Titoli di studio conseguiti all'estero equivalenza per pubblici concorsi





Gentile avvocato, sono un italiano trasferito da bambino con la mia famiglia in Argentina, dove mi sono laureato in economica, conseguendo ulteriori titoli post lauream (master universitari).
Mi sono trasferito in Italia, essendomi sposato nel nostro paese e vorrei fare un concorso pubblico bandito dal mio Comune di residenza, come funzionario elevata qualificazione amministrativo contabile – tributario.
La mia domanda è apparentemente molto semplice: riguardo i titoli di studio conseguiti all'estero, per partecipare ai pubblici concorsi, serve la procedura di riconoscimento finalizzato (equivalenza) oppure la procedura di riconoscimento accademico (equipollenza)?
Cosa prevede la più recente giurisprudenza amministrativa?

RISPOSTA

Secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione I-ter, del 13 luglio 2023, n. 11678, relativa alla partecipazione ai pubblici concorsi per i candidati in possesso di titolo di studio estero, “… ai sensi della disciplina dettata dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001, i possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello, possono partecipare a concorsi e avvisi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, solo tramite una procedura di riconoscimento del titolo richiesto dall’avviso.
La procedura, prevista dalla stessa legge, ha lo scopo di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (la così detta procedura amministrativa di equipollenza). L’Ente responsabile deputato a tale procedura di equivalenza del titolo di studio estero è il MIUR e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento tale Funzione Pubblica –UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità …”.

In sintesi, abbiamo due procedimenti abbastanza simili tra loro, riguardo i titoli di studio conseguiti all'estero:

Riconoscimento accademico: equipollenza Competenza dei singoli Atenei che attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano.
Riconoscimento finalizzato: equivalenza Competenza del MIUR e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento tale Funzione Pubblica –UOLP – Servizio per le assunzioni e la mobilità



Il provvedimento di equivalenza è rilasciato soltanto per il motivo indicato (esempio: partecipazione al concorso pubblico) ed è valido nella misura in cui sia poi utilizzato a tale fine. Il giudizio di equivalenza non attribuisce pertanto un valore legale al titolo accademico estero, al contrario dell'equipollenza.
L'equivalenza è riconosciuta dal Ministero, soltanto in presenza di determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006
Per partecipare al concorso presso il tuo comune di residenza, occorre la procedura di riconoscimento finalizzato (equivalenza) di competenza ministeriale, non il provvedimento di equipollenza di competenza del singolo Ateneo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: