Autocertificazione dei titoli concorso allegare la carta d'identità del concorrente alla domanda di concorso
Gentile avvocato, ho partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami, presso un Comune.
La domanda di partecipazione al concorso è stata presentata a mezzo pec, firmata digitalmente. In allegato alla domanda, c'era un'autocertificazione relativa ai titoli di studio ulteriori, rispetto a quello previsto per la partecipazione al concorso, nonché avente ad oggetto gli anni di servizio presso una pubblica amministrazione.
Anche l'autocertificazione è stata firmata digitalmente ed inviata con la stessa pec della domanda di concorso. La Commissione non mi ha riconosciuto il punteggio relativo ai titoli di studio nonché ai titoli di servizio, perché l'autocertificazione, sebbene firmata digitalmente, non era accompagnata dalla copia di un documento d'identità.
La mia domanda è la seguente: le domande di partecipazione ad un concorso, firmate digitalmente ed inviate a mezzo pec, contenenti autocertificazioni relative ai titoli posseduti dai candidati, devono essere accompagnate necessariamente dalla carta d'identità del candidato?
Oppure è sufficiente la firma digitale, per confermare l'identità del candidato che autocertifica i titoli posseduti?
Si rischia l'esclusione dal concorso o dalla graduatoria definitiva?
Grazie avvocato, resto in attesa di un riscontro.
Riguardo la presentazione dei titoli nelle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, è sempre necessario allegare la copia del documento di identità, sia che si tratti di titoli di ammissione che di titoli per l'attribuzione di un punteggio ai fini della graduatoria, anche quando la domanda sia stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
Allegare la carta d'identità alla PEC di trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, rappresenta un onere del sottoscrittore, previsto dell’art. 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000, diretto a comprovare il nesso d’imputabilità soggettiva della documentazione ad una determinata persona fisica, in parole povere, l'assunzione di responsabilità civile e penale correlata a questa autocertificazione; gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 richiedono l’allegazione del documento di identità, anche se l’identificazione del candidato è avvenuta a mezzo SPID.
Secondo le sentenze dei TAR l’utilizzo di una casella pec intestata allo stesso mittente (rossi.mario@pec.it) consente di ritenere soddisfatto esclusivamente il requisito dell’apposizione della firma, ma non il requisito dell’autenticità della copia del documento trasmesso.
I referenti normativi delle suddette sentenze dei TAR sono i seguenti:
-il d.p.c.m. 6 maggio 2009 (art. 4, comma 4);
-l’art. 21, comma 1 del d.lgs. 82/2005.
Ai fini dell'autocertificazione dei titoli previsti dal bando di concorso, occorre sempre allegare la carta d'identità del concorrente alla domanda di concorso, nonostante la pec, la firma digitale o lo SPID, come ribadito dal TAR Campania, sezione V, sentenza del 10 giugno 2020, n. 2285 e dalla sentenza del TAR Puglia-Bari, sezione I, 10 luglio 2023, n. 983.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.