Durata complessiva dell'aspettativa docente scuola pubblica





Salve, sono una docente di sostegno a tempo indeterminato nella scuola primaria.
Da vari anni sono in part time poiché sono anche una cantante.
Ho chiesto un’aspettativa senza assegni, per un contratto all’estero di soli 24 giorni, con l’art.18 comma 3, “bruciandomi” un periodo di aspettativa di un anno.

 

RISPOSTA

 

Confermo, sono gli effetti indesiderati della scelta di avvalersi dell'aspettativa senza assegni di cui all’articolo 18 comma 3 del CCNL Scuola.



Potrei usufruire in futuro dell’art. 18 comma 1 come “motivi personali”, o art.23 bis Tupi?

 

RISPOSTA

 

In futuro potrai usufruire di entrambi.
E' ovvio che non puoi usufruire dell'aspettativa per motivi di famiglia, per prestare servizio per un altro datore di lavoro pubblico o privato, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 23 bis Tupi.
L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dagli articoli 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Leggiamoli insieme:
Art. 69 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957. Aspettativa per motivi di famiglia.
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa
Art. 70 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 . Cumulo di aspettative.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi



Il 23 bis del decreto legislativo n. 165/2001 è cumulabile?

 

RISPOSTA

 

Chiedo scusa, cumulabile in che senso?
L'aspettativa di cui al 23 bis ha presupposti totalmente differenti dall'aspettativa per motivi personali o di salute.
Resto in attesa di un tuo chiarimento.



So che per motivi personali si considerano 2 anni e mezzo ogni 5 anni, e riprestando servizio per 6 mesi continuativi si riazzera la situazione.

 

RISPOSTA

 

No.
Non facciamo confusione tra l'aspettativa per motivi di famiglia e l'aspettativa per infermità. 1)Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69 (un anno), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi
2)Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68 (18 mesi), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
3)LIMITE DEI LIMITI: La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e dell'aspettativa per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Tutto chiaro?



Potreste darmi maggiori info a riguardo?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

Se chiederai l'aspettativa per motivi di famiglia-personali, una volta rientrata in servizio dovrai lavorare attivamente per almeno sei mesi ed un giorno, altrimenti tornando in aspettativa per motivi personali, ci sarà il tetto di 12 mesi (si cumula la prima con la seconda aspettativa, ai fini del tetto di un anno).
Non è un'aspettativa idonea per lavorare presso altro datore di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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