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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Divieto assunzione diretta della badante inviata dalla cooperativa presso il domicilio per l'assistenza della persona non autosufficiente
Buongiorno, il contratto con la cooperativa prevede che non possa assumere i suoi dipendenti/collaboratori (badanti) per un anno oppure altrimenti c’è una penale di 3000 euro. Vorrei una consulenza per sapere se questa clausola é fondata, perché voglio assumere una loro badante.
RISPOSTA
Non è stato previsto un generico divieto di assumere una loro “qualsiasi” badante, nei dodici mesi successivi all'interruzione del contratto di servizi di assistenza domiciliare, ma è stata prevista una penale di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nell'ipotesi di violazione di un divieto molto più specifico: l'assunzione diretta della badante o delle badanti inviate presso il tuo domicilio dalla cooperativa, per l'assistenza della persona non autosufficiente.
Il divieto è limitato alla badante che la cooperativa ha messo al servizio della persona non autosufficiente; in ragione di questo limite ben preciso, il divieto è legittimo e non può essere annullato, tramite atto di citazione al tribunale civile.
Mi inviate il preventivo?
Grazie, buona giornata
RISPOSTA
Hai siglato con la cooperativa un contratto di prestazione domiciliare di servizio di assistenza nei confronti di una persona non autosufficiente.
Il contratto stipulato con la cooperativa, prevede il divieto di assumere i collaboratori che la cooperativa invierà al contraente, per il servizio di assistenza domiciliare, per un periodo di un anno dall'interruzione del contratto di prestazione domiciliare.
Le ragioni di questo divieto sono piuttosto evidenti!
Senza questo divieto, il cliente della cooperativa potrebbe concludere con la badante un accordo lesivo degli interessi della cooperativa: il cliente recede dal contratto, la badante si dimette dalla cooperativa … successivamente il cliente assume direttamente la badante, con un evidente risparmio per le sue tasche!
Mi riferisco al risparmio del costo dell'intermediazione della cooperativa, nell'individuazione della badante, in possesso delle competenze necessarie per assistere la persona non autosufficiente.
Probabilmente quella stessa cooperativa inserisce nei contratti di lavoro delle badanti (contratto tra cooperativa e badante), un patto di non concorrenza, ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, in ragione del quale le stesse non potranno lavorare per i clienti della cooperativa, nei dodici mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro con la cooperativa.
Il divieto pertanto, è valido ed efficace.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1382, 2125 del codice civile