Domanda di riscatto a fini pensionistici scuola infermieri triennale Vigilatrice d'infanzia





Buongiorno, sono una Vigilatrice d'infanzia (equipollenza del titolo riconosciuta come infermiera pediatrica) diplomata negli anni '80.
Ho avuto accesso a tale scuola dopo aver conferito il diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio (Triennio di scuola magistrale).
Ho presentato domanda all'INPS per il ricatto dei 3 anni della scuola infermieri ma mi è stata respinta. Io lavoro attualmente in un ente privato e mi è stato detto verbalmente, da un funzionario dell'INPS, che il riscatto può essere chiesto solo da chi lavora in un ente pubblico.
Non ho trovato alcuna documentazione che comprovi tale affermazione e non riesco a comprendere come possa influire l'attuale impiego lavorativo con il riscatto di un percorso di studi.

RISPOSTA

Escludo categoricamente che il riscatto, a fini pensionistici, degli anni necessari a conseguire la laurea, possa essere richiesto soltanto dai lavoratori in servizio presso un ente pubblico.
La facoltà di riscatto del corso studi è stata prevista in origine dall'articolo 2-novies del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974, per il tramite della riserva matematica. In seguito l'articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari.
Secondo tale norma la facoltà di riscatto è oggi riconosciuta a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonché alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.



Volevo cortesemente sapere se posso fare ricorso e se, effettivamente, esiste la possibilità di riscattare gli anni in questione.
Rimango a disposizione per chiarimenti o inoltro di documentazione.
Cordialmente.

RISPOSTA

A mio parere, la tua richiesta di riscatto è stata rigettata in quanto il diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio, non è stato considerato un “titolo accademico riscattabile”.
Secondo la suddetta normativa, sono riscattabili, in tutto o solo in parte, a domanda dell'interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1, della legge 341/1990 e cioè:
1) diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3;
2) diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
3) i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
4) dottorati di ricerca.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza della Cassazione ha esteso la facoltà di riscatto anche in favore dei
a)diplomi di educazione fisica rilasciati dagli Istituti Superiori di Educazione fisica (ISEF) a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies, primo comma, della legge n. 30/1974 (Corte Cost 27/1992);
b)periodi per conseguire il diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali (Corte Cost. 208/1995);
c)periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (Corte Cost. 426/1990; Corte Cost. 275/1993)
A proposito delle “vecchie” scuole infermieri, il Decreto interministeriale del 27 luglio 2000 che, all’art. 1, sez. B fa espresso riferimento al titolo di infermiere professionale rilasciato ai sensi del Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2330, considerandolo equipollente al diploma universitario di infermiere di cui al D.M. 739/1994, esclusivamente “…ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”
La locuzione da ultimo richiamata si ritiene sia indicativa di un’espressa limitazione - ai fini, appunto “dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base” – che viene apposta all’equipollenza in parola.
… non ai fini del riscatto pensionistico degli anni di studio!
Non solo ...
A proposito delle scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 162/1982, le stesse erano istituite presso le Università e per la loro ammissione era necessario possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 6 del D.P.R. 162/1982).
La scuola infermieri che hai frequentato era istituita presso un’Università, oppure presso un Ospedale?
Posso esaminare il provvedimento con il quale è stata rigettata la richiesta di riscatto degli anni di studio ? All'interno della motivazione del rigetto, dovrebbe essere stata indicata la normativa inerente alla tua fattispecie.
Resto in attesa del documento da esaminare.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: