2 Consulenze:

1 - Assenza causale proroga contratto a termine





Buongiorno, le scrivo per avere parere legale, per valutare eventuali iniziative per far valere i miei diritti al datore di lavoro.
Lavoro presso un'azienda che si occupa di servizi e terziario come impiegato dal 6 settembre 2021. Per una successione di proroghe (primo contratto - in prova - dal 06/09/2021 al 30/09/2021 prima proroga fino al 31/12/2021, seconda proroga fino al 31/12/2022, terza proroga fino al 31/12/2023) il temine apposto ora al mio contratto è 31/12/2023, per una durata totale di 27 mesi. Considerando che il limite di 24 mesi verrà superato, è mio diritto avere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato?
Dall'esame dei miei contratti e delle mie proroghe, non mi risulta l'apposizione di una causale.
Devo agire prima del termine contrattuale o impugnare il tutto a contratto concluso?
Grazie.

RISPOSTA

Esatto, è totalmente assente una causale del rapporto a termine, poiché sulle proroghe è scritto “per le stesse motivazioni che hanno dato origine al rapporto”.
… ma se andiamo a leggere sul contratto iniziale, non vi è nessuna menzione delle motivazioni per cui l'azienda ha optato per un'assunzione a termine.
Nel vigore del decreto dignità, vigeva la seguente normativa: “a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), la durata massima del contratto a tempo determinato era fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 19):

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il tuo rapporto di lavoro a termine è stato esteso oltre l'arco temporale di 12 mesi, senza la benché minima causale, in vigore del precedente decreto dignità.

Con il decreto dignità, qualora fosse stato superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza delle condizioni che legittimano l'estensione a 24 mesi (es. congrua motivazione delle proroghe), oppure fosse superato il limite dei 24 mesi, il contratto si trasformava in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

Quando il limite di 24 mesi sarà superato, ossia il prossimo 6 settembre 2023, il decreto dignità non sarà più in vigore (anzi non è più in vigore dallo scorso mese di maggio, stante l'art. 24 del Decreto Legge n. 48/2023 - Decreto Lavoro), pertanto non sarà il superamento del limite temporale di 24 mesi a giustificare la tua legittima richiesta di trasformazione del rapporto a termine, in un contratto a tempo indeterminato, ma l'assenza di una qualsiasi causale alle tre proroghe.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - CCNL Studi Professionali: causale per il rinnovo di un contratto a tempo determinato in una clinica odontoiatrica





CCNL STUDI PROFESSIONALI
Una Clinica odontoiatrica deve procedere con un rinnovo di contratto a tempo determinato di una lavoratrice con mansioni di Segretaria.
Precedente rapporto a termine dal 11/07/2023 al 30/04/2024.
Poiché il rapporto avrà una durata superiore ai 12 mesi , in base all’art 53 del CCNL le causali previste sono le seguenti: Incremento temporaneo

RISPOSTA

Le possibili causali previste dalla contrattazione collettiva sono due: incremento temporaneo e nuova attività.



Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del Datore di lavoro di incarichi professionali temporanei o prorogati oltre 12 mesi.
(non ho compreso cosa si intende)

RISPOSTA

In parole povere, l'attività lavorativa del datore di lavoro è aumentata perché ha ricevuto un incarico superiore a 12 mesi oppure un incarico che inizialmente non era superiore a 12 mesi, ma successivamente è stato prorogato, superando il limite dei 12 mesi.
È ovvio che una causale di questo tipo è scritta su misura per un datore di lavoro che svolge servizi di ingegneria.
L'ingegnere ha ricevuto un incarico per realizzare un palazzo della durata di 10 mesi, quindi fa un'assunzione a tempo determinato di 10 mesi.
Per realizzare il palazzo occorrono poi altri 10 mesi, pertanto giustifica la proroga del contratto a termine per un totale di 20 mesi complessivi, con la motivazione “incremento temporaneo dell'attività lavorativa conseguente all'ottenimento dell'incarico ingegneristico inizialmente di 10 mesi che poi si è trasformato in 20 mesi, per la realizzazione del palazzo xxxxx”.
L'odontoiatra non costruisce grattacieli!!!
Per l'odontoiatra, l’assunzione di nuovi lavoratori si rende spesso necessaria a fronte di una pluralità di nuovi incarichi, anche diversamente cadenzati nel tempo, il che rende la questione della causale di cui all'articolo 53 CCNL ancora più complicata.



Preciso che l’assunzione a tempo determinato è motivata dal fatto che ci sono delle lavoratrici che si assentano periodicamente per motivi di studio e quindi la necessità di coprire il ruolo di segretaria. Chiedo pertanto che motivazione inserire nel contratto che rispecchi le esigenze richieste dalla contrattazione collettiva e che siano specifiche al reale fabbisogno dell’azienda.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Per utilizzare la causale “incremento temporaneo” dovresti fare riferimento ad una commessa ricevuta dal 11/07/2023 al 30/04/2024 che nel 2025 si è riattivata.
Un cliente che ha chiesto alcune prestazioni dal 11/07/2023 al 30/04/2024, poi ha sospeso la sua richiesta di prestazione, tuttavia adesso è tornato a bussare alla porta della clinica odontoiatrica. La vedo molto dura …
Tuttavia il milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità di applicare ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi la causale individuata dalle parti, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, al fine di identificare un motivo per il quale è stato stipulato un contratto a termine e non un contratto a tempo indeterminato.
C'è stata la proroga di un anno dei contratti a termine con causale flessibile, ossia la proroga fino al 31 dicembre 2025, della disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. n. 81/2015.
Parliamo della proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità per i datori di lavoro di stipulare contratti a termine che, pur presentando causali meno rigide rispetto a quelle previste dai CCNL in ambito tecnico, organizzativo e produttivo, sono idonee a giustificare il ricorso al tempo determinato oltre la soglia di un anno.
A mio parere, stante il recente milleproroghe, puoi utilizzare come causale, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ad esempio legate all'incremento dell'attività generale della clinica, anziché ragioni organizzative legate alla necessità di avvalersi nuovamente della professionalità di queste dipendenti a termine.
Insomma, si tratta di un falso problema, stante la prorogata possibilità di non fare specifico riferimento esclusivamente alle causali indicate dalla contrattazione collettiva, ma potendosi avvalere del più ampio perimetro delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Fonti:

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