Incompatibilità dipendente pubblico attività agricola in forma societaria





Egr. avvocato, sono un dipendente comunale istruttore amministrativo e ho ereditato da mio padre, alcuni piccoli terreni agricoli, coltivati a frumento.
Mio padre era un piccolo imprenditore agricolo, in regime di esonero, con un volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro, esonerato da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo.
Aveva soltanto l'obbligo di
tenere ordinatamente sia le fatture di acquisto che quelle emesse per suo conto dai suoi pochi clienti.
Vorrei fare la stessa attività anch'io, ma il Dirigente del Personale mi ha detto che la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 27420/2020, impedisce al dipendente pubblico a tempo pieno di fare il coltivatore diretto oppure l'imprenditore agricolo.
La mia domanda è la seguente: l'attività di imprenditore agricolo rientrasse nell'ambito del divieto per i dipendenti pubblici di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957?
E' rilevante ai fini del divieto, la modesta entità delle dimensioni dell’azienda?

RISPOSTA

Occorre procedere con una valutazione caso per caso, circa l'impegno richiesto dal dipendente pubblico, nel lavoro parallelo di carattere agricolo.
L'onere di provare la modesta entità dell'attività agricola ricade sul lavoratore dipendente, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, fermo restando che il reddito derivante dalla coltivazione del fondo non potrebbe mai essere superiore al 20% - 30% del reddito annuo percepito dalla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

Dalla lettura combinata dell'art. 53 TUPI (decreto legislativo n. 165/2001) con l'art. 60 sopra citato deriva che si possono distinguere tre ipotesi di attività extra-istituzionali dei pubblici dipendenti:
1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.);
2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001);
3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici, guida turistica, consulente tecnico d'ufficio, DJ, influencer etc etc);

Riguardo le attività assolutamente incompatibili l'art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente";

La mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno, a condizione che non sia svolta con i caratteri dell'abitualità e professionalità; l'impresa agricola infatti, resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 codice civile otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 codice civile) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 codice civile).

E' evidente che il dipendente pubblico a tempo pieno non potrebbe svolgere l'attività agricola di carattere imprenditoriale, con la forma societaria (nemmeno della società semplice), perché la forma societaria dell'attività fa presumere la sussistenza degli indicati caratteri della abitualità e professionalità, idonei ad interferire negativamente sull'attività ordinaria del dipendente pubblico.
La forma societaria dell'impresa agricola è già significativa di quella dedizione continua tipica dell'impresa professionale e rende superflua ogni ulteriore considerazione circa il divieto per il pubblico dipendente.

Questo stesso principio può essere esteso a qualsiasi attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudica il rispetto del dovere di esclusività del pubblico dipendente, turbando la regolarità del servizio o attenuando l'indipendenza de lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Il divieto è fondato sul principio costituzionale (art. 98 Costituzione) di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico.

In sintesi, il dipendente pubblico a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere l'attività agricola in regime di esonero (volume d'affari inferiore a 7000 euro annui), ma non può svolgere l'attività in forma societaria, quale socio di società semplice oppure amministratore della società.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Fonti: