Omessa dichiarazione dei precedenti penali della domanda di partecipazione al concorso esclusione del candidato
Gentile avvocato, sono stato condannato per guida in stato di ebbrezza, quando avevo appena 20 anni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Non ho commesso altri reati da allora ad oggi; ho quarantaquattro anni.
Il reato è stato dichiarato estinto e successivamente ho ottenuto la riabilitazione.
Nel frattempo, mi sono laureato in giurisprudenza e vorrei fare alcuni concorsi pubblici. Cosa devo indicare al momento della dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di partecipazione al concorso?
Come si concilia la “riforma Orlando del casellario giudiziale”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, per cui ad esempio non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le sentenza di condanna con la concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale), con le previsioni del bando di concorso che è pur sempre una lex specialis?
Cosa dichiarare se nel bando di concorso è scritto che occorre comunque indicare nella domanda di partecipazione tutte le sentenze di condanna penale ricevute, ai fini della valutazione del possesso da parte del candidato delle qualità morali e della condotta incensurabile?
Resto in attesa di riscontro.
Gentilissimo dottore, a proposito dell'obbligo di dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di partecipazione al concorso, possiamo tipizzare le seguenti fattispecie:
Previsioni del bando di concorso: dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di partecipazione al concorso pubblico | Quali dichiarazioni deve rendere il candidato nella sua domanda di concorso? Esempi concreti |
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Il bando di concorso prevede genericamente di dichiarare le eventuali sentenze di condanne riportate dal candidato | Devono essere dichiarate le condanne penali, eccezion fatta per le fattispecie di cui alla riforma Orlando come la sentenza di condanna con la sospensione condizionale della pena e successiva estinzione del reato. Nel tuo caso, non si deve dichiarare nulla. |
Il bando di concorso prevede di indicare le condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici | Il candidato non deve dichiarare la condanna penale contravvenzionale per guida in stato di ebbrezza, in quanto non è ostativa dell'assunzione nel pubblico impiego. Nel tuo caso, non si deve dichiarare nulla |
Il bando di concorso prevede che all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati indichino “di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art. 76 del d.P.R.n.445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. | Il candidato deve dichiarare tutte le condanne riportate, nonché i procedimenti penali in corso (ad esempio rinvio a giudizio, avviso di garanzia), anche in caso di estinzione del reato o della penale ovvero di ottenuta riabilitazione, perché la previsione del bando di concorso prevale sulla riforma Orlando. |
Il bando di concorso prevede che la Pubblica Amministrazione si riserva di valutare il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili, in ragione delle condanne riportate e dei procedimenti penali pendenti; oppure si riserva di valutare la compatibilità delle condanne riportate e dei procedimenti penali in corso con l'instaurando rapporto di pubblico impiego | Il candidato deve dichiarare tutte le condanne riportate, nonché i procedimenti penali in corso (ad esempio rinvio a giudizio, avviso di garanzia), a prescindere da quanto previsto dalla Riforma Orlando, dovendo consentire alla Commissione esaminatrice la valutazione relativa alle qualità morali e di condotta incensurabile del candidato |
Secondo la sentenza del TAR Lazio – Roma del 16 marzo 2023 n. 4634 (allegato), a proposito di un concorso pubblico bandito dall'INPS, se le regole del concorso prevedono l'obbligo di indicare tutte le condanne penali anche se non passate in giudicato nonché i procedimenti penali in corso, ai fini della valutazione della compatibilità dei precedenti penali con il rapporto di pubblico impiego da instaurare con l'INPS, il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare anche le condanne per cui è intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato, pena l'esclusione dal concorso, nonché una responsabilità per omessa o mendace dichiarazione ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
Il candidato che in questo caso, non dichiara la precedente condanna penale, è escluso automaticamente dal concorso, senza che la Pubblica Amministrazione debba motivare in merito all'incompatibilità della condanna riportata con il rapporto di impiego di cui al bando. In caso di omessa dichiarazione dei precedenti penali, il titolo di esclusione è automatico e non necessita di una congrua valutazione discrezionale in merito ai requisiti di qualità morali e di condotta incensurabile.
Vi invito pertanto a leggere sempre con attenzione, le previsioni del bando di concorso, a proposito dei requisiti di partecipazione e l'obbligo di dichiarazione dei precedenti penali nella relativa domanda.
Spero che la suddetta tabella possa esservi di aiuto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 167 del codice penale
- sentenza del TAR Lazio – Roma del 16 marzo 2023 n. 4634
- DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122 Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.