1 - Titoli di studio conseguiti all'estero equivalenza per pubblici concorsi



*Aggiornamento al decreto reclutamento P.A. 2025 – Semplificazione del procedimento di riconoscimento dei titoli di studio esteri

L'articolo 3, comma 1, lettera f del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 ha riscritto l’articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

I candidati nei concorsi pubblici, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare con riserva; soltanto i vincitori dovranno presentare l'istanza di riconoscimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale al Ministero dell’università e della ricerca (per i titoli universitari) o al Ministero dell’istruzione e del merito (per gli altri titoli). Il Dipartimento della Funzione Pubblica perfezionerà il procedimento di riconoscimento del titolo di studio estero previo parere ministeriale favorevole.



Gentile avvocato, sono un italiano trasferito da bambino con la mia famiglia in Argentina, dove mi sono laureato in economica, conseguendo ulteriori titoli post lauream (master universitari).
Mi sono trasferito in Italia, essendomi sposato nel nostro paese e vorrei fare un concorso pubblico bandito dal mio Comune di residenza, come funzionario elevata qualificazione amministrativo contabile – tributario.
La mia domanda è apparentemente molto semplice: riguardo i titoli di studio conseguiti all'estero, per partecipare ai pubblici concorsi, serve la procedura di riconoscimento finalizzato (equivalenza) oppure la procedura di riconoscimento accademico (equipollenza)?
Cosa prevede la più recente giurisprudenza amministrativa?

RISPOSTA

Secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione I-ter, del 13 luglio 2023, n. 11678, relativa alla partecipazione ai pubblici concorsi per i candidati in possesso di titolo di studio estero, “… ai sensi della disciplina dettata dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001, i possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello, possono partecipare a concorsi e avvisi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, solo tramite una procedura di riconoscimento del titolo richiesto dall’avviso.
La procedura, prevista dalla stessa legge, ha lo scopo di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (la così detta procedura amministrativa di equipollenza). L’Ente responsabile deputato a tale procedura di equivalenza del titolo di studio estero è il MIUR e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento tale Funzione Pubblica –UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità …”.

In sintesi, abbiamo due procedimenti abbastanza simili tra loro, riguardo i titoli di studio conseguiti all'estero:

Riconoscimento accademico: equipollenza Competenza dei singoli Atenei che attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano.
Riconoscimento finalizzato: equivalenza Competenza del MIUR e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento tale Funzione Pubblica –UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità



Il provvedimento di equivalenza è rilasciato soltanto per il motivo indicato (esempio: partecipazione al concorso pubblico) ed è valido nella misura in cui sia poi utilizzato a tale fine. Il giudizio di equivalenza non attribuisce pertanto un valore legale al titolo accademico estero, al contrario dell'equipollenza.
L'equivalenza è riconosciuta dal Ministero, soltanto in presenza di determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006
Per partecipare al concorso presso il tuo comune di residenza, occorre la procedura di riconoscimento finalizzato (equivalenza) di competenza ministeriale, non il provvedimento di equipollenza di competenza del singolo Ateneo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Equivalenza del titolo accademico estero per le progressioni verticali e orizzontali, differenziale stipendiale richiesta di equivalenza dopo l'approvazione della graduatoria final





Buongiorno, mi sono imbattuto nel Vostro sito e ho ritenuto opportuno contattarVi per richiedere informazioni ed un eventuale preventivo in merito alla procedura per l’ottenimento dell’equivalenza di un titolo di laurea conseguito all’estero.

RISPOSTA

L'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 ha riscritto l’articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001.
I candidati nei concorsi pubblici, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare con riserva, mentre i vincitori dovranno presentare l'istanza di riconoscimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale al Ministero dell’università e della ricerca.



In particolare, sono in possesso di una laurea in Scienze Aziendali conseguita in Svizzera nel 2014 presso il Politecnico Aziendale ISSEA SA.

RISPOSTA

Non ci sarà alcun problema ad ottenere l'equivalenza.



L’equivalenza del titolo accademico mi occorrerebbe ai fini della partecipazione a una procedura interna presso la Regione Lombardia, relativa al differenziale stipendiale e alla progressione verticale.

RISPOSTA

La progressione verticale è assimilabile ad un vero e proprio concorso pubblico, quindi si applica il nuovo articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001. L'equivalenza potrà essere legittimamente richiesta successivamente alla presentazione della domanda.
Il "differenziale stipendiale" sono invece le vecchie progressioni orizzontali che non sono un vero e proprio concorso pubblico.
Il dubbio potrebbe sorgere soltanto per le progressioni orizzontali, poiché ad oggi non abbiamo giurisprudenza che abbia chiarito se il nuovo articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001 si applichi anche alle procedure di progressione contrattate con le rappresentanze sindacali e finanziate con il fondo per il salario accessorio del personale dipendente.
Ragionando per logica, il riferimento va all'articolo 12 delle preleggi, in materia di interpretazione della legge: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Il cardine del nostro ordinamento giuridico è il principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini. Se una norma di legge ti consente di chiedere l'equivalenza successivamente alla presentazione della domanda di un concorso pubblico, per quale valido motivo questo meccanismo di semplificazione non dovrebbe applicarsi anche alle procedure selettive interne para concorsuali?
Ritengo con tutta evidenza che il nuovo articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001 si applichi anche alle procedure di progressione orizzontale; d'accordo, non si è ancora formata giurisprudenza sul punto ma non riesco ad immaginare come il giudice del lavoro possa esprimersi diversamente, senza violare il principio di uguaglianza sostanziale.



La scadenza naturale per la presentazione della domanda telematica è fissata al 06/02/2026, successivamente differita con decreti della Regione Lombardia al 27/02/2026.
Vi chiedo inoltre se sia possibile inserire il titolo di laurea entro la suddetta scadenza e conseguire l’equivalenza entro la fase di approvazione delle graduatorie.

RISPOSTA

Sicuramente sì, anzi la norma di legge consente di inoltrare la richiesta di equivalenza dopo l'approvazione della graduatoria finale.
Tanto premesso e considerato tuttavia, ti consiglio in via cautelativa di procedere con la richiesta di equivalenza già domattina …



Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro e Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti

RISPOSTA

La risposta al tuo quesito è certamente favorevole.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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