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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Decreto abolizione vincolo di esclusività infermiere pubblica amministrazione fuori dall'orario di servizio
Buonasera, io sono un infermiere con contratto a tempo indeterminato full time presso una pubblica amministrazione, le mie domande sono queste:
a) In virtù del nuovo decreto bilancio 2023 che abolisce il vincolo di esclusività per il personale del comparto, posso io aprire una partita iva per svolgere attività libero-professionale autonoma svolgendo attività infermieristica domiciliare?
RISPOSTA
Sì, ma fuori dall'orario di servizio e senza entrare in conflitto d'interessi con il tuo datore di lavoro. E' quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge del 30/03/2023 n. 34:
Art. 13 Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
b) Posso usufruire dell'aspettativa di 12 mesi per apertura di partita iva e svolgimento di attività libero-professionale autonoma di assistenza infermieristica domiciliare?
RISPOSTA
Sì, fino a 36 mesi.
Con il Decreto-legge P.A. c'è stata l’estensione dagli attuali 12 mesi a 36 mesi del periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici. Mi riferisco al decreto legge 44 del 22 aprile 2023 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
L’articolo 1, comma 12-quater del Decreto P.A. - decreto legge 44 del 22 aprile 2023 modifica l’articolo 18, comma 1, della Legge n. 183 del 2010 per estendere a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita concesso ai dipendenti pubblici anziché i precedenti 12 mesi.
Se si in questo caso percepisco ancora redditi da lavoro da dipendente?
RISPOSTA
No.
Saresti in aspettativa e non percepiresti redditi da lavoro dipendente.
Questo per sapere se posso aprire eventualmente una partita iva in regime forfettario e non ordinario. Resto in attesa.
Cordialmente
RISPOSTA
In caso di aspettativa per attività di lavoro autonomo, per un massimo di 36 mesi, non percepiresti reddito da lavoro dipendente.
Si tratta dell'aspettativa di cui all'articolo 18 c.1 del D. Lgs. 183/2010: i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, legge n. 56 del 2019).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 Disposizioni in materia di finanza pubblica.
- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.