1 - Diniego domanda del militare Esercito di cessazione dal servizio
Buonasera, sono un militare dell'Esercito Italiano, in servizio permanente con decorrenza giuridica dal 2018, incorporato nel 2013.
Ho presentato la domanda di cessazione dal servizio nel mese di Luglio 2022, con data prevista del congedo dopo i canonici 90 gg, nel mese di Ottobre 2022.
Circa due settimane prima della data prevista del congedo, ho ricevuto il preavviso di istanza di rigetto da PERSOMIL, dove mi si comunicava che, escluso il mio Reggimento, che aveva espresso parere positivo, erano stati espressi pareri negativi al mio congedo da parte della catena gerarchica e da DIPE, motivati dal fatto che erano state investite risorse su di me e che c'era necessita' di personale con il mio incarico.
Poiché il rapporto di lavoro del militare non è contrattualizzato, dobbiamo applicare la legge sul procedimento amministrativo, in particolare l'articolo 10 bis della legge 241/1990, in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
Ti evidenzio gli aspetti più rilevanti della norma:
-la comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni;
-l’autorità competente è tenuta, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, ad indicare, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Ho dunque presentato le mie memorie ostative tramite avvocato, sottolineando il fatto di non avere alcun obbligo di servizio, ergo per cui il diniego al mio congedo risulterebbe totalmente ingiustificato, poiché il mero impiego di risorse per la mia formazione non e' contemplato come possibile motivo di diniego, regolato dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il mio incarico non prevede ulteriori obblighi di ferma, essendoci una lista apposita di corsi formativi che vincolano il militare per un preciso numero di anni extra.
Il diniego sarebbe viziato da eccesso di potere, a causa della discriminazione evidente con i militari che hanno contratto obblighi di ferma, a seguito dell'accesso a corsi formativi. A mio parere, contro il provvedimento conclusivo, si renderà necessario il ricorso al TAR, con richiesta di annullamento per il vizio dell'atto amministrativo dell'eccesso di potere.
Dal giorno della presentazione delle mie memorie ostative (Ottobre) ad oggi, non ho più ricevuto notizie riguardo il mio congedo.
E' ormai passato più di un mese dalla data prevista e, avendo terminato i giorni di licenza, mi trovo costretto a tornare in servizio in attesa di riscontro, subendo gravi danni personali a causa della situazione.
Occorre procedere con il sollecito alla definizione del procedimento, con indicazione dell'avvertimento di cui all'articolo 328 comma 2 del codice penale.
Mi chiedo quali possano essere gli strumenti in mio possesso per sbloccare tale situazione ed ottenere il congedo che per legge mi spetta, e se ci sono i requisiti per applicare l'art.328 comma 2 cp riguardante l'omissione d’atti d'ufficio.
Vi ringrazio.
Esatto, una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 328 comma 2 del codice penale.
Il codice penale all’art. 328 comma 2 punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Ecco la formula da utilizzare al termine della diffida ad adempiere: con l'espresso avvertimento che a seguito del decorso del termine di trenta giorni senza che l’atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato si procederà ai sensi dell'articolo 328 comma 2 della legge n. 241/1990.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Cessazione militare a domanda, ritardato accoglimento per gravi motivi di servizio
Sono un militare dell’esercito in servizio permanente appartenente alla categoria dei graduati (vsp) con anzianità di servizio 05/2012 ed anzianità in SPE dal 12/2015. Ho inoltrato il proscioglimento a domanda circa un mese e mezzo fa per iniziare successivamente un nuovo impiego lavorativo. Non sono soggetto ad alcun obbligo/vincolo di ferma e sono in attesa del decreto ministeriale attraverso il quale diverrà effettivo il mio proscioglimento
RISPOSTA
In assenza di obblighi di ferma, non dobbiamo parlare di domanda di proscioglimento, ma di cessazione dal servizio permanente a domanda.
1) So che le tempistiche sono di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, possono procrastinare il mio proscioglimento oltre questo termine utile?
RISPOSTA
Certamente sì, come previsto dal codice dell'ordinamento militare.
Hai presentato istanza di cessazione dal servizio permanente a domanda, ai sensi dell'articolo 933 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
La tua domanda, a discrezione della Direzione Generale per l'Impiego della Forza Armata ha facoltà
a)di accogliere la domanda
b)di non accoglierla esclusivamente per motivi penali o disciplinari
c)di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
È quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 933 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010: “... l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo”.
Se si per quali motivi?
RISPOSTA
Ad esempio:
-il militare ha partecipato a diversi percorsi formativi finanziati dalla F.A. e pertanto la Pubblica Amministrazione vuole un minimo ritorno
-gravi carenza in dotazione organica nel reparto, nel ruolo e nella professionalità dell'istante
-tempo necessario per la sostituzione del militare che ha chiesto la cessazione
-fronti internazionali dove la F.A. è impegnata e mutamenti dello scenario geopolitico mondiale
2) Il comando è obbligato per legge a porti in smaltimento permessi e licenze maturate in attesa che arrivi il proscioglimento?
RISPOSTA
Esatto, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore questo periodo di riposo irrinunciabile, ai sensi dell'articolo 2109 III comma del codice civile.
Eventuali rimanenze verrebbero retribuite?
RISPOSTA
Eventualmente sì.
E' ovvio che il datore di lavoro si impegnerà a far sì che non ci siano eventuali rimanenze di ferie non godute.
3) A breve dovrò presentarmi presso nuovo ente per trasferimento per prima assegnazione, considerando la domanda di proscioglimento inoltrata, posso essere posto dal nuovo ente immediatamente in licenza per smaltimento senza presentarmi fisicamente?
RISPOSTA
No.
Sei tenuto a presentarti fisicamente nel giorno iniziale di decorrenza del trasferimento presso il nuovo Ente. Dal giorno successivo al giorno iniziale di trasferimento, potresti anche essere collocato in ferie dal datore di lavoro, considerata la domanda di cessazione dal servizio già presentata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.