Diritto al trasferimento del caregiver legge 104/92 ordinanza corte cassazione
Buongiorno, sono una Operatrice Socio Sanitaria.
Lavoro nella sanità pubblica a tempo indeterminato c/o AST di Ancona distretto di Jesi (Marche). Il mio problema è il seguente: io vivo e risiedo nella Città di Teramo (Abruzzo), è mia intenzione quella di poter lavorare il più possibile vicino casa, essendo la sottoscritta caregiver di mia sorella titolare della legge 104, da mesi ho chiesto alla mia azienda di essere trasferita c/o l'ospedale di Osimo senza ricevere risposta né positiva né negativa, premetto che Osimo dista 100 Km dalla mia residenza contro i 140 Km della mia attuale sede lavorativa, e che la mia attuale sede lavorativa di Jesi e l'ospedale di Osimo fanno parte della stessa amministrazione denominata "Ast Ancona".
Altra alternativa creatasi nel mentre che scrivo sarebbe quella di chiedere la mobilità verso la Ast di Fermo (50 Km da casa) essendosi liberato un posto in pianta organica perché una Operatrice Socio Sanitaria e stata resa inidonea permanente alle mansioni di Operatrice Socio Sanitaria, giusta determina del commissario straordinario n° xxx/AST_XX del xxxxxx.
In base a quello che mi scrivi, non sussiste nessuna possibilità di avere un trasferimento presso la tua regione di residenza.
La mia domanda è: quali sono le procedure da mettere in atto per poter chiedere l'assegnazione del luogo di lavoro piu vicino alla mia residenza rimanendo nell'ambito della stessa amministrazione e quale procedura per poter essere assegnata alla AST di Fermo diversa amministrazione ma stessa regione? In attesa di un V.S. Riscontro porgo Distinti Saluti
Cosa prevede la legge?
La legge 104/92 prevede il divieto di trasferimento per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave.
L'articolo 33 comma 5 della legge 104 stabilisce inoltre la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona che necessita di cure.
La giurisprudenza è andata oltre il dettato normativo, cercando di favorire il caregiver; la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 6150/2019 ha previsto che il lavoratore che assiste una persona disabile, ai sensi della legge n. 104/1992 (c.d. caregiver), avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell'assistito, in presenza di determinati requisiti.
Quali requisiti?
-il requisito soggettivo, cioè la condizione di handicap grave della sorella della lavoratrice
-il requisito oggettivo della disponibilità di posti per lo svolgimento delle mansioni di recapito in uffici vicini alla residenza del predetto familiare.
La possibilità di scegliere di lavorare più vicino al familiare da assistere, infatti, non vale solo all'inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e a seguito di domanda di trasferimento.
Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti riconosciuti sempre dalla legge 104/92, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore dei caregivers, e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".
Per ottenere il trasferimento all'interno della tua AST, è necessaria una determinazione del Direttore Generale, ossia un atto datoriale posto in essere dal Dirigente competente in materia, secondo i regolamenti interni dell'azienda.
Il trasferimento all'interno della AST può essere negato soltanto a fronte di un bilanciamento degli interessi in gioco, contemperando i diritti del caregiver con gli interessi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione; in concreto, la motivazione del diniego al trasferimento, all'interno della AST, dovrebbe essere motivata alla luce di concrete ed effettive esigenze tecniche, organizzative e produttiva (non sarebbe sufficiente ad esempio, una motivazione generica, in riferimento ad una presunta carenza di organico).
Per trasferirti da una AST ad un’altra, sebbene all'interno della stessa regione, occorre attendere un bando di mobilità della AST di Fermo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (avresti priorità rispetto agli altri candidati) ovvero le due AST interessate, con il consenso del dipendente, dovrebbero concordare un trasferimento temporaneo, in comando oppure in distacco, per un massimo di tre anni (trasferimento temporaneo che potrebbe trasformarsi in trasferimento definitivo, in caso di bando per mobilità pubblicato nel frattempo).
L'art. 56 Testo Unico n. 3/1957 (Comando presso altra amministrazione) prevede quanto segue:
“L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza”.
Prima di chiedere un trasferimento temporaneo in comando/distacco presso la AST di Fermo, ti consiglio di ottenere preventivamente, seppure informalmente, il consenso da parte di quest'ultima AST. Una volta ottenuto questo consenso informale, chiederai alla tua AST di appartenenza di approvare questo trasferimento temporaneo in comando oppure in distacco.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 6150/2019 PDF
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.