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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Legge tagli idonei concorsi pubblici limite 20% posti messi a concorso
Egr avvocato, vorrei partecipare al prossimo maxi concorso che sarà bandito dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, così come ha fatto l'agenzia delle entrate per 3970 posti da funzionario tributario.
Mi preoccupa la legge tagli idonei, ossia il decreto legge n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023.
Facciamo un esempio: l'agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce un concorso da 1000 posti da funzionario tributario.
Al termine del concorso avremo 1000 vincitori … e poi?
Quanti idonei in graduatoria che possono essere assunti nei sei mesi successivi, in caso di rinuncia, dimissioni oppure mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori?
Quanti idonei in graduatoria che non possono essere assunti, nonostante la graduatoria abbia validità di due anni?
Infine, la normativa tagli idonei nei concorsi pubblici, si applica ai concorsi in essere, non ancora conclusi?
RISPOSTA
Penso che sia il caso di riprendere il tuo esempio.
Concorso alle dogane e monopoli per 1000 posti.
Al termine del concorso avremo ovviamente 1000 vincitori che saranno chiamati a firmare il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Avremo inoltre un 20% di idonei che possono ambire all'assunzione a tempo indeterminato, ma soltanto in caso di rinuncia, dimissioni oppure mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori?
Pertanto avremo 200 candidati idonei potenzialmente vincitori.
Tutti gli altri idonei, dal classificato in posizione 1201 a scendere, non potranno essere assunti a tempo indeterminato, tuttavia siccome la graduatoria avrà pur sempre efficacia biennale, la stessa potrebbe essere utilizzata per un attingimento finalizzato all'assunzione a tempo determinato, fino all'ultimo degli idonei.
Le graduatorie hanno validità di 2 anni dalla data di approvazione (art. 35, c. 5-ter, d.lgs. 165/2001, così come modificato in tal senso dalla legge 160/2019).
Ricordo che l'articolo 28 ter commi 1 e 2 del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, ha modificato le norme sulla limitazione dello scorrimento graduatorie, ossia il decreto legge n. 44/2023 come convertito dalla legge74/2023.
Il limite del 20% degli idonei non vincitori che possono essere assunti successivamente ai vincitori del concorso pubblico, non si applica:
- ai concorsi banditi per il reclutamento del personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di Comuni;
- a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
- a tutti i concorsi banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- a tutti i concorsi banditi per assunzioni a tempo determinato.
Il comma 2 dell'articolo 28-ter del decreto legge n. 75/2023 specifica che i limiti, numerico e di scorrimento, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. n. 75.
La legge tagli idonei non si applica ai concorsi già banditi e non ancora conclusi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche.