Scatti anzianità superminimo assorbibile previsto all'assunzione addetto alle pulizie addetto alla cucina





Ccnl domestici- scatti anzianità
Collaboratrice domestica livello A
Con superminimo assorbibile all'atto dell'assunzione € 2,53.

RISPOSTA

Allego il CCNL domestici più recente (nelle fonti), in modo da comprendere meglio di cosa stiamo parlando.
Si tratta del livello più basso previsto dalla declaratoria di cui all'articolo 9 del CCNL Domestici. Fondamentalmente si tratta di un addetto alle pulizie, addetto alla cucina.
Nel contratto individuale di questa domestica, si prevede quindi una paga base oraria di 4,81 euro + un superminimo assorbibile pari a 2,53 euro.
I referenti normativi della presente consulenza, sono i seguenti:
Art. 34 CCNL Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
- a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
- b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;
- c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
- d) eventuale superminimo.

5. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
Art. 35 CCNL Minimi retributivi
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I ed L allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38.
Art. 37 CCNL Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Nota a verbale Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24°mese di servizio. Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio.



Con l'aumento annuale della retribuzione si procedeva con la riduzione del superminimo.

RISPOSTA

Perfetto, con l'aumento annuale di cui all'articolo 38 del CCNL, correlato al costo della vita rilevato dall'ISTAT. Questo aumento annuale riduce il superminimo, se il datore di lavoro lo ha dichiarato assorbibile, al momento dell'assunzione della dipendente, come indicato dal comma 5 dell'articolo 34 CCNL.
E' corretto.
Art. 38 CCNL Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.



Ma anche con la decorrenza degli scatti anzianità è stato osservato lo stesso criterio.

RISPOSTA

Questo non è corretto, ai sensi dell'articolo 37 commi 2 e 3 del CCNL Domestici!
Secondo l'articolo 37, A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Dinanzi ad una norma contrattuale così perentoria, è davvero difficile sostenere il contrario …



Quindi al 1 Gennaio 2023 il collaboratore domestico ha minimo di paga € 5,27, superminimo assorbibile € 1,053 scatti anzianità € 1,26 per un totale retribuzione di € 7,583.
Premesso che il contratto dice che il superminimo non può essere assorbito da scatti anzianità, senza fare riferimento a superminimo assorbibile o no.

RISPOSTA

E' normale che l'articolo 37 comma 2 del CCNL Domestici non faccia alcun riferimento al superminimo assorbibile oppure no.
Il superminimo non può essere assorbito da scatti anzianità.
Se si tratta di superminimo non assorbibile … l'articolo 37 diventa ultroneo … superfluo, inapplicabile.
E' ovvio che l'articolo 37 si applica soltanto in caso di superminimo dichiarato assorbibile nel contratto individuale di lavoro, mettendo un limite alla libera contrattazione tra le parti contrattuali.
Se nel contratto individuale di lavoro, il superminimo è dichiarato assorbibile, comunque l'articolo 37 CCNL gli impedisce di essere assorbito da scatti anzianità.



Premesso che se non si può procedere con tale assorbimento.

RISPOSTA

Confermo: non si può procedere con tale assorbimento.
Purtroppo l'articolo 37 CCNL non lascia spazio ad interpretazioni divergenti …



Il collaboratore finirebbe col percepire € 8,51 ad ora, in quanto all'atto dell'assunzione il minimo contrattuale era di € 4,51, attualmente € 5,27 Quindi se solo su tale differenza posso diminuire il superminimo assorbibile che diventerebbe € 1,77, sommando gli scatti anzianità (6) di € 1,26 avrebbe una retribuzione 8,30.
Con il prossimo ed ultimo scatto € 8,51.

RISPOSTA

Purtroppo ha ragione il collaboratore.
Il mio consiglio è quello di fare un accordo transattivo con il collaboratore, per il pregresso, ovviamente in sede protetta, con il quale il lavoratore/lavoratrice rinuncia alle somme non corrisposte per gli anni pregressi, in cambio di una corretta applicazione dell'articolo 37 comma 2 del CCNL, a partire dal 2023.



Si chiede parere in merito su come procedere e come tentare di sistemare il pregresso. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Il pregresso deve essere sistemato con un accordo transattivo in sede protetta, con il dipendente.
Ovviamente il dipendente chiederà qualcosa in cambio … gli riconoscerete una corretta applicazione dell'articolo 37 comma 2 del CCNL, a partire dall'anno 2023.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: