1 - Vincolo permanenza tre anni prima di chiedere un altro trasferimento per mobilità
Sono stato assunto nel Comune A come categoria D il 15.11.2019.
Dal Comune A mi sono trasferito al Comune B tramite scorrimento di graduatoria il 31/12/2020, primo giorno nel nuovo ente 01/01/2021. Sono poi rientrato nel Comune A tramite ricostituzione del rapporto di lavoro il 16.08.2021. Sono quindi passato al Comune C tramite mobilità volontaria il 31/12/2022.
Il Comune C, di attuale appartenenza, ha più di 250 dipendenti.
RISPOSTA
Il Comune A ha esonerato il dipendente dall'osservanza del vincolo quinquennale di permanenza, previsto dall'ordinamento giuridico per la prima sede di servizio.
Il vincolo di permanenza di 5 anni presso l’ente, previsto dall’art. 3, comma 7-ter del d.l. 80/2021, non opera “qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza” (Parere Funzione Pubblica n. 103321).
Probabilmente a breve si aprirà procedura di mobilità verso altro Comune più vicino alla mia abitazione. Che vincoli ho e che possibilità ho di potermi trasferire mediante mobilità nel nuovo Ente?
RISPOSTA
dobbiamo fare riferimento ai primi due commi dell'articolo 30 del testo unico pubblico impiego – decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Articolo così modificato dall'art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021)
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.
In caso di mobilità, è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 10% (comune con numero di dipendenti compreso tra 250 e 500) nella qualifica (categoria D) corrispondente a quella del richiedente.
Sono soggetto ad ottenere nulla osta da parte del dirigente del mio settore di appartenenza?
RISPOSTA
Sì, occorre il nulla osta, in quanto sei pervenuto presso il Comune C da meno di tre anni. A prescindere dal vincolo di tre anni, per chiedere nuovamente un trasferimento per mobilità, si renderebbe necessario il nulla osta, qualora la tua mobilità determinasse una carenza di organico superiore al 10%.
La norma di legge prevede inoltre quanto segue: “in ogni caso la cessione del personale può essere differita a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale cedente fino all’assunzione del personale assunto… comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia necessario un periodo di affiancamento”.
E se sì, fino a quale data?
Grazie in anticipo per la riposta, un cordiale saluto
RISPOSTA
Tre anni dal 31 dicembre 2022.
Fino ad allora, si renderà necessario il nulla osta, per chiedere un trasferimento in mobilità presso altro ente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Nulla osta mobilità dipendente non sono trascorsi almeno tre anni dal trasferimento in mobilità, carenza di organico, ragioni organizzative
Buongiorno, mia moglie lavora come istruttore amministrativo categoria C1 presso amministrazione comunale in un comune della provincia di Foggia da oltre 2 anni dopo aver vinto una mobilità, prima era presso un Comune della provincia di Varese (assunta a tempo indeterminato nel 2018)
RISPOSTA
Se il Comune datore di lavoro di tua moglie ha meno di 100 dipendenti, occorre il nulla osta preventivo in ogni caso.
Se il Comune datore di lavoro ha più di 100 dipendenti in dotazione organica, tuttavia non sono trascorsi almeno tre anni dal trasferimento in mobilità, occorre il nulla osta preventivo in ogni caso. E' quanto previsto dall'articolo 30 del testo unico pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 30 d.lgs n. 165/2001. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Articolo così modificato dall'art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Vorrebbe partecipare ad un bando di mobilità presso un Comune in provincia di Bari, che scade il 28/7/23, per avvicinarsi alla residenza in quanto abbiamo 2 figli piccoli(4 e 6 anni).
L'amministrazione comunale (responsabile del P.O. ed il dirigente del personale) non vuole rilasciare nulla osta preventivo per permettere a mia moglie di partecipare al bando di mobilità.
RISPOSTA
Non sono obbligati a concedere il nulla osta preventivo alla mobilità.
Ogni giorno inventano una scusa tirando in ballo il sindaco, l'assessore al personale e chi più ne ha più ne metta. Come possiamo fare per ottenere il nulla osta preventivo entro i termini del bando (28/7)? Possono negarglielo?
RISPOSTA
Ve lo possono negare per ragioni di servizio, anzi ve lo possono negare semplicemente perché non sono trascorsi tre anni dall'ultimo trasferimento in mobilità.
Come facciamo a sapere se sono in carenza organico e se hanno tutto per negare questo diritto?
RISPOSTA
A prescindere dalla carenza di organico, non sono trascorsi tre anni dall'ultimo trasferimento in mobilità di tua moglie.
Ovviamente mia moglie lavorando lì ha protocollato la richiesta del nulla osta preventivo. Vi chiedo cortesemente supporto. grazie mille Saluti
RISPOSTA
Riceverà un diniego alla partecipazione alla procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per i suddetti motivi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Nulla osta altra mobilità del pubblico dipendente azienda sanitaria prima di tre anni
Buongiorno, sono un infermiera, lavoro presso sala operatoria da 20 anni. Ho partecipato ad un bando di mobilità volontaria presso altra azienda . Ho ottenuto il nulla osta dalla mia azienda e tra qualche mese potrò trasferirmi.
Vorrei sapere se c'è un vincolo di permanenza presso la nuova ASL. E quando posso partecipare ad un altro bando di mobilità volontaria presso altra ASL. Credo che avrò bisogno del nulla osta , ma c'è una legge che mi obbliga a rimanere per un tot di anni presso la nuova ASL.
Grazie Saluti
RISPOSTA
Tre anni.
Il vincolo di permanenza sarà di tre anni, dal momento del trasferimento presso l'azienda sanitaria ricevente.
L’articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001 (testo unico pubblico impiego) continua a considerare necessario l’assenso alla mobilità per il personale delle aziende sanitarie assunto da meno di 3 anni:
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Per fare un'altra mobilità prima del decorso del triennio, si renderà comunque necessario il previo assenso del datore di lavoro pubblico. Diverso è il vincolo quinquennale di prima destinazione che si applica ai neo-assunti, anch'esso derogabile con l'assenso degli interessati.
In caso di assunzione per mobilità, il vincolo è di “soli” tre anni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
4 - Obbligo di permanenza di tre anni presso Ente pubblico del lavoratore trasferito in mobilità
Buongiorno gentilissimi,
Scrivo in merito a quanto in oggetto per chiedere una consulenza su come potrei procedere. Premetto che sono assunta da un anno e 3 mesi con qualifica di funzionario amministrativo cat D1 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente in cui lavoro in risposta ad una procedura di mobilità volontaria.
Precedentemente ero assunta con qualifica di istruttore contabile ex cat C1 da 7 anni e 11 mesi presso l'ente di provenienza.
Ho partecipato 1 mese fa ad una procedura di mobilità volontaria per poter ricongiungermi a mio marito in quanto ho una bambina di 8 mesi e vorrei che crescesse con il padre.
Sono risultata idonea ad una procedura di mobilità volontaria a dicembre e attualmente l'Ente ricevente ha proposto l'istanza di trasferimento entro 1 mese e 10 giorni dalla richiesta protocollata. Allo stato attuale l'ente di provenienza non ha ancora riscontrato in quanto la dirigente del settore presso cui sono in servizio ha emesso un provvedimento di rilascio nullaosta subordinandolo alla sostituzione di una figura analoga per motivi di urgenza dei procedimenti che mi sono stati "non formalmente" assegnati.
L'Ente di provenienza è superiore a 100 dipendenti, non mi risulta che io sia stata dichiarata infungibile e sono stati espletati dei concorsi per il reclutamento del personale di analogo inquadramento le cui graduatorie risultano ancora attive. Non ho notizie in merito alle risultanze delle percentuali dei posti residui per l'area qualora dovessi lasciare il posto vacante, ma so che sono stati assunti 10 mesi fa 9 persone con analogo inquadramento.
Mi hanno avvisato che attualmente non hanno una risorsa di pari esperienza e che per loro risulto infungibile pertanto sono intenzionati a diniegare l'istanza di trasferimento.
Chiedo se l'eventuale diniego è legittimo, se il provvedimento emesso dalla dirigente del settore è legittimo e se lo è l'avanzamento della richiesta di una figura con pari esperienza.
Ringrazio anticipatamente per quanto operato.
RISPOSTA
Occorre il nulla osta preventivo al trasferimento, in quanto non sono ancora trascorsi tre anni di servizio dal momento in cui hai preso servizio nell'ente presso il quale lavori, sempre tramite procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico pubblico impiego.
Leggiamo le norme che si applicano alla presente consulenza.
Ho evidenziato in grassetto i passaggi fondamentali:
Art. 30 d.lgs. 165/2001. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Articolo così modificato dall'art. 3, comma 7-bis, legge n. 113 del 2021)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente. (comma modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 113 del 2021, poi dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 215 del 2021)
E' vero che non sei mai stata dichiarata posizione infungibile, con la delibera di giunta di approvazione della dotazione organica (adesso compresa nel Piano integrato attività ed organizzazione); è anche vero che trattandosi di un Comune con oltre 100 dipendenti, servirebbe il nulla osta preventivo soltanto se la tua mobilità determinasse una carenza di organico superiore al 5 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Fatte queste premesse, purtroppo quando giungi presso un Ente tramite mobilità, hai l'obbligo di permanenza di tre anni presso quell'Ente, tranne che tu riesca ad ottenere appunto un nulla osta preventivo per un ulteriore trasferimento ex art. 30 d.lgs. 165/2001.
Il diniego è legittimo, anche se giuridicamente dovremmo parlare di assenso condizionato alla sostituzione del dipendente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 6 agosto 2021, n. 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Parere Funzione Pubblica n. 103321
- DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
