti.
RISPOSTA
Ha ragione l'Esercito Italiano.
Desumo che l'Agenzia delle Dogane non ti abbia particolarmente entusiasmato, considerato che hai messo il dubbio le tue mansioni di natura direttiva, a prescindere dall'assenza di incarico di posizione organizzativa.
Cordiali saluti.
Fonti:
- D.P.C.M. 23 marzo 2012 Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali
- LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
- DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.